Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-27, n. 202211351
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 11351/2022REG.PROV.COLL.
N. 10431/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10431 del 2015, proposto da
Sviluppo Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso lo studio Studio Tornabuoni - Morra in Roma, via Bruno Buozzi, 77;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C e F M F, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50/A;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 2288/2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2022 il Cons. U D C e vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato B C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui era stato respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del diniego dell’istanza di permesso di costruire.
2. La società aveva presentato una domanda per un intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art 5 l.r. 19/2009 che era stata respinta perché l’intervento doveva eseguirsi su manufatti antecedenti al 1943, risultando da perizia asseverata che i manufatti da demolire e costruire erano stati realizzati prima del 1935; inoltre l’area oggetto dello stesso è area sottoposta a vincolo archeologico.
Secondo il Comune di Napoli l’intervento richiesto rientra nei casi di esclusione di cui all’art 3 co 1 lett c) legge regionale 19/2009 da leggersi in combinato disposto con l’art 62