Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-22, n. 202406560
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 06560/2024REG.PROV.COLL.
N. 01047/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2024, proposto da Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
M D R, rappresentata e difesa dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 731/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M D R;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Di Monda Giuseppe.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso con cui la parte appellata ha chiesto l’annullamento: a) della Ordinanza di sgombero del 22 dicembre del 2023 n. 139, con la quale – sul presupposto che vi fosse una occupazione abusiva del corpo di fabbrica a Somma Vesuviana (NA), Via Santa Maria del Pozzo, 204 e che l'immobile, appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente autarchico, si trovasse in pessimo stato di manutenzione in quanto privo di qualsiasi caratteristica di abitabilità e fruibilità e stante altresì la necessità di eseguire opere di riqualificazione, a tutela dell'interesse pubblico - le aveva ordinato ai sensi degli artt. 823, co. 2, 826, co. 3 e 828 c.c. e 107 e 109, D.lgs. N. 267/2000, di lasciare libero e sgombro da persone e cose il bene e di riconsegnarlo nella piena e totale disponibilità dell'Ente entro l’8 gennaio del 2024;
b) della Deliberazione della Giunta Municipale N. 63 dell’8 settembre del 2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di «Ristrutturazione edilizia scuola ex Bertona» che si sostanziano in un intervento «demo-ricostruttivo» volto al miglioramento della fruibilità e funzionalità soprattutto sotto il profilo della sicurezza degli edifici scolastici del Comune di Somma Vesuviana;
c) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10 agosto del 2023, con la quale è stato approvato, di nuovo, ma per altro importo, il progetto definitivo dei lavori di «Ristrutturazione edili-zia scuola ex Bertona»;
d) della Determinazione n. 378 del 15 settembre del 2023, di aggiudicazione dell'appalto «integrato» per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori;
e) della Determinazione n. 393 del 28 settembre del 2023, con la quale si è proceduto alla esecuzione anticipata del Contratto per il servizio di progettazione esecutiva e relazione geologica del progetto;
f) del Verbale di sopralluogo n. 31816.23 del 24 novembre del 2023, con il quale il personale della Polizia Municipale e il Tecnico del Comune hanno certificato il pessimo stato di manutenzione e la assenza di qualsiasi caratteristica di abitabilità e fruibilità del corpo di fabbrica alla Via Santa Maria del Pozzo, 204;
g) della Determina n. 1739 del 30 novembre del 2023, con la quale, a seguito della verifica e validazione, è stato approvato il progetto esecutivo;
h) di ogni altro e qualsiasi provvedimento «prodromico», collegato, conseguenziale e (ovvero) successivo.
A sostegno del gravame, la parte appellante espone le seguenti circostanze:
la materia del contendere è rappresentata dall’ordinanza di sgombero n.4/2023 con cui il competente ufficio comunale ha ingiunto all’occupante sine titulo , attuale parte appellata, lo sgombero dell’immobile sito in via Santa Maria del Pozzo, posto all’interno del complesso immobiliare ospitante il 3° circolo didattico ex Bertona e riconsegnarlo nella piena disponibilità dell’ente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 8 gennaio del 2024;
il comune appellante è proprietario del suddetto complesso immobiliare, individuato in catasto al Foglio 8 - p.lla n. 689 (corpo principale) e n. 691 (corpo secondario), pervenuto all’ente comunale con atto n. 5060.1/1981 del 4.03.1981, e adibito a scuola in virtù del progetto di ristrutturazione approvato con delibera comunale n. 454/93;
detto bene è parte del patrimonio indisponibile dell’ente, ex art.826 c.c. attesa la sua destinazione