Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2020-07-03, n. 202003970

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2020-07-03, n. 202003970
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003970
Data del deposito : 3 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2020

N. 04304/2020 REG.RIC.

N. 03970/2020 REG.PROV.CAU.

N. 04304/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4304 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio telematica del giorno 2 luglio 2020 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati C B e l'Avvocato dello Stato Chiarina Aiello;


Considerato che l’Amministrazione ed il Giudice di primo grado non sembrano aver tenuto adeguato conto né della documentazione in atti, dalla quale risulta la piena integrazione del ricorrente, regolarmente presente in Italia da 18 anni, insieme alla moglie ed ai figli, né della circostanza che il diniego è stato motivato da una condanna penale, risalente nel tempo, per la quale è intervenuta la revoca da parte del GIP presso il Tribunale di Modena a causa della depenalizzazione del reato, che non palesava comunque particolari profili di pericolosità sociale, e della cessata esecuzione di tutti gli effetti penali connessi;

Rilevato che non appare dubbio il danno grave ed irreparabile derivante all’appellante ed ai suoi familiari, anche alla luce del tempo già trascorso, dalla prolungata impossibilità di poter esercitare i diritti riconducibili allo status civitatis;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare ai fini della tempestiva fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. addebitando all’Amministrazione, alla stregua delle pregresse considerazioni, le spese di giudizio della presente fase cautelare;

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