Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-22, n. 202107767

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-22, n. 202107767
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107767
Data del deposito : 22 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2021

N. 07767/2021REG.PROV.COLL.

N. 10056/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2014, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V C e F S, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato V C in Roma, via Ricciotti, n. 9,

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e la Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la -OMISSIS-, resa inter partes , concernente un provvedimento di avviso orale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il consigliere G S e udito, per l’appellante, l’avvocato V C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dal provvedimento di avviso orale emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, in data 21 giugno 2013, nei riguardi del signor -OMISSIS-, impugnato davanti al T.a.r. per la -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, articolando le seguenti censure:

i) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90;

ii) incompetenza del soggetto procedente all’avviso orale (Ufficiale di P.S. Ten. -OMISSIS-, Comandante della Compagnia della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-) e violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011;

iii) eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti per l’inconsistenza degli elementi penalmente rilevanti posti a base del provvedimento impugnato;

iv) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011;

v) violazione di legge, eccesso di potere ed ingiustizia manifesta in relazione ai presupposti ed alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 159/2011, in particolare per quanto attiene alla dedizione a traffici illeciti ed alla pericolosità sociale.

2. Costituitasi in resistenza la Questura di -OMISSIS-, il Tribunale adìto (Sezione I) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.

3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- sarebbe da escludere la necessità dell’avviso di avvio del procedimento anche per il carattere urgente del provvedimento;

- nemmeno sarebbe ravvisabile il vizio di incompetenza in quanto “ l’atto stesso risulta essere stato predisposto dal Questore ”;

- “ nel caso di specie, non risulta un’illogicità ovvero un’incongruenza dell’operato della pubblica amministrazione nella predisposizione dell’avviso in questione ”, evidenziandosi che “ il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare con riferimento alla condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell’organizzazione transnazionale facente capo a -OMISSIS- e -OMISSIS- ”.

4. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 19 novembre 2014 e depositato l’11 dicembre 2014, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 5-16), quanto di seguito sintetizzato:

I) omessa pronuncia sulle censure relative ad eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 oltre che dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011;

II) erroneità della sentenza impugnata per non aver valutato la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento;

III) erronea disamina della censura relativa all’incompetenza del soggetto procedente all’avviso orale;

IV) erronea disamina anche della censura relativa all’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di avviso orale.

5. Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado.

6. In data 23 dicembre 2014, il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio.

7. In data 21 luglio 2021, l’appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento dell’appello.

8. Il gravame, discusso alla pubblica udienza del 21 settembre 2021, è stato ivi introitato in decisione.

9. L’appello è infondato.

10. L’appellante esordisce, in sede di formulazione dei rilievi avverso la sentenza impugnata, evidenziando che il T.a.r. avrebbe mancato di esaminare alcune censure (“ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti ” e “ Violazione dell'art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ”) così da invocarne la disamina in questa sede. E’ appena il caso di rilevare che, ove effettivamente difetti la disamina di tutte le censure articolate in primo grado, ciò non refluisce ex se sulla validità della pronuncia del T.a.r. a meno che non si configuri il difetto assoluto di motivazione quale specifico vizio revocatorio. Sul punto vanno richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria, che si è pronunciata ripetutamente sui limiti applicativi dell’art. 105 c.p.a. (sentenza 30 luglio 2018, n. 10;
sentenza 30 luglio 2018, n. 11;
sentenza 5 settembre 2018, n. 14;
sentenza 28 settembre 2018, n. 15). L’Adunanza plenaria, in tali occasioni, ha osservato in primo luogo che le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive, ed ha, quindi, ritenuto che non può rientrarvi “ la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado ” (cfr. Ad. plen. n. 10 e 11 del 2018).

Non resta, quindi, come del resto esattamente richiesto da parte appellante, che esaminare le censure obliterate in primo grado in quanto testualmente riproposte in questa sede.

11. Insiste pertanto parte ricorrente, col secondo mezzo, nel denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione, vizi che, all’esito dell’invocato scrutinio, risultano insussistenti.

11.1 Sul punto si deduce innanzitutto che, nel certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, non risultavano i procedimenti penali cui ci si riferisce nell’atto impugnato in prime cure e da ciò sarebbe dato inferire che l’Autorità di P.S. non si sarebbe preso cura di verificare la reale situazione in cui il ricorrente versava sul piano giudiziario, tanto più che la custodia in carcere veniva di poi sostituita con quella degli arresti domiciliari. Col secondo versante censorio, si deduce, invece, che l’avviso orale non sarebbe suffragato dall’ostensione delle ragioni poste a suo fondamento, così l’Amministrazione trasgredendo, oltre che la norma generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/90, anche quanto previsto dalla specifica norma di riferimento (art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) ove richiede l’esplicitazione dei “ motivi ” che giustificano la misura monitoria adottata.

11.2 Entrambi i profili censorii risultano destituiti di fondamento.

Il primo perché non rileva il profilo formale costituito dalle risultanze del certificato carichi pendenti quanto quello sostanziale della presenza delle condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione e che prescindono dall’attivazione di appositi giudizi innanzi all’Autorità giudiziaria penale;
come osservato, infatti di recente da questo Consiglio, è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d. lg. 159 del 2011 (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2016, n. 1859). Si è così parimenti evidenziato da questo Consiglio che il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto “ avvisato ” non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 su richiamato;
in particolare, la misura di prevenzione dell’avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l’interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l’esistenza di una pericolosità sociale (Cons. Stato. sez. III, 9 maggio 2016, n.1859).

Nemmeno assume il rilievo auspicato da parte appellante la circostanza della conversione della misura della custodia in carcere con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, in quanto pure questa è necessariamente suffragata dai “ gravi indizi di colpevolezza ” ( ex art. 273 c.p.p.) richiesti per l’adozione di misure cautelari tanto più quando siano incidenti sull’ habeas corpus .

11.3 Infondato è anche quanto dedotto a proposito del difetto motivazionale, atteso che il provvedimento impugnato contiene sia l’elencazione dei precedenti di polizia a carico del prevenuto che l’arresto effettuato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, tutti elementi in grado di suffragare la misura adottata.

12. Per quanto riguarda la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, dedotta col secondo mezzo, va confermato quanto evidenziato dal T.a.r. a proposito della natura intimamente urgente di tale provvedimento. L’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 costituisce, infatti, un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. n. 241/1990, poiché il presupposto giuridico dell’avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. Condivisibile giurisprudenza di merito (T.a.r. Firenze, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1613) ha infatti osservato che dalla stessa piattaforma fattuale su cui si fonda il provvedimento in oggetto consegue che “ l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell’invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l’omissione contestata ”.

14. Infondato è anche il terzo mezzo, col quale si deduce l’incompetenza del soggetto procedente all’avviso orale in quanto a sottoscrivere il processo verbale è stato un Ufficiale dei Carabinieri anziché il Questore, così violando l’art. 3 del d. lgs. n. 159/11.

Il Collegio ritiene di condividere quanto sul punto osservato dal T.a.r. in ordine al fatto che nell’avviso in questione è espressamente riportato che lo stesso è emesso dal “ Questore della Provincia di -OMISSIS- ”, di guisa che la sua paternità è da attribuire a tale Autorità e non all’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri che si è limitato a veicolarlo all’attenzione del soggetto prevenuto.

15. Per quanto infine riguarda il quarto mezzo, col quale si denuncia l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di avviso orale, viene in evidenza la obiettiva rilevanza delle attività criminose contestate all’appellante e che sono compendiate non solo nel provvedimento cautelare della custodia in carcere, per sua natura suffragato dai “ gravi indizi di colpevolezza ” di cui discorre l’art. 273 c.p.p., ma anche da una serie di denunce che hanno interessato l’odierno appellato e che sono senz’altro idonee a lumeggiare la personalità dello stesso incline alla commissione di reati.

Né può rilevare l’evoluzione del giudizio penale in senso favorevole all’appellante (con la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-), come da questi documentato in prossimità della presente udienza di merito, atteso che “ gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, posti a base del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, devono essere valutati al momento dell'adozione dell'atto ed eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all'interessato non possono assumere rilevanza ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2018, n. 5447).

16. In conclusione, l’appello in esame è infondato e deve essere respinto.

17. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo applicando i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

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