Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-20, n. 202306036

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-20, n. 202306036
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306036
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06036/2023REG.PROV.COLL.

N. 04465/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4465 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Mimola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IV - Lazio e Abruzzo, Ufficio Monopoli per L'Abruzzo, non costituita in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Abruzzo - Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Abruzzo - Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato Gaetano Mimola;

Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT IV - Lazio e Abruzzo, Ufficio Territoriale per l’Abruzzo, ha disposto la cancellazione della -OMISSIS- dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del T.U.L.P.S.

Rileva il primo giudice che con entrambi i motivi di gravame parte ricorrente contesta la scelta di parte resistente di ancorare il diniego di provvedimento favorevole (rinnovo dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 533, L. n. 266/2005) ad una mera omissione informativa della ditta istante, in particolare l’omessa dichiarazione dell’esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p..

Tale rilievo, secondo la sentenza impugnata, non sarebbe meritevole di positiva valutazione per la semplice ragione che il provvedimento di rigetto gravato, lungi dall’essere motivato da un elemento meramente “negativo” (quale è l’omissione informativa), è invece motivato da un elemento “positivo” (quale è la sussistenza di una sentenza penale di condanna per il reato di furto continuato ai sensi degli artt. 81, 624, 625, comma 2, cod. pen.).

Secondo la sentenza impugnata, il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del -OMISSIS-, non impugnato da parte ricorrente, prevede invece, tra gli altri, tale elemento “positivo” come ostativo al rilascio del provvedimento di iscrizione (o di rinnovo dell’iscrizione) nell’elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento di attività di raccolta di gioco mediante apparecchi con vincita in denaro.

In coerenza con quanto precede, pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento e il successivo provvedimento finale di cancellazione dall’elenco, dispongono chiaramente che è la sentenza di condanna sopra menzionata a giustificare il rigetto dell’istanza presentata dall’odierna ricorrente.

Secondo il primo giudice, non vale eccepire, in senso contrario, che la sentenza di condanna penale ex art. 444 del codice di procedura penale preveda il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che - sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente - osterebbe all’applicazione di pene accessorie e di misure di prevenzione, nonché di qualsiasi forma di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, in quanto il provvedimento gravato non costituisce né una pena accessoria, né una misura di prevenzione, né tanto meno un’inibitoria alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

Né è dato rinvenire, soggiunge la sentenza impugnata, alcun errore scusabile in capo all’odierna ricorrente, la quale non fornisce alcuna prova sul punto, tanto più se si considera che il modulo RIES/C6 (utilizzato nella specie per la presentazione dell’istanza) non appare assolutamente ambiguo o fuorviante.

Ugualmente infondata, secondo la sentenza impugnata, appare la lamentata lesione del legittimo affidamento dell’odierna ricorrente, posto che la pacifica sussistenza della

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