Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-02, n. 202102747

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-02, n. 202102747
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102747
Data del deposito : 2 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2021

N. 02747/2021REG.PROV.COLL.

N. 02792/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2792 del 2020, proposto da
Engie Servizi s.p.a., in proprio e nella qualità di Capogruppo di Rti con S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a., D’Adiutorio Appalti e Costruzioni s.r.l. e Igit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Civitavecchia, 7;

contro

Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci, Adriana Pavesi e Ruggero Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Installazioni Impianti s.p.a., in proprio e quale mandataria di Rti con la Napla G. Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino, 29;
Napla G. Appalti s.r.l., Na.Gest. - Global Service s.r.l., non costituite in giudizio;
Gruppo Ecf s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini e Sergio Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14796/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d’Italia, della Installazioni Impianti s.p.a. e della Gruppo Ecf s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. A U e uditi per le parti, in collegamento da remoto, gli avvocati Grisostomi Travaglini, Ceci, Ippolito e Gentile, nonché preso atto del deposito delle note d’udienza ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, e dell’art. 4, d.l. n. 28 del 2020, conv. in legge n. 70 del 2020 da parte degli avvocati Sbrana, Lipani e Mazzoncini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con bando pubblicato il 6 dicembre 2017 sulla Guue e l’11 dicembre 2017 sulla Guri, la Banca d’Italia indiceva procedura di gara per la conduzione e manutenzione ordinaria programmata, correttiva e/o a richiesta, impiantistica ed edile per il complesso di via Nazionale n. 91 (lotto n. 1) e altri stabili della stessa Banca d’Italia siti nel centro di Roma (lotto n. 2) per il quadriennio 2018-2022.

Risultava aggiudicatario del lotto n. 2, oggetto del presente giudizio, il Rti capeggiato dalla Installazione Impianti s.p.a.

2. Avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, la Engie Servizi s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del Rti su epigrafato, terzo classificato in graduatoria;
la ricorrente formulava motivi di doglianza relativi sia alla posizione dell’aggiudicataria che a quella della seconda graduata Gruppo Ecf s.p.a.

3. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza della Banca d’Italia, della Gruppo Ecf s.p.a. e della Installazione Impianti s.p.a., che proponeva a sua volta ricorso incidentale escludente avverso la Engie Servizi, respingeva entrambi i ricorsi dichiarando al contempo improcedibile per carenza d’interesse l’istanza d’accesso pure avanzata dalla Engie Servizi, essendo frattanto intervenuta l’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello, comprensivo di motivi aggiunti ex art. 104, comma 3, Cod. proc. amm., la Engie Servizi formulando i motivi di gravame di seguito indicati (v. infra , sub § 2 ss. della parte in diritto ).

L’appellante ha avanzato anche domanda di risarcimento del danno.

5. Resistono all’appello la Banca d’Italia, la Installazione Impianti e la Gruppo Ecf s.p.a. chiedendone la reiezione.

6. All’udienza del 21 gennaio 2021, tenuta con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Stante l’infondatezza nel merito dell’appello, può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari, anche quelle reiterate ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., salvo quanto di seguito rilevato in relazione ai singoli motivi di gravame.

Allo stesso modo, va ritenuta irrilevante ai fini del decidere l’istanza istruttoria avanzata dall’appellante, essendo già a disposizione del Collegio gli elementi necessari alla definizione della controversia.

2. Con un primo profilo di censura, l’appellante si duole del mancato accoglimento della doglianza con cui aveva dedotto in primo grado l’illegittimo impiego, da parte della Installazione Impianti, di personale in regime giuridico di apprendistato professionalizzante, con illegittima sua adibizione ad attività destinate a personale qualificato.

In tale prospettiva, la sentenza avrebbe trascurato anche i profili di difformità dell’offerta tecnica della Installazione Impianti - come emersi in particolare alla luce dei giustificativi sull’anomalia presentati da quest’ultima - dalle previsioni della lex specialis relative al personale (già qualificato) da impiegare nell’appalto.

Del pari criticabile è la sentenza laddove afferma la genericità del corrispondente motivo formulato in primo grado dalla Engie.

2.1. La doglianza non è condivisibile.

2.1.1. Quanto alla censura mossa avverso la statuizione di genericità del primo motivo di ricorso in primo grado, essa è irrilevante e non sorretta da alcun interesse per l’appellante, atteso che - pur resa tale affermazione - la sentenza ha effettivamente esaminato nel merito le doglianze qui invocate dall’appellante, ed è pervenuta al loro motivato rigetto.

Ad ogni modo, nella misura in cui qui proposte, le doglianze formeranno oggetto d’esame nel merito nella presente sede, nei termini di seguito indicati.

2.1.2. In relazione ai profili sostanziali della doglianza, occorre premettere che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale indicava espressamente i profili professionali del personale da impiegare presso il presidio operativo (c.d. “ squadra tipo ”), specificando a tal fine anche le relative qualifiche (es. “ 5° liv. CCNL metalmeccanici ” o “ 4° liv. CCNL metalmeccanici ”, etc. ), nonché dando indicazioni sulle qualificazioni richieste (es., “ op. specializzato ”, “ op. qualificato ”) per le varie figure professionali (cfr. capitolato, punto 12.5 e relativa tabella n. 2).

Analoghe previsioni riguardavano il personale destinato al presidio c.d. “specialistico”, costituito da “ personale tecnico specializzato ” dotato di apposite qualificazioni in ragione dell’area di impiego (es., personale “ formato ad attuare tutte le manovre gestionali usuali su apparati elettrici ” in relazione all’attività di presidio degli impianti elettrici/meccanici;
personale “ adeguatamente formato per interventi urgenti per il ripristino della funzionalità degli impianti elevatori e per il soccorso a persone rimaste bloccate nelle cabine mobili di detti impianti ”, etc. ;
cfr. spec. punto 6.2.1 del capitolato;
per le figure responsabili, cfr. punto 12.1 ss.).

Censura al riguardo l’appellante che la Installazione Impianti ha previsto l’impiego di n. 36 unità di personale assunte con contratto di c.d. “apprendistato professionalizzante” ex art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015, prive ex se delle qualifiche e dei requisiti professionali prescritti dal capitolato, considerato che l’apprendistato implica necessariamente un percorso di formazione e apprendimento del lavoratore non compatibile con il possesso del profilo di qualifica ed esperienza presupposto dalla lex specialis ;
d’altra parte, l’offerta così modulata sarebbe irrealizzabile, proprio perché incentrata sul ricorso al contratto di apprendistato per personale che si afferma (ed è necessario sia, in base alla lex specialis ) già qualificato.

In particolare, il vizio dell’offerta così invocato riguarderebbe n. 35 unità lavorative destinate al c.d. “presidio operativo”, e una risorsa dedicata al c.d. “presidio specialistico”, con ruolo di coordinatore (di cui al punto 12.4 del capitolato).

Come già anticipato, la doglianza non è fondata: un siffatto inquadramento del personale impiegato non determina infatti di per sé, in termini astratti e automatici, i profili d’illegittimità prospettati dall’appellante.

2.1.3. Va premesso al riguardo che l’apprendistato professionalizzante, previsto dall’art. 44 d.lgs. n. 81 del 2015, rappresenta un contratto di lavoro a causa mista che unisce la prestazione lavorativa vera e propria a un percorso formativo volto al « conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali ».

A tal proposito, l’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015 ne consente l’impiego senza limiti di età del lavoratore (mentre la figura generale riguarda lavoratori d’età compresa fra i 18 e i 29 anni), « ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale » se « beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ».

Per questo, la fattispecie contrattuale è prevista non solo per giovani privi di esperienze lavorative, ma anche per lavoratori più maturi, che si trovino temporaneamente privi di occupazione ( i.e. , « beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ») e che vogliano parimenti qualificarsi o riqualificarsi.

In tale contesto, l’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 prevede che « La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

Alla luce di ciò, occorre rilevare, da un lato, che il percorso formativo dedicato al lavoratore in apprendistato professionalizzante non deve riguardare necessariamente l’acquisizione di una qualifica , bensì di una « qualificazione [o “riqualificazione”] professionale », e cioè “ di un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico-pratico quanto più completo possibile, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte ”, come posto in risalto dal Ministero del lavoro in risposta ad interpello del 2 febbraio 2007, n. 8;
per questo, l’inquadramento sin dall’origine del lavoratore in apprendistato con una data qualifica, anche non bassa, non è di per sé incompatibile con la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante, in particolare con quello relativo a personale già provvisto di esperienze professionali pregresse.

Dall’altro, anche ai fini dell’acquisizione della “ qualificazione ”, il programma formativo può essere variamente concepito e articolato, e anche l’obiettivo da raggiungere in termini di qualificazione professionale è stabilito dalle stesse parti, ai sensi dell’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015.

Per tali ragioni, la previsione d’un percorso formativo mirato al conseguimento di determinate qualificazioni non esclude di per sé che il lavoratore possa essere già qualificato (e utilmente impiegato) su altri profili.

In tale prospettiva, non può affermarsi in termini generali e aprioristici l’incompatibilità fra apprendistato professionalizzante e personale (almeno in parte già) qualificato, atteso che il programma formativo può articolarsi in modo ampio e vario, e non risultare necessariamente discorde con un’attività essa stessa qualificata: solo nel caso in cui risultasse obliterata in concreto la causa formativa si avrebbe un’illegittimità dell’impiego dello strumento contrattuale, con conseguente applicazione delle eventuali sanzioni di legge, oltre ai rimedi previsti nel contratto d’appalto (cfr., ad esempio, l’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 per la violazione del programma formativo, nonché l’art. 17 dello schema di contratto di appalto per i controlli sul personale e suo inquadramento e i relativi rimedi che la Banca d’Italia si riserva, risultando peraltro, nella specie, che alcuni di tali controlli siano stati effettivamente eseguiti nei confronti dell’aggiudicataria).

Allo stesso modo, la sola assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante non vale a escludere sic et simpliciter l’adeguatezza del lavoratore a svolgere attività (già) qualificate: anche sotto questo profilo, la compatibilità dello strumento contrattuale dell’apprendistato con la modalità d’impiego (qualificata) del lavoratore va valutata avendo riguardo al rapporto in termini concreti fra la qualificazione già vantata dal lavoratore e quella da acquisire a mezzo del percorso formativo programmato.

Al riguardo, nessuna specifica doglianza, nell’appello e motivi aggiunti, la Engie formula in relazione al programma e alla situazione in concreto dei lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, criticando piuttosto l’adeguatezza in sé dello strumento contrattuale rispetto ad attività qualificate;
né possono rilevare, al riguardo, le deduzioni svolte in sede di replica in mancanza di appositi motivi aggiunti ai fini dell’articolazione di corrispondenti ragioni di censura.

Di qui l’infondatezza della doglianza: da un lato il ricorso all’apprendistato professionalizzante non pregiudica di per sé le previsioni della lex specialis in ordine alla natura qualificata dei lavoratori da impiegare, dall’altro detta qualificazione non preclude a priori il ricorso allo strumento contrattuale dell’apprendistato, dovendo l’uno e l’altro profilo essere vagliati attraverso un apprezzamento di compatibilità in concreto fra il suddetto strumento negoziale e l’adibizione assegnata al lavoratore.

2.2. Del pari non condivisibile è la censura con cui l’appellante deduce l’illegittimità sotto altro profilo del ricorso a contratti di apprendistato, segnatamente in relazione alla dichiarata adesione - da parte della Installazione Impianti - al CCNL metalmeccanici che prevede espressamente il rispetto della c.d. “clausola sociale” (artt. 6 e 6- bis ) ex se violata assumendo nuovo personale, qual è quello in apprendistato, anziché i lavoratori già presenti nell’azienda del gestore uscente, in specie coincidente con la stessa aggiudicataria.

2.2.1. È pacifico, al riguardo, come la lex specialis non contenga alcuna clausola sociale;
per questo, il suo richiamo è volto esclusivamente a censurare l’illegittimo ricorso ad apprendistato professionalizzante a fronte delle previsioni del CCNL.

Il che non è condivisibile.

Le disposizioni del CCNL richiamate rimandano, infatti, essenzialmente a obblighi informativi in favore delle rappresentanze sindacali, con successiva (eventuale) concertazione volta a favorire la continuità di rapporto col personale in caso di c.d. “cambio appalto”, e contengono in tal senso l’affermazione di principi etici e di responsabilità sociale volti a favorire la stabilità occupazionale e contrattuale, anche tenendo conto delle esigenze organizzative delle imprese coinvolte: non è imposto tuttavia un vero e proprio obbligo all’assunzione del personale già impiegato dal gestore uscente (cfr. tra l’altro, al riguardo, per il significato e i limiti delle clausole sociali inserite nella lex specialis , inter multis , Cons. Stato, III, 28 dicembre 2020, n. 8442;
V, 2 novembre 2020, n. 6761;
12 settembre 2019, n. 6148;
VI, 21 luglio 2020, n. 4665;
24 luglio 2019, n. 5243;
V, 12 febbraio 2020, n. 1066;
13 novembre 2020, n. 6987).

Senza considerare che l’eventuale violazione del CCNL su tale profilo può dar luogo ad eventuali responsabilità dell’impresa e rimedi in favore dei lavoratori pregiudicati, ma non vale a incidere di per sé sulla procedura di gara in relazione al profilo dell’utilizzabilità dei contratti di apprendistato come tali (cfr. anche Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit., in ordine alla conseguenze e alla qualificazione delle violazioni della clausola sociale imposta dalla lex specialis ).

Né d’altra parte l’appellante formula al riguardo specifiche e circostanziate censure in relazione al punteggio assegnato alla Installazione Impianti in fase di valutazione dell’offerta in ragione del CCNL dichiarato.

2.3. Si duole ancora la Engie Servizi che personale adibito ai presidi per mansioni di manutenzione ordinaria risulta utilizzato dalla Installazione Impianti - come desumibile dai giustificativi prodotti da quest’ultima ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta - per lo svolgimento di attività c.d. “ specialistiche ”, in contrasto con la lex specialis .

2.3.1. Neanche tale doglianza è condivisibile.

L’appellante richiama a tal fine le previsioni del Capitolato speciale che stabiliscono le competenze del presidio ordinario, nonché quelle dalle quali risulta che “ la ditta non potrà, di norma, eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria a richiesta affidati con ordini di lavoro, con il personale impegnato nei presidi e in manutenzione ordinaria ”;
al contempo “ l’impiego del personale di turno negli interventi di manutenzione a richiesta sarà considerato come inadempienza della ditta ” (punto 10.1;
in senso analogo il punto 12.5: “ Il personale di presidio potrà essere adibito, oltre che alla manutenzione programmata, sistematica e correttiva […] , anche all’esecuzione d’interventi d’urgenza di manutenzione ‘a richiesta’ esplicitamente ordinati dalla DL. Nel caso in cui il personale di presidio venisse utilizzato per interventi di manutenzione a richiesta, senza preventiva autorizzazione della DL, l’utilizzo di tali maestranze sarà considerato come inadempienza della ditta […]”).

Allo stesso modo, la Engie Servizi richiama l’Appendice I del Capitolato, che individua gli impianti e apparati per i quali sono richiesti “ interventi specialistici ”, da eseguirsi cioè da parte di “ imprese specialistiche ”, stabilendo all’uopo le relative competenze.

L’appellante deduce al riguardo che alcune delle prestazioni specialistiche risulterebbero rimesse dalla Installazione Impianti a personale adibito alle attività di presidio, in violazione delle suddette previsioni della lex specialis : il riferimento è, segnatamente, alle attività di cui ai punti da 4.4 a 4.8 della relazione giustificativa sulla congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.

2.3.2. Occorre premettere che l’Appendice I riguarda specificamente la manutenzione c.d. “specialistica”, ed elenca all’uopo precisamente le varie tipologie di attività e impianti che vi rientrano ( i.e. , “ Interruttori MT ”, “ Gruppi statici di continuità (UPS) ”, “ Gruppi elettrogeni ”, “ Refrigeratori d’acqua e pompe di calore, di potenzialità superiore a 30 kW ”, “ Sistemi di climatizzazione ad espansione diretta a volume di refrigerante variabile ”, “ Unità di condizionamento di precisione per locali tecnologici ”, “ Sistemi di supervisione impianti tecnologici ”, “ Sanificazione/bonifica degli impianti di climatizzazione ”).

Quanto ai punti 10.1 e 12.5 del Capitolato speciale richiamati dall’appellante, essi riguardano invece le ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria o d’urgenza “a richiesta”: si prevede che “ di norma ” gli interventi di manutenzione straordinaria a richiesta non siano eseguiti dal personale adibito ai presidi e in manutenzione ordinaria (punto 10.1), salva la possibilità di esplicito ordine della Direzione dei lavori per interventi d’urgenza di manutenzione “a richiesta” (punto 12.5): ratio delle previsioni è dunque l’evitare che i lavoratori siano distolti dalla loro attività ordinaria di presidio e manutenzione su altri interventi straordinari o d’urgenza riconducibili fra quelli “a richiesta”.

2.3.3. In tale contesto, la doglianza formulata dall’appellante risulta priva di fondamento in relazione alle attività sub punti 4.4 (“ prestazioni specialistiche condizionatori di precisione […] - Sezione C.4 ”), 4.5 (“ prestazioni specialistiche impianti vrf […] - Sezione C.5 ”) e 4.6 (“ prestazioni specialistiche sistemi di supervisione […] - Sezione C.6 ”), poiché per le stesse è espressamente affermato dall’aggiudicataria il ricorso alle case costruttrici, ai relativi centri assistenza autorizzati, a ditte specialistiche o alla società proprietaria dei sistemi di supervisione, con previsione di un mero “ ausilio del personale di presidio ” addetto alla conduzione degli impianti termici o di condizionamento, ciò che rientra nelle generali funzioni di “assistenza” in fase di manutenzione, oltreché di “collaborazione” e “coordinamento” previste dal Capitolato, anche rispetto a interventi da parte di imprese terze (cfr., ad es., il punto 3.9 del Capitolato;
per le varie attività tecniche, v. ad es. il punto 6.1.3.1).

Lo stesso è a dirsi per l’attività sub punto 4.8 (“ prestazioni specialistiche su sanificazioni impianti idrici e di climatizzazione ”) in relazione agli impianti aereaulici, per i quali è previsto il ricorso a una società specializzata, con mera “ assistenza del personale di presidio ”.

Quanto all’attività sub punto 4.7 (“ prestazioni specialistiche su impianti elevatori Sezione C.7 ”) e a quella sub punto 4.8 relativa alla sanificazione degli impianti idrico sanitari, è previsto, rispettivamente, l’impiego di personale competente e abilitato per le attività su impianti elevatori della stessa Installazione Impianti, facente parte del personale della squadra di presidio, e l’utilizzo di personale del medesimo presidio competente per l’attività sugli impianti idrico sanitari, avvalendosi al riguardo anche di prodotti e servizi di assistenza di una società esterna.

Anche in relazione a tali attività la doglianza risulta infondata: a tal fine, è assorbente rilevare che - come dedotto dall’amministrazione - esse non rientrano fra quelle inserite nell’Appendice I, non coincidendo con le varie fattispecie ivi espressamente elencate e alle quali è riferibile il regime ad hoc degli interventi specialistici (segnatamente, quanto alla “ sanificazione/bonifica ”, occorre rilevare che essa è inserita nell’Appendice in specifica relazione agli “ impianti di climatizzazione ”, distintamente considerati dalla Installazione Impianti nella propria relazione giustificativa).

A ciò si aggiunga, peraltro, che le previsioni della suddetta Appendice I perseguono lo scopo di assicurare un’adeguata specializzazione in capo alle imprese investite degli interventi, e dunque al personale che li esegue, e il che non è disatteso dall’organizzazione delle suddette attività sub 4.7 e 4.8 indicata dalla Installazione Impianti, stante la dotazione della suddetta abilitazione per gli impianti elevatori, nonché di personale qualificato in relazione alla richiamata attività di sanificazione degli impianti idrico sanitari, con conseguente possibilità di assimilare a tal fine la Installazione Impianti a una “ impresa specializzata nello specifico settore con personale adeguatamente formato ” (Appendice I), non emergendo del resto dalle deduzioni dell’appellante altre ragioni impeditive al riguardo.

Né rileva di per sé, in proposito, il richiamo alle disposizioni di cui ai suddetti punti 10.1 e 12.5, volti ad evitare che vengano distolte risorse dal presidio per attività di manutenzione straordinaria o d’urgenza “a richiesta”, da ritenersi distinte e non coincidenti con le prestazioni specialistiche.

Per tali ragioni, la doglianza non risulta fondata, non essendo ravvisabile alcuna violazione della lex specialis in relazione al previsto svolgimento delle attività specialistiche e all’impiego del personale adibito ai presidi nei termini suindicati;
né è perciò ravvisabile neppure alcun profilo d’anomalia dell’offerta in relazione alle (legittime) modalità di prestazione delle predette attività.

3. Con distinto ordine di censure la Engie Servizi si duole sotto vari profili dell’omesso accoglimento dei motivi di ricorso riconducibili alla dedotta anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, e inerenti segnatamente all’illegittimità, incongruità e inammissibile variazione di questa da parte della Installazione Impianti.

3.1. Al riguardo, sotto un primo profilo viene dedotta l’illegittima variazione dell’offerta dell’aggiudicataria in sede di giustificativi in relazione al c.d. “monte ore”, disattendendo così le indicazioni fornite in proposito dalla stazione appaltante e lucrando un conseguente indebito risparmio sul costo del lavoro.

3.1.1. Neanche tale doglianza è condivisibile.

Va precisato in proposito che il disciplinare di gara prevedeva espressamente che ai fini della giustificazione dell’offerta in sede di anomalia le imprese dovessero indicare il dettaglio dei costi della manodopera secondo apposito schema accluso alla documentazione tecnica (cfr. disciplinare, sub par. 7).

Il modello all’uopo predisposto prevedeva n. 2080 “ ore/anno ” per lavoratore con impiego dal lunedì al venerdì, e n. 312 ore/anno per i lavoratori impiegati nella giornata di sabato;
la Installazione Impianti ha invece indicato nelle schede allegate ai propri giustificativi i minori importi di ore annue pari, rispettivamente, a n. 2018 e 303.

Di qui la doglianza formulata dall’appellante, a mente anche delle istruzioni per il vaglio di congruità fornite dalla stessa Banca d’Italia con nota del 21 dicembre 2018, ove è indicato che “ le ore riportate nella scheda, sia per la conduzione che per la manutenzione, non [avrebbero potuto] essere ridotte ”.

Al riguardo, risulta in effetti che nella relazione sulla congruità dell’offerta la Installazione Impianti calcoli il numero di giornate lavorative effettive tenendo conto delle festività, e così pervenga alla cifra di n. 2018 e 303 ore annue di lavoro reali.

Nondimeno, nella tabella del calcolo del costo complessivo della manodopera ( sub doc. 41. a fasc. primo grado Engie Servizi e 21- bis Installazione Impianti) l’aggiudicataria considera il numero di ore annue nella misura prevista dal modello predisposto dall’amministrazione ( i.e. , n. 2080, oltreché n. 312 per il sabato);
la diversa cifra di n. 2018 ore si rinviene invece nelle schede relative al calcolo del costo medio della manodopera, e da tale diversa cifra consegue la determinazione di un costo medio orario (di poco) inferiore rispetto a quello assunto dall’aggiudicataria quale riferimento sulla base delle tabelle richiamate nei giustificativi (al riguardo v. infra , sub § 3.3 s.).

In tale contesto, le censure sollevate non possono dunque che riguardare, eventualmente, il valore del costo medio del lavoro in sé, proprio perché il dato contestato è richiamato e presente nel calcolo di tale costo (cfr., al riguardo, infra , sub § 3.3 s.), ma non possono inverare ex se una ragione d’esclusione a carico della controinteressata.

L’indicazione contenuta nella nota della Banca d’Italia di non scostarsi dal numero di ore predefinite non presenta del resto significato di per sé escludente, atteso che essa si colloca pur sempre nel quadro della valutazione di anomalia che ha contenuto economico , e cioè di sostenibilità dell’offerta, su cui le censure possono perciò appuntarsi (riguardo alle finalità della scheda, riconducibili alla valutazione di congruità, nonché alla relativa compilazione, cfr. anche la corrispondenza dell’11 gennaio 2019 intercorsa fra l’amministrazione e la stessa Engie Servizi, in specie riguardo ai margini di discrezionalità riconosciuti al concorrente in ordine al CCNL da applicare).

Allo stesso modo, non può dalle suddette circostanze ricavarsi un’illegittima modifica dell’offerta della controinteressata con contestuale violazione del principio della par condicio , giacché il dato inerente al numero delle ore, da un lato è correttamente riportato nella tabella di analitica esposizione del costo per le singole risorse impiegate, dall’altro non era in sé previsto - al di là delle (distinte) prestazioni aggiuntive prevedibili - nell’offerta tecnica come impostata sulla base della relativa scheda, mentre il ribasso economico era a sua volta espresso in termini percentuali sull’importo a base di gara;
né rileva, al riguardo, che la scheda predisposta dalla stazione appaltante indicante il detto importo di n. 2080 ore annue fosse stata consegnata anteriormente alla presentazione delle offerte, come dedotto dall’appellante, atteso che essa atteneva pur sempre alla giustificazione della congruità dell’offerta e sua relativa valutazione.

Per tali ragioni, la doglianza non è fondata, non ravvisandosi in specie né una violazione della lex specialis foriera d’esclusione, né una inammissibile modifica dell’offerta da parte della Installazione Impianti (cfr., per gli specifici profili inerenti all’anomalia, infra , sub § 3.3 s.).

3.2. Con distinta doglianza l’appellante si duole del mancato accoglimento della censura con cui aveva denunciato l’omessa considerazione e valorizzazione di alcune voci di costo da parte della Installazione Impianti, con conseguente inattendibilità e insostenibilità anche sotto tale profilo dell’offerta.

In particolare, la Engie Servizi censura la sentenza nella parte che ha ritenuto giustificati i suddetti costi sulla base di difese e argomenti forniti in sede di giudizio, e al di fuori di un apprezzamento effettivamente svolto dall’amministrazione in sede procedimentale.

3.2.1. La doglianza è infondata.

La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma che la valutazione di anomalia ha carattere globale e sintetico, non dovendo soffermarsi sulle singole, minute, voci di costo, né richiedendo - in caso di esito favorevole - un’approfondita motivazione da parte dell’amministrazione (cfr., inter multis , Cons. Stato, n. 8442 del 2020, cit.;
V, 12 novembre 2020, n. 6969;
28 ottobre 2019, n. 7391;
III, 20 novembre 2019, n. 7927).

Alla luce di ciò, non è condivisibile la doglianza incentrata dall’appellante sulla circostanza in sé che la Installazione Impianti non avrebbe nella specie adeguatamente giustificato in sede procedimentale le voci contestate dalla Engie, né l’amministrazione le avrebbe ivi sufficientemente valutate: sta infatti alla ricorrente che voglia - una volta formulato dalla stazione appaltante un giudizio di non anomalia dell’offerta - far valere profili e ragioni d’insostenibilità economica di questa fornire elementi di evidenza di ciò, salva in tal caso la speculare facoltà di confutazione e controdeduzione rimessa all’amministrazione e alla controinteressata, il tutto ai fini e nei limiti del vaglio complessivo spettante al giudice circa la sussistenza o meno di macroscopici elementi d’irragionevolezza, erroneità, ovvero di profili di lacunosità (anche sul piano istruttorio) della valutazione dell’amministrazione.

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, con repliche delle resistenti ai rilievi formulati dalla Engie, e loro complessivo apprezzamento da parte del giudice con finale valutazione - partitamente motivata per le varie voci oggetto di contestazione, e ancorata ai giustificativi prodotti dalla Installazione Impianti in sede procedimentale e documentazione correlata - di non irragionevolezza della valutazione espressa dalla stazione appaltante nel quadro del giudizio globale di sostenibilità economica dell’offerta. Segnatamente, in relazione alle voci qui evocate dall’appellante la sentenza ha, rispettivamente, richiamato per i costi di tutoraggio e assicurazioni la ragionevole copertura delle voci inerenti alla formazione e costo medio del lavoro;
ha poi dato conto della rilevanza delle specifiche agevolazioni previste per l’apprendistato trascurate dalla Engie Servizi, nonché ha ritenuto - quanto alle prestazioni gratuite offerte - specificamente giustificate le stesse dalla Installazione Impianti, sia in ragione della rappresentata fornitura gratuita di materiali da parte di un distributore a fronte di un premio commerciale vantato dall’aggiudicataria, sia per “ ulteriori specifiche circostanze indicate ed emergenti in atti ” (a tal riguardo, si rinvengono effettivamente nella relazione di congruità della Installazione Impianti specifici elementi di giustificazione delle altre prestazioni gratuite: quanto alla relazione di diagnosi energetica, in ragione della non necessità d’impiego di ulteriore personale essendo ricompresi nello staff del personale tecnico di presidio anche lavoratori provvisti del necessario certificato EGE;
quanto all’impiego di mezzi aziendali elettrici, alla luce dell’intervenuto completamento del relativo piano d’ammortamento).

Ne consegue l’infondatezza della censura dell’appellante, la quale non ha mosso peraltro con il ricorso in appello specifiche critiche alla motivazione della sentenza in relazione al merito delle singole questioni di costi ritenuti non coperti, né potendo assumere rilevanza a tal fine i rilievi successivamente svolti.

3.3. Con distinta doglianza l’appellante deduce l’illegittima violazione dei minimi salariali previsti dal CCNL per i lavoratori adibiti ai presidi, censurando all’uopo l’omessa pronuncia del giudice di primo grado;
al contempo, si duole dell’illegittimità e incongruità economica dell’offerta in conseguenza dell’impiego di lavoratori in apprendistato professionalizzante e in violazione del regime sul monte ore.

3.3.1. Le censure, connesse fra loro, sono infondate.

Il primo profilo è argomentato sulla base della differenza riscontrabile fra il (minore) costo del lavoro complessivo per i presidi specialistico e operativo riveniente dalla tabella giustificativa prodotta dalla Installazione Impianti e il (maggior) corrispondente costo calcolato a valori tabellari effettivi , senza il ricorso all’apprendistato e le riduzioni di ore previste dalla controinteressata (l’appellante invoca al riguardo la comparazione fra le tabelle sub doc. 41. a e 41. d , tabella c.d. “ Zd ” fasc. Engie Servizi).

In senso diverso, occorre tener conto che, quanto al personale adibito al presidio operativo, come già rilevato nonché dedotto dalla stessa appellante e risultante dalla tabella allegata ai giustificativi (cfr. doc. 40. d fasc. Engie), esso è formato, anche per le attività edili, da lavoratori in apprendistato professionalizzante, e il che - come s’è già posto in risalto - risulta in sé non illegittimo: per questo, il diverso calcolo qui invocato dalla Engie, in quanto (erroneamente) depurato dai risparmi rivenienti dal suddetto inquadramento del personale non può ritenersi corretto, né consente di dimostrare la fondatezza della doglianza;
il che vale anche per una delle figure professionali ricomprese nel presidio specialistico, anch’essa assunta con contratto di apprendistato professionalizzante ( i.e. , il coordinatore edile, sub riga A.9 della relativa tabella).

In tale contesto, neppure il residuo correttivo invocato dalla Engie Servizi in ragione del diverso numero di ore prese a riferimento dall’aggiudicataria nel calcolo del costo medio (su cui v. retro , sub § 3.1.1) vale a dimostrare la violazione di trattamenti minimi salariali, non avendo l’appellante fornito all’uopo specifica e puntuale dimostrazione della dedotta violazione dei minimi rispetto alle figure di lavoratori effettivamente impiegate, coincidenti con apprendisti (cfr., invece, i dati di minimo invocati dall’appellante, di cui alla detta tabella “ Zd sub doc. 41. d , desunti a fronte delle tabelle sub doc. 43. a e 43. b ), mentre rispetto ai lavoratori del presidio specialistico per i quali l’inquadramento sia effettivamente coerente con quello dei dati invocati dalla Engie, lo scostamento da tali dati non risulta significativo;
tutto ciò, peraltro, in un contesto in cui i costi complessivi annui esposti dall’aggiudicataria per le varie categorie di lavoratori risultano proporzionalmente superiori a quelli di cui al CCNL metalmeccanico applicato dalla stessa, emergenti dalla tabella prodotta dall’appellante ( sub doc. 43. a , cit.), e considerato del resto che dallo scostamento dai dati tabellari non deriva di per sé, in termini generali, un effetto di anomalia o illegittimità dell’offerta, salvo il caso di discordanze considerevoli e ingiustificate.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche in ordine al profilo della sostenibilità economica dell’offerta: al di là di quanto già osservato sul costo complessivo relativo alle singole risorse, anche a seguire il calcolo basato sul costo medio orario, emerge invero una limitata entità dell’impatto della variazione di costo applicata in funzione del numero di ore (non rilevando, come già evidenziato, quella incentrata sull’esclusione dei contratti di apprendistato), non idonea a far emergere di per sé profili di abnorme irragionevolezza od erroneità nell’apprezzamento tecnico-discrezionale di congruità dell’offerta espresso dall’amministrazione, considerati anche i complessivi valori in rilievo, nonché il richiamo nell’analisi di congruità svolta dall’amministrazione alle voci dell’utile e spese generali.

Per le ragioni già indicate non sono condivisibili, infine, le critiche basate sull’impiego di lavoratori in apprendistato professionalizzante, stante il legittimo ricorso al relativo strumento contrattuale, con ciò che ne consegue anche in punto di corrispondente costo della manodopera.

3.4. Per le suesposte ragioni sono dunque infondate tutte le censure mosse in relazione alla posizione dell’aggiudicataria Installazione Impianti.

4. Quanto alle residue censure, di cui al ricorso in appello e motivi aggiunti ivi formulati, tutte relative alla posizione della Gruppo Ecf, esse risultano improcedibili per difetto d’interesse sulla base di quanto affermato dalla stessa appellante, che ha dedotto la propria carenza d’interesse in caso di confermata definitività della sentenza n. 3726 del 2020 del Tribunale amministrativo per il Lazio che ha respinto le censure avverso l’aggiudicazione dell’altro (incompatibile) lotto di gara in favore della stessa Gruppo Ecf, circostanze queste tutte effettivamente confermate in sede di discussione orale.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il rigetto delle doglianze avverso la prima graduata rende di per sé prive d’interesse - ai fini dell’aggiudicazione - quelle nei confronti della seconda.

5. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello va in parte respinto, in parte dichiarato improcedibile, nei termini suindicati.

5.1. Al rigetto del gravame in relazione alle domande caducatorie segue la reiezione della richiesta di risarcimento del danno, stante il difetto della dedotta condotta illecita dell’amministrazione in relazione agli atti impugnati.

5.2. La complessità e particolarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.

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