Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-22, n. 202107767
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 07767/2021REG.PROV.COLL.
N. 10056/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2014, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Colacino e Francesco Stilo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Colacino in Roma, via Ricciotti, n. 9,
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e la Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la -OMISSIS-, resa inter partes , concernente un provvedimento di avviso orale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l’appellante, l’avvocato Vincenzo Colacino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dal provvedimento di avviso orale emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, in data 21 giugno 2013, nei riguardi del signor -OMISSIS-, impugnato davanti al T.a.r. per la -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, articolando le seguenti censure:
i) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90;
ii) incompetenza del soggetto procedente all’avviso orale (Ufficiale di P.S. Ten. -OMISSIS-, Comandante della Compagnia della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-) e violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011;
iii) eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti per l’inconsistenza degli elementi penalmente rilevanti posti a base del provvedimento impugnato;
iv) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011;
v) violazione di legge, eccesso di potere ed ingiustizia manifesta in relazione ai presupposti ed alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 159/2011, in particolare per quanto attiene alla dedizione a traffici illeciti ed alla pericolosità sociale.
2. Costituitasi in resistenza la Questura di -OMISSIS-, il Tribunale adìto (Sezione I) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- sarebbe da escludere la necessità dell’avviso di avvio del procedimento anche per il carattere urgente del provvedimento;
- nemmeno sarebbe ravvisabile il vizio di incompetenza in quanto “ l’atto stesso risulta essere stato predisposto dal Questore ”;
- “ nel caso di specie, non risulta un’illogicità ovvero un’incongruenza dell’operato della pubblica amministrazione nella predisposizione dell’avviso in questione ”, evidenziandosi che “ il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare con riferimento alla condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell’organizzazione transnazionale facente capo a -OMISSIS- e -OMISSIS- ”.
4. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 19 novembre 2014 e depositato l’11 dicembre 2014, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 5-16), quanto di seguito sintetizzato:
I) omessa pronuncia sulle censure relative ad eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 oltre che dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011;
II) erroneità della sentenza impugnata per non aver valutato la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento;
III) erronea disamina della censura relativa all’incompetenza del soggetto procedente all’avviso orale;
IV) erronea disamina anche della censura relativa all’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di avviso orale.
5. Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado.
6. In data 23 dicembre 2014, il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio.
7. In data 21 luglio 2021, l’appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento dell’appello.
8. Il gravame, discusso alla pubblica udienza del 21 settembre 2021, è stato ivi introitato in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. L’appellante