Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-02, n. 201501023
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N. 01023/2015REG.PROV.COLL.
N. 04548/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4548 del 2014, proposto da:
M H, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, Via Torino, n.7;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE II n. 00188/2014,
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto il fax del 28 gennaio 2015 con il quale la difesa di parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo la Questura di Ravenna rilasciato, nelle more del giudizio, il permesso di soggiorno;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato A. Soldani;
Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna, Bologna, che aveva rigettato la domanda di annullamento del provvedimento proc. 2013005011/Imm/Area IV, datato 16.10.2003, reso dal Prefetto della Provincia di Ravenna, di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Con ordinanza di questo Consiglio di Stato, Sez. III°, n.2670/2014 era stata accolta la istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata ai fini di un riesame da parte della amministrazione.
Successivamente, come da fax in data 28.1.2015, il ricorrente avendo ottenuto l’ambito provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Ravenna, chiedeva la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso presentato.
Al giudice non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spese ed onorari, atteso l’andamento e peculiarità della vicenda, possono essere compensati.