Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-06-10, n. 201601377
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Numero 01377/2016 e data 10/06/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 20 aprile 2016
NUMERO AFFARE 01100/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-, di restituzione inevasa di istanza di causa di servizio.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario in oggetto, -OMISSIS-;
Vista la relazione trasmessa con nota -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della sanità militare, ha riferito e chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Visto il parere interlocutorio in -OMISSIS-;
Vista la nota ministeriale di adempimento-OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G M;
Premesso e considerato.
Il ricorrente, maresciallo ordinario in s.p. dei Carabinieri, proponeva, -OMISSIS-, istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, o di aggravamento di causa di servizio già deliberata, delle infermità:
- "irritazione degli elementi muscolo tendinei della cuffia dei rotatori al passaggio muscolo tendineo del sovra-spinoso impegnato da piccoli osteofiti marginali dell'acromion e modico versamento articolare con capsula ispessita anteriormente dove è probabile la presenza di lesione del labrum glenoideo anteriore nel suo terzo medio e inferiore";
- "emorroidi";
- "protrusione focale mediana del disco L4-L5, con appoggio sul sacco durale".
-OMISSIS-, 1^ C.M.O., -OMISSIS-, la pratica medico-legale relativa all'istanza in quanto " l'interessato nella propria istanza deve chiedere una menomazione nosologicamente ben definita e non una patologia che può essere un epifenomeno di altre patologie ".
Con il ricorso straordinario in esame, il ricorrente, obiettato che la Commissione "non ha superiori gerarchici e non ha reso un giudizio medico riesaminabile", deduceva i vizi dell'atto impugnato così declinandoli:
- violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 11 del regio decreto n. 1024 del 1928;
- violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990;
- eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza manifesta e sviamento di potere;
- violazione ed errata applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 4 e 11 del regio decreto n. 1024 del 1928. Incomptetenza;
- violazione e mancata applicazione degli artt. 4 r.d. n. 1024/1928 e 6 l. n. 241/1990.
La Sezione, con la citata pronunzia interlocutoria, osservava che la relazione ministeriale (redatta peraltro con grave ritardo), che eccepiva l’inammissibilità dell'atto di gravame, era stata trasmessa al ricorrente per autonoma iniziativa dell'Amministrazione con la stessa nota di trasmissione-OMISSIS-, corredata dall'indicazione di un termine utile di 60 giorni dal ricevimento della documentazione citata per eventuali repliche o controdeduzioni, che allo stato non erano pervenute.
La Sezione rilevava, altresì, che era in atti il parere del Collegio Medico Legale del Ministero della difesa: detto organismo, investito della questione, sottolineate alcune inadempienze burocratiche nell'acquisizione dei documenti richiesti, sostanzialmente giustificava la posizione di cui sopra assunta dalla C.M.O., non potendosi in primo luogo stabilire "a quale delle tre patologie si riferisca la richiesta di aggravamento e a quale quella di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio", il che rendeva, in effetti, impossibile dare una risposta a quanto contenuto nella stessa istanza;e condivideva le valutazioni della stessa C.M.O. in ordine alla indeterminatezza delle affezioni citate, che l'assenza dei previsti pareri gerarchici (rapporti informativi, parere del comandante di corpo, parere tecnico del dirigente del servizio sanitario) non consentiva di approfondire.
" La fase istruttoria – si legge nel parere del Collegio Medico Legale del Ministero resistente - è di fondamentale importanza proprio nella raccolta delle informazioni, sia per quanto attiene alla natura delle infermità, sia per quanto attiene alla tempistica intesa come eventuale perenzione dei termini per la richiesta di equo indennizzo ed all'aggravamento di eventuali infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio ".
Nella relazione ministeriale il ricorso veniva ritenuto inammissibile per mancanza dei requisiti di definitività e lesività dell'atto impugnato, costituendo esso una mera comunicazione di istruzione di una istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità.
Con il predetto parere interlocutorio della Sezione, il Collegio p.t., pur condividendo il giudizio sulla natura dell'atto impugnato, riteneva nondimeno, “ a salvaguardia del diritto a giustizia del cittadino, di non proseguire nella trattazione dell'atto di gravame, disponendo che l'amministrazione si adoperi per ricostruire una compiuta istruttoria del contenzioso: stabilendo, ad esempio, in relazione all'istanza di aggravamento, a quale affezione la stessa faccia riferimento. E così per le altre infermità ”.
Sospendeva così la trattazione del ricorso.
L’odierno Collegio, re melius perpensa , ritiene che, in realtà, trattandosi di atto con natura di “arresto procedimentale” (restituzione inevasa di istanza) esso sia autonomamente lesivo e dunque impugnabile, come da giurisprudenza consolidata.
Ciò, nondimeno, rileva che l’Amministrazione, -OMISSIS-, ha dimostrato che, a fronte di un’istanza dell’interessato effettivamente generica in ordine alle tipologie di infermità per le quali era chiesto l’aggravamento e non la mera dipendenza da causa di servizio, ha compiutamente portato a termine l’istruttoria di competenza, liquidando in un caso, sussistendone i presupposti, anche il relativo equo indennizzo.
Alcune delle patologie reclamate, inoltre, evidentemente di origine benigna ed a favorevole decorso, non sono state rilevate e valutate nelle visite che l’interessato ha poi sostenuto presso -OMISSIS-.
Il ricorso, pertanto, per quanto di residua ragione, non può essere accolto.