Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-12-20, n. 201106728
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Testo completo
N. 06728/2011REG.PROV.COLL.
N. 00890/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2005, proposto da:
Tratter Luise ved. S, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, A P, M B, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Antonio Gramsci, 36;
contro
Comune di Caldaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati B Z, F P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, 95;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 00455/2004, resa tra le parti, concernente RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti l’avvocato Calò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso (fondato su tre motivi) proposto dall’odierna appellante Tratter Luise ved. S avverso il provvedimento del Sindaco del Comune di Caldaro prot. n. 15926/BM/ba/r del 17 ottobre 1997 (nonché avverso i relativi pareri della commissione edilizia comunale), di diniego della domanda di condono edilizio presentata l’8 luglio 1986 ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione alle opere abusive realizzate negli anni 1975 e 1976 sulle pp.ff. 4422 e 4424 e sulle neo-formate pp.ed. 1624, 1625, 1626, 1627 e 1628 C.C. Caldaro, località Hirten nei pressi del Lago di Caldaro, costituite da sette strutture fisse (in particolare, da una legnaia e locale deposito attrezzi della superficie di mq 26,29, da un altro deposito attrezzi della superficie di 18,34 mq, da una tettoia ad uso spogliatoio della superficie di 12,09 mq, da una toilette della superficie di 4,47 mq, da un grill con zoccolo in muratura, da una vasca in cemento della circonferenza di 2,70m e da un box metallico adibito ad autorimessa). L’adito T.r.g.a. rilevava, segnatamente, l’insanabilità delle opere ai sensi degli artt. 27 e 44 l. prov. 21 gennaio 1987, n. 4, e 1 e 6 l. prov. 22 giugno 1995, n. 15, in quanto insistenti su aree comprese in zona agricola rispettivamente in zona di rispetto.