Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-11, n. 202501098

CS
Rigetto
Sentenza
11 febbraio 2025
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Ordinanza collegiale
17 giugno 2024
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Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-11, n. 202501098
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501098
Data del deposito : 11 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2025

N. 01098/2025REG.PROV.COLL.

N. 00675/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione seconda di Salerno n.-OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la richiesta di passaggio in decisione del Comune di Pontecagnano Faiano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udita l’avv. Gaia Stivali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’appellante premette di aver acquistato (in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Salerno, rep. n. 1945/2018 del 14.09.2018) un opificio industriale assentito con concessione edilizia n. 43 del 10 maggio 1984 (prot. n. 6580) e autorizzazione edilizia in precario prot. n. 5681 del 30 aprile 1996, per il cui abusivo ampliamento era stata presentata istanza di condono, ex art. 39 della l. n. 724/1994, prot. n. 7381 del 31 marzo 1995.

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente impugnava il provvedimento prot. n. 0016130 del 10.09.2020, con il quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino aveva espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'istanza di condono prot. n. del 31.03.1995, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali.

2.1. Con ricorso per motivi aggiunti la ditta impugnava il provvedimento n. 1/2023 del 19.01.2023, con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Ufficio Condono Edilizio del Comune di Pontecagnano Faiano aveva respinto l'istanza di condono, la nota prot. n. 35396/20 con la quale il Comune di Pontecagnano – Faiano – Ufficio Locale Paesaggio, muovendo dal parere contrario della Soprintendenza, aveva negato l'assenso paesaggistico, atto richiamato nel diniego ma non trasmesso alla parte, nonché gli atti presupposti e conseguenziali.

3. Il TAR adito ha respinto il ricorso sulla base della seguente motivazione:

- il modulo provvedimentale tacito di cui all’art. 17 bis della l. n. 241/1990, evocato da parte ricorrente, non è da reputarsi esportabile entro il perimetro applicativo dell’iter di sanatoria ex art. 31 ss. della l. n. 47/1985, ove rileva il silenzio rifiuto previsto dall’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985, il cui termine (di 180 giorni) non risultava ancora spirato al momento dell’emissione dell’impugnato parere del 10 settembre 2020, prot. 16130- P;

- la volumetria contemplata nell’istanza del 31 marzo 1995, prot. n. 7381, e quantificata in mc 7.557,63, non era da reputarsi legittimamente sanabile a fronte di preesistenze abusive (anche sotto il profilo paesaggistico), consistenti in costruzioni progressivamente addizionate ad un originario opificio industriale assentito per una volumetria pari a mc 3.300, sino a ragguagliare una volumetria complessiva di mc 10.857,63;

- la Soprintendenza di Salerno e Avellino aveva legittimamente contestato il superamento del limite volumetrico di mc 750, avendo l’acclarata insussistenza della condizione di sanabilità ex art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994 reso in radice superfluo e precluso l’accertamento di merito paesaggistico;

- il limite volumetrico di mc 750 metri cubi è, infatti, da intendersi applicabile a tutte le opere, senza distinzione fra immobili a destinazione residenziale e immobili a destinazione produttiva;

- sufficienza della descrizione delle opere sottoposte a sanatoria e della motivazione circa l’incompatibilità tra l’edificazione sottoposta a sanatoria ed il pregio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento;

- irrilevanza della denunciata omissione del preavviso di rigetto, dato il carattere vincolato della determinazione reiettiva della richiesta sanatoria, una volta intervenuto il parere negativo del 10 settembre 2020, prot. 16130-P, sicché un ulteriore apporto partecipativo dell’interessata sarebbe risultato meramente superfluo e ripetitivo, a fronte del contraddittorio procedimentale già ritualmente perfezionatosi in esito al preavviso di parere sfavorevole prot. n. 11329-P del 30 giugno 2020.

4. Con l’appello in epigrafe si chiede la riforma della decisione impugnata, della quale la parte appellante deduce l’erroneità sotto i profili di seguito sinteticamente riportati:

- sia il procedimento di autorizzazione paesaggistica comunale che il subprocedimento di competenza della Soprintendenza è stato attivato e definito ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs, n. 42/2004 e non dell’art. 32 della L. n. 47/1985, applicabile ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica attivati prima del 1° gennaio 2010;

- con conseguente tardività del parere reso dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni di cui all’art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/2004 (decorrente non dal 28.05.2020 -data di trasmissione dell’integrazione documentale- ma dal 20.12.2019, posto che l’istanza era completa di tutta la documentazione necessaria per rendere il parere) ed intervenuta acquisizione di detto parere per LE ;

- non l’intera “consistenza immobiliare originaria” era stata realizzata in carenza di autorizzazione paesaggistica, in quanto con il decreto n. 58 del 1984 l’immobile originario era stato assentito sotto il profilo paesaggistico e con l’atto n. 5681 del 30.04.1996 era stata autorizzata la realizzazione di una mera tettoia;

- in virtù dell’art. 7 della L. n. 1497/1939, applicabile ratione temporis , era onere del Comune rilasciare l’autorizzazione paesaggistica e trasmetterla alla Soprintendenza ai fini del successivo, eventuale, provvedimento di autotutela;

- il limite dimensionale previsto dall’art. 39 comma 1 della L. n. 724/1994, come chiarito dalla circolare n. 2241/UL del 17.06.1995 del Ministero dei Lavori Pubblici, si applica solo per gli abusi a carattere residenziale e, quindi, non per quelli relativi ad immobili aventi diversa destinazione (industriale, nella specie);

- il parere reso dalla Soprintendenza doveva esprimersi sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici, quindi il contestato superamento del limite di 750 mc. rappresenta una evidente invasione di campo;

- doveva trovare applicazione lo strumento del dissenso costruttivo;

- insussistenza di una effettiva e concreta valutazione sotto il profilo paesaggistico, essendosi, oltretutto, la Soprintendenza soffermata sull’intero complesso edificato e non solo sulle opere oggetto di condono, senza considerare che l’originaria consistenza era stata legittimamente assentita sia sotto il profilo edilizio che paesaggistico;

- l’immobile, destinato alla lavorazione del pomodoro, è ubicato in un contesto di tipo rurale-industriale, caratterizzato dalla presenza di strutture del tutto analoghe, come confermato nel parere favorevole della C.L.P., completamente ignorato dalla Soprintendenza;

- la (omessa) comunicazione dell’avvio del procedimento era dovuta;

- prima dell’adozione del diniego, il Comune avrebbe dovuto notificare il diniego paesaggistico di cui alla nota prot. n. 35396/20.

5. Il Comune di Pontecagnano Faiano ed il Ministero della cultura si sono costituiti in giudizio al fine di resistere al ricorso.

6. Con memoria il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente argomentato le proprie difese.

7. In esito all'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024, con ordinanza collegiale istruttoria n. 5394/2024 è stata disposta l’acquisizione del parere contrario dell’Ufficio Locale Paesaggio – VAS- Sisma dell’Ente, notificato con nota n. 35396/2020.

8. Il Comune ha ottemperato all’ordine istruttorio.

9. In vista dell’udienza di merito hanno presentato memorie sia l’appellante che le amministrazioni intimate, insistendo nelle rispettive deduzioni.

10. All'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

11. Il Collegio ritiene l’appello infondato.

11.1. Quanto alla pretesa intervenuta acquisizione di detto parere per LE , con conseguente tardività del parere reso dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni di cui all’art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/2004, occorre premettere che l'art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 ha previsto che, in caso di abusi realizzati in zona vincolata - purché non si tratti di vincoli da cui derivi

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