Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-14, n. 202104567

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-14, n. 202104567
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104567
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 04567/2021REG.PROV.COLL.

N. 08247/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8247 del 2013, proposto dal
Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, 1;

contro

Provincia dell’Aquila, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P D N e F T, con domicilio eletto presso l’avv. C C in Roma, via Stazzema 20;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 164/2013, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del provvedimento del 14 febbraio 2008 di sospensione dell’ autorizzazione allo scarico delle acque reflue


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia dell’Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente atto di appello il Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede dell’Aquila, n. 164 del 9 gennaio 2013, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento della Provincia dell’Aquila n. 8110 del 14 febbraio 2008, con cui era stata disposta la sospensione dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata dalla Provincia il 26 novembre 2004 per quattro anni. L’autorizzazione prevedeva il rispetto dei limiti di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e l’invio trimestrale di analisi delle acque all’Amministrazione provinciale;
la presentazione della richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza, ai sensi dell’art. 45 del detto d.lgs. 152 del 1999;
il progetto allegato indicava un impianto di depurazione con ossidazione totale a fanghi attivi.

Il provvedimento di sospensione del 14 febbraio 2008, emanato dal dirigente del settore ambiente della Provincia, dopo una richiesta di informazioni al Comune circa l’attivazione dell’impianto con nota del 30 agosto 2007 e la richiesta di invio delle analisi trimestrali, e il successivo sollecito con nota del 14 gennaio 2008, è stato basato sulla non conformità allo scarico alle disposizioni della tabella 4 dell’allegato 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nonché sulla mancanza di certezze circa i tempi di realizzazione dell’impianto di depurazione comunale da parte del Commissario delegato per la crisi socio economico-ambientale dell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno, indicato dal Comune come competente alla realizzazione dell’impianto nelle risposte alle richieste di informazioni della Provincia.

Con il ricorso di primo grado il Comune deduceva in punto di fatto che lo scarico comunale non era munito di impianto di depurazione e che gli scarichi venivano convogliati in una condotta fognaria comunale che poi riversava al suolo i liquami, in attesa della realizzazione di idoneo impianto di depurazione;
che l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia riguardava tale scarico con spargimento al suolo;
che, pertanto, la sospensione dell’autorizzazione allo scarico comportava l’impossibilità di utilizzo della condotta fognaria comunale e quindi dei servizi igienici delle abitazioni;
sosteneva, poi, la violazione dell’art. 130 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per essere stato assunto il provvedimento in assenza dei presupposti di legge, nonché la propria incompetenza ad intervenire per la realizzazione dell’impianto di depurazione, essendo stata attribuita la competenza in materia agli Enti d’Ambito e, nel caso di specie, al Commissario delegato per la crisi socio economico-ambientale dell’asta fluviale del fiume Aterno;
per analoga ragione si è dedotta l’incompetenza della Provincia all’adozione del provvedimento di sospensione.

Con ordinanza n. 88 del 3 aprile 2008 il Tribunale amministrativo accoglieva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione al danno grave ed irreparabile ed in attesa di una soluzione definitiva della questione, per 180 giorni decorrenti dalla notifica della ordinanza, ripristinando quindi l’efficacia dell’autorizzazione allo scarico.

Successivamente, il 10 ottobre 2008, il Comune di Villa Santa Lucia depositava nuova istanza cautelare, accolta con ordinanza n. 228 del 30 ottobre 2008 che disponeva la sospensione del provvedimento impugnato fino al 31 marzo 2009.

Con la sentenza n. 164 del 9 gennaio 2013 il ricorso è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, in quanto la durata dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia il 26 novembre 2004 era comunque limitata a quattro anni, per cui era scaduta alla data del 26 novembre 2008, non essendo stato richiesto il rinnovo, mentre fino a tale data lo scarico era stato comunque consentito a seguito delle ordinanze cautelari.

Con l’atto di appello è stata contestata la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l’interesse al giudizio sarebbe stato sussistente per la sanzione pecuniaria irrogata dalla Provincia con ordinanza ingiunzione del 17 luglio 2012, in quanto, a seguito di una verifica sulle acque di scarico in data 26 maggio 2008, era stato rilevato il superamento di valori limite di emissione;
sono state poi riproposte la censure relative alla incompetenza della Provincia all’adozione del provvedimento impugnato e del Comune a provvedere alla soluzione della problematica dello scarico dei liquami comunali, essendo tale competenza dell’Ambito territoriale ottimale, a seguito della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2, individuato, nel caso di specie, nell’

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