Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-04-16, n. 202002432

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-04-16, n. 202002432
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002432
Data del deposito : 16 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2020

N. 02432/2020REG.PROV.COLL.

N. 03483/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3483 del 2014, proposto da C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

L G, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04793/2013, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore - nella udienza pubblica del giorno 9 aprile 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 2, 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020 - il Cons. R P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. G Luigi, appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (in prosieguo C.R.I.), con il grado di Tenente Colonnello, è stato Comandante del X Centro di Mobilitazione C.R.L, con sede in Napoli.

A far data dal 14.7.1983, egli era stato richiamato in servizio dalla C.R.L e assegnato al V Centro Operativo Deposito Addestramento Militare S. Leonardo (OR).

Il 17 maggio 1984 è stato nominato Ufficiale con il grado di Sottotenente Commissario con in anzianità assoluta a far data dal 6.7.1980, essendogli stato riconosciuto il grado conseguito nel servizio prestato nelle Forze Armate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D. n. 484/1936.

Con nota IS-CR1/0007539 del 24.4.2010, l’interessato è stato messo al corrente che si era provveduto a rideterminare l'anzianità di servizio effettivamente prestata in qualità di Ufficiale, decurtando il periodo di anni 1 mesi 2 e giorni 9, riferiti al servizio prestato in qualità di sottufficiale C.R.I. Quindi, in relazione al periodo di servizio svolto in favore della C.R.I. dal 14.7.1983 al 17.5.1984 con il grado di Maresciallo (categoria Sottufficiali), egli non avrebbe avuto diritto ad alcune voci, quali emolumenti e scatti di anzianità, maturate anche per aver conteggiato quel periodo nell'anzianità da ufficiale.

Con lettera racc. prot Is-C.R.I./00010656.10 dell'11.6.2010, la C.R.I gli ha comunicato il Commissario Straordinario aveva disposto, a seguito della modifica dell’inquadramento economico, il recupero della somma lorda di euro 9.500,66. Tale recupero era scaturito dall'incarico ricevuto dall'Ispettorato Nazionale di procedere al controllo delle pratiche degli Ufficiali, con ricalcolo dell'anzianità di servizio militare effettivamente ed esclusivamente prestato in qualità di Ufficiale (FF.AA.+C.R.I.) escludendo ogni altro periodo di servizio prestato in qualità di personale di assistenza o maresciallo C.R.I. e di truppa o sottufficiale delle FF.AA. (cfr. nota Is-C.R.I./0007703.10 del 23.4.2010).

2. L’interessato ha impugnato dinanzi al TAR per la Campania gli atti indicati, chiedendone l'annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Nel corso del giudizio di primo grado, la C.R.I. ha chiarito che, per mero errore di trascrizione, il periodo interessato dal recupero era stato erroneamente indicato in anni 1, mesi 2, giorni 9, mentre in effetti si trattava di anni 0, mesi 10, giorni 2 (ovvero dal 14.7.1983 al 16.5.1984). Tuttavia, la somma oggetto di recupero era stata correttamente quantificata in 9.500,60 euro.

2.1. Con sentenza n. 4793/2013, il TAR per la Campania ha accolto il ricorso, qualificando la domanda introduttiva del giudizio come di accertamento negativo della insussistenza dei presupposti per addivenire al recupero della somma (capo non impugnato);
respingendo la prima censura del primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’asserita incompetenza del Commissario straordinario ad adottare gli atti di recupero (capo non impugnato), il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (capo non impugnato) ed il sesto motivo di ricorso, recante l’eccezione di prescrizione del diritto al recupero (capo non impugnato);
accogliendo la seconda censura del primo motivo di ricorso, in quanto sarebbe stato indispensabile che prima di procedere al recupero della somma indicata si modificassero i provvedimenti di status attributivi dei gradi assegnati all’interessato;
ordinando la restituzione della somma oggetto del recupero;
omettendo di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso (non riproposti, in quanto l’appellato non si è costituito nel giudizio di secondo grado);
e condannando la C.R.I. al pagamento delle spese di giudizio (quantificate in euro 2.000,00) in favore del ricorrente.

In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che: - G Luigi, con D.P.R. 17 maggio 1984, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 luglio 1984 (registro 25, foglio 379), è stato nominato sottotenente commissario C.R.I con anzianità 6.7.1980 (quale ufficiale di complemento in congedo delle FF.AA.);
- su tale base si è sviluppata la sua successiva carriera, sia dal punto di vista giuridico che da quello economico;
- di conseguenza, la retribuzione corrispostagli è risultata conforme all'inquadramento giuridico posseduto, per cui, in assenza di modifica del suo status, non sarebbe conforme a diritto la pretesa dell'Amministrazione di modificare in peius soltanto l'importo degli emolumenti spettantigli, nonché quella di recuperare anche le somme che sarebbero state corrisposte in più nel decennio precedente, in forza del solo assunto dell'esistenza di un errore nell'attribuzione dell'anzianità nel grado, senza aver prima operato il necessario intervento modificativo sui provvedimenti costitutivi dello status del dipendente.

3. Avverso tale sentenza la C.R.I. ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, richiamando la normativa di riferimento e osservando che il Corpo Militare della C.R.I. è un Corpo Ausiliario delle FF.AA. che è stato regolato dal R.D. n. 484/1936 (fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2010) il quale, all’articolo 5 consentiva all'arruolando la possibilità di ottenere il riconoscimento del grado precedentemente conseguito nelle FF.AA. "conservando la propria anzianità". All'atto dell'arruolamento nel Corpo Militare della C.R.I., coloro che avevano prestato servizio nelle FF.AA. in qualità di Ufficiale (tra i quali l’appellato) hanno presentato sia la domanda per ottenere il riconoscimento del grado di Ufficiale (ex art. 5, R.D. n.484/36) precedentemente conseguito, sia la domanda di arruolamento da Sottufficiale. In attesa del riconoscimento del grado di Ufficiale conseguito nelle FF.AA., alcuni degli Ufficiali (tra i quali l’appellato), sono stati richiamati in servizio dal congedo ed hanno prestato attività nel Corpo Militare della C.R.I. in qualità di Sottufficiale per alcuni periodi di tempo.

In sostanza, il G non ha prestato sempre servizio militare da Ufficiale bensì, per un determinato periodo - e, precisamente, (dal 14 luglio 1983 al 16 maggio 1984) - ha assolto servizio da Sottufficiale.

Ciò premesso, la C.R.I. ha rilevato che l'art. 2, punto 3, della legge 3 luglio 2001, n. 250 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia e delle FF.AA.) - estesa al personale del Corpo Militare della C.R.I, ai sensi dell'art. 116 del R.D. n. 43/1936, con la Delibera della Giunta Esecutiva Nazionale C.R.I. n. 32 del 16/01/2002 e l'approvazione del Ministero della Difesa (quale organo di controllo) espressa con nota prot. n. 603999 del 02/08/2002 – stabilisce quanto segue: "All'articolo 5 della L. 8 agosto 1990 n. 231 e succ. mod. e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

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