Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-11-15, n. 201106025
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Testo completo
N. 06025/2011REG.PROV.COLL.
N. 08092/2009 REG.RIC.
N. 08133/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
1) sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2009, proposto dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Termica Celano s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati E B L e M M, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via della Farnesina, n. 272/274;
nei confronti di
Gestore dei servizi elettrici s.p.a.;
2) sul ricorso numero di registro generale 8133 del 2009, proposto da Termica Celano s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati E B L e M M, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via della Farnesina, n. 272/274;
contro
Autorità per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Gestore dei servizi elettrici s.p.a.;
Entrambi per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, Sezione III, n. 3358/2009, resa tra le parti, concernente AGGIORNAMENTO PREZZO MEDIO COMBUSTIBILE CONVENZIONALE
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione come da epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ventrella, e gli avvocati Molè e Bruti Liberati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I due appelli sono stati già riuniti da ordinanza istruttoria della Sezione, perché proposti contro la medesima sentenza (n. 3358/2009).
2. Con il di primo grado sfociato nella sentenza in epigrafe, Termica Celano s.p.a., impresa operante nel settore della produzione di energia elettrica ha impugnato la delibera dell’AEEG 21 ottobre 2008 ARG/Elt 154/08 recante “aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6/92”, pubblicata sul sito internet dell’AEEG in data 24 ottobre 2008 e in G.U.R.I. 8 novembre 2008 n. 262.
3. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha disatteso una eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’AEEG, e nel merito ha accolto una delle tre censure in cui era articolato l’unico motivo di ricorso, rigettando le altre due.
4. La sentenza è stata gravata dall’originaria ricorrente in relazione ad uno solo dei due capi in cui è soccombente, e segnatamente quello relativo all’indice It, e dall’AEEG in relazione al capo favorevole all’originaria ricorrente. L’AEEG non ha contestato il capo di sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per cui su tale capo si è formato il giudicato. A sua volta Termica Celano s.p.a. non ha contestato il capo di sentenza che ha disatteso la censura di primo grado con cui si censurava la delibera per non aver tenuto conto dei contratti gas release . Anche su tale capo si è pertanto formato il giudicato.
5. Nell’ordine logico delle questioni va esaminato per primo l’appello proposto dalla società già ricorrente in prime cure, e in prosieguo l’appello dell’AEEG.
6. Per una migliore comprensione dei fatti di causa giova premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in cui si è inserito l’intervento dell’AEEG.
L’art. 20, l. 9 gennaio 1991 n. 9 demanda al Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) il compito di definire, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali; mentre il successivo art. 22 della stessa l. n. 9/1991 disciplina il regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili, stabilendo che i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili.
In attuazione di tale previsione, con la deliberazione del 29 aprile 1992 il CIP ha dettato alcune disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate ai sensi degli artt. 20 e 22, l. n. 9/1991.
Dopo aver suddiviso gli impianti in tre classi (alimentati da a) fonti rinnovabili, b) fonti assimilate a quelle rinnovabili; c) fonti convenzionali), il CIP ha stabilito i criteri per la determinazione della tariffa per la cessione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate, composta da quattro componenti:
1) il costo evitato di impianto;
2) il costo evitato di esercizio e manutenzione;
3) il costo evitato di combustibile;
4) una componente correlata ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto.
Le prime tre componenti sono basate sul criterio del costo evitato (il costo che l’ex monopolista Enel avrebbe dovuto sopportare se avesse dovuto costruire, gestire e approvvigionare un impianto di generazione alimentato dal gas naturale), mentre la quarta componente ha una funzione incentivante, come chiarito nella relazione tecnica al provvedimento CIP 6.
Al punto 7, del titolo II, del provvedimento CIP 6, è stabilito che le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico entro il mese di aprile di ciascun anno sulla base del seguente criterio, con riferimento al costo evitato di combustibile: variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991 (Il valore risultante da tale aggiornamento sarà utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo stesso criterio).
Soppresso il CIP per effetto dell’art. 1, l. 24 dicembre 1993 n. 537, l’art. 5, comma 2, d.P.R. 20 aprile 1994 n. 373 ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del CIP in materia di energia elettrica e di gas, fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi indipendenti di cui all'art. 1, lett. b ), l. 24 dicembre 1993 n. 537.
Con decreto del 4 agosto 1994, il Ministro dell’industria ha aggiunto il seguente periodo al titolo II, punto 7 la lettera b), del provvedimento CIP 6: “ si fa riferimento all’accordo Snam/Confindustria: Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi ”, inserendo anche il punto 7-bis: “ Il prezzo di cessione viene aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntiv i".
Con la l. 14 novembre 1995 n. 481 è stata istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, cui sono state trasferite le funzioni in materia di energia elettrica attribuite al Ministero dell’industria dal citato art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 373/1994 (art. 3, comma 1).
Con la stessa l. n. 481/1995 (art. 3, comma 7), è stato previsto che “I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia