Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2024-04-22, n. 202403657

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2024-04-22, n. 202403657
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403657
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 03657/2024REG.PROV.COLL.

N. 02409/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2024, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il Cons. Stefano Filippini;

Udite per le parti l’avvocato R M e l'avvocato dello Stato Vincenzina Maio;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso di primo grado, notificato in data 18.1.2024,-OMISSIS- ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento sia della determina in data 19 dicembre 2023 con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza lo ha escluso (poiché ritenuto privo dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2 comma 1 lett. B n. 9 del bando di concorso) dalla procedura selettiva di n.

1.230 allievi marescialli per il 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2023/2024 (indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza con Determinazione n. 53766 del 21 febbraio 2023), sia della graduatoria finale di merito del detto concorso, approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 10909 del 12 gennaio 2024 che lo escludeva e non gli attribuiva il punteggio finale di 28,08 (con utile collocazione nella posizione 781 e/o 784).

1.1. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, contrastando il ricorso.

2. Il Tar adito, alla camera di consiglio del 14.2.2024, previo avviso alle parti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per una sentenza di rigetto in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., giudicando del tutto infondati i motivi di impugnazione con i quali si denunciava l’illegittimità dei provvedimenti gravati per effetto della inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente su cui si era fondata l’esclusione, della mancanza di un rigoroso accertamento delle condotte trasgressive della irreprensibilità del comportamento nonché la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità.

3. Con il presente appello il sig. -OMISSIS- ha impugnato detta decisione, articolando i seguenti motivi di gravame:

3.1. ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 54 E 55

COMMA

5 C.P.A. IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 4 DELL’

ALLEGATO

2 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.A. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 COST. – LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – NULLITA’;
la decisione impugnata si fonda su una memoria e su documenti tardivamente prodotti;
il termine fissato dall’art. 55, comma 5, c.p.a. ha carattere perentorio;
il deposito tardivo di memorie e documenti comporta la inutilizzabilità processuale degli stessi (nella specie, il deposito della memoria difensiva, avvenuto dopo le ore 23 del sabato 10 febbraio 2024, si considera effettuato il giorno successivo, che nel caso di specie ha coinciso con il lunedì 12 febbraio 2024, mentre i documenti sono stati depositati alle ore 01:20 del 13 febbraio 2024, giorno antecedente l’udienza camerale).

3.2. ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DELL’ART. 111 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.P.A. – INIQUITA’ E CONTRADDITTORIETA’;
la documentazione utilizzata dall’Amministrazione, sulla quale si fonda la causa di esclusione, è inidonea, difettando un rigoroso accertamento dei fatti (il preteso utilizzo, in passato, di sostanza stupefacente).

3.3. ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.P.A. – ILLOGICITÀ MANIFESTA E MANIFESTA INGIUSTIZIA – CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA;
le asserite dichiarazioni (sicuramente inutilizzabili ai fini processuali e, comunque, inconsistenti) non possono trovare ingresso nel giudizio al fine di sostenere la legittimità della esclusione del -OMISSIS- dal concorso in esame, poiché mai acquisite tantomeno assunte dall’Amministrazione al fine di fondare la pretesa esclusione.

3.4. ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 36 LETT. B) N. 6 D.LGS. N. 199/1995 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 95/2017;
ART. 2, CO. 4 D.LGS. N. 160/2006;
ART. 635, CO. 1 LETT. N) D.LGS. N. 66/2010 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI RAGIONEVOLEZZA ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 15 CODICE DEONTOLOGICO GUARDIA DI FINANZA, NONCHE’ AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1356 E SS D.LGS. N. 66/2010 E DEL D.P.R. N.90/2010 – MANIFESTA INGIUSTIZIA

3.5. ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 27 COST. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 238 C.P.P. E ALL’ART. 116 C.P.P.

3.6. ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 27 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 CO. 1 LETT. B) N. 9) DEL BANDO DI CONCORSO) – IRRAGIONEVOLEZZA DEGLI AUTOMATISMI NORMATIVI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –MANIFESTA INGIUSTIZIA.

3.7. Con l’atto di appello è stata anche proposta l’istanza cautelare, fondata sulla sussistenza del periculum in mora avuto riguardo alla perdita della possibilità di un impiego a tempo indeterminato, non risarcibile neanche per equivalente.

3.8. E’ stata anche riproposta l’istanza (già avanzata al giudice di prime cure) di autorizzazione alla notificazione a mezzo di pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a., sulla quale il Presidente, in sede monocratica, ha rimesso la decisione al Collegio

4. Si sono costituite le Amministrazioni appellate, contrastando diffusamente il gravame.

5. Alla camera di Consiglio del 16.4.2024 il Collegio, pervio avviso alle parti, ravvisando i presupposti per una sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

6. L’appello è infondato, evenienza che consente al Collegio di non esaminare la richiesta dell’appellante di autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati nonché la sottesa questione della corretta instaurazione del giudizio rispetto ad almeno un controinteressato.

7. Invero, non può essere condiviso l’assunto sul quale si incentra il primo motivo.

Giova rilevare che il deposito in primo grado della memoria difensiva dell’Avvocatura è avvenuto (anche) nel rispetto dei due giorni liberi di cui all’art. 55 comma 5 c.p.a.;
invece, quest’ultimo termine non è stato osservato per il deposito dei documenti. Tuttavia, al riguardo devesi pure considerare che nella specie la decisione della controversia è avvenuta ancor prima che scadessero i termini fissati (per le parti intimate) dall’46 del c.p.a.;
dunque, in una fase in cui, in mancanza dello spontaneo adempimento dell’Amministrazione, il Tar avrebbe dovuto ordinare alla stessa il deposito degli atti ex art. 65 c.p.a.

Né pare ravvisabile alcuna rilevante violazione del diritto di difesa della parte privata;
invero, non risulta avanzata al Tar alcuna richiesta di termine per esaminare la produzione documentale dell’Amministrazione, peraltro consistente negli atti impugnati e nei documenti ivi richiamati (tra i quali il verbale di s.i.t. di cui si dirà a breve), dunque in materiale certamente ben conosciuto dal -OMISSIS-.

In ogni caso, secondo la condivisa giurisprudenza amministrativa, nei giudizi a carattere impugnatorio, quale è quello di specie, sono applicabili gli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., disposizioni che impongono all’amministrazione ed al giudice di acquisire, anche in secondo grado, il provvedimento contestato e i correlati documenti ritenuti utili ai fini della decisione del gravame (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3509 del 2016 e n. 472 del 2016;
Sez. V, n. 3462 del 2015;
Sez. IV, n. 8297 del 2020 e n. 3844 del 2020).

8. Infondate, inoltre, appaiono le ulteriori doglianze dell’appellante, che possono essere congiuntamente esaminate atteso che si incentrano tutte sulla pretesa erroneità della sentenza impugnata per aver giudicato legittimo e fondato l’utilizzo da parte dell’Amministrazione delle informazioni acquisite in relazione al pregresso uso di stupefacenti da parte del Sig. -OMISSIS-.

Come ben chiarito dal primo giudice, l’esclusione dalla procedura si è (adeguatamente) fondata sulla valutazione dell’emergenza istruttoria (cfr. nota prot. n. 469322/2023 del 05.12.2023 con cui veniva acquisita dall’Amministrazione la comunicazione della Legione Carabinieri Veneto, Comando provinciale di Venezia datata 05.11.2023, relativa ad una Segnalazione alla Motorizzazione Civile di Venezia in data 10.03.2021 a carico dell’interessato) secondo la quale --OMISSIS- escusso a s.i.t. (dunque in qualità di testimone, perché mero assuntore di marijuana, non di indagato) dai Carabinieri di Caorle in data 15.10.2020, nell’ambito del procedimento penale avente n. -OMISSIS- R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica – Tribunale Ordinario di Pordenone inerente a traffico di stupefacenti, ha direttamente ammesso che a partire dal mese di agosto 2020 aveva ripetutamente acquistato e fatto uso di quella sostanza stupefacente e che nel successivo mese di ottobre stava ancora cercando, con fatica, di uscirne.

Alla luce delle dichiarazioni ammissive di tali circostanze, provenienti direttamente dal soggetto interessato, le doglianze di causa risultano del tutto infondate, essendo evidente in causa la prova di un reiterato uso di sostanze stupefacenti, a cui consegue la mancanza dei requisiti di moralità e di condotta in capo allo stesso;
e, sul punto, si evidenzia che appaiono del tutto infondati i tentativi di derubricare la portata confessoria delle ricordate dichiarazioni, poiché il -OMISSIS-, allorchè le ha rese, era evidentemente consapevole di aver posto in essere una condotta non commendevole, moralmente e socialmente disdicevole, siccome al momento del fatto era maggiorenne e compos sui e, pertanto, pienamente capace di intendere e di volere.

Né la sussistenza dell’addebito può essere esclusa dall’assunto difensivo secondo il quale il -OMISSIS- non sarebbe stato convocato davanti al Prefetto o suo delegato ai sensi dell'art. 75 comma 4 del D.P.R. n. 309 del 1990;
invero, tale circostanza è stata efficacemente contrastata dall’Amministrazione in primo grado con la deduzione che, nella specie, sarebbe addirittura mancata la segnalazione al Prefetto da parte dei Carabinieri.

Neppure possono condividersi le doglianze difensive circa un preteso divieto di utilizzo in ambito amministrativo (a cui conseguirebbe l’invalidità degli atti impugnati) del contenuto del citato verbale di sommarie informazioni testimoniali, derivante dal richiamato art. 283 comma 4 c.p.p. (secondo il quale “ i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell’imputato che vi consenta ”);
invero, tale previsione è norma processuale espressiva di regole specifiche del procedimento penale e, per giunta, valevoli unicamente per la tutela dell'indagato/imputato (qualifiche che, nella specie, come accennato, neppure risulta che siano mai state assunte dal -OMISSIS-, il quale invece risulta essere stato ascoltato, come persona informata sui fatti di indagine, in merito a proprie condotte non integranti reato).

Comunque, la richiamata previsione del processo penale non può ritenersi automaticamente operante in sede di procedimento amministrativo, con la conseguenza che le dichiarazioni in questione (che, per giunta, mai risultano essere state smentite o contrastate da alcunchè) sono state legittimamente considerate e valorizzate dall’Amministrazione al fine delle proprie valutazioni, poi sfociate nella adozione dei provvedimenti impugnati attesa la forte valenza dimostrativa delle ammissioni confessorie in questione.

Né, in considerazione della natura degli atti impugnati, può ritenersi che l’utilizzazione delle dichiarazioni dell’interessato possa integrare violazione del c.d. “diritto al silenzio”, come espressione del più generale diritto di difesa nell’ampia accezione fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. Invero, i provvedimenti di specie hanno comportato l’esclusione dell’odierno appellante da una determinata procedura concorsuale per carenza degli specifici requisiti (morali e di condotta) richiesti dalla legge in relazione allo svolgimento di delicate professioni;
trattasi dunque di determinazioni che non possono in alcun modo qualificarsi come sostanzialmente “sanzionatorie” e alle quali non può dunque applicarsi lo statuto giuridico del diritto di difesa (presidiato da plurime previsioni, quali l’art. 24, c. 2, Cost., l’art. 6, c. 3, CEDU e l’art. 47 CDFUE) per come previsto per l’ambito penale o per l’applicazione di quelle sanzioni che, sebbene formalmente amministrative, vanno in realtà considerate penali sulla scorta dei c.d. Engel criteria. Invero, come già detto, gli atti impugnati costituiscono l’esito della doverosa valutazione, da parte dell’Amministrazione preposta, dell’idoneità di un determinato soggetto rispetto all’accesso nel Corpo della Guardia di Finanza alla luce di specifici parametri normativi;
essi, dunque, non applicano alcuna sanzione e, comunque, non quelle sanzioni connotate da un livello di afflittività tale da dover essere ricondotte al novero delle “pene” in senso sostanziale (si vedano, al riguardo, le approfondite riflessioni recentemente offerte dalla CGUE, Grande Sezione, sent. 2 febbraio 2021, in C-489/19, a proposito della configurabilità del “diritto al silenzio” nell’ambito dei procedimenti amministrativi “punitivi”, come pure dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 84/2021, con riferimento ai procedimenti amministrativi che siano comunque funzionali a scoprire illeciti e a individuarne i responsabili, e siano suscettibili di sfociare in sanzioni amministrative di carattere punitivo).

8.1. Passando dunque alla disamina della specifica accertata violazione dei requisiti di moralità e condotta, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, per l'ammissione al concorso per finanziere è richiesto, alla lettera i), tra gli altri, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della L. 1 febbraio 1989, n. 53, ovvero il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, per cui, in base al D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, è richiesta la condotta incensurabile.

La lettera i) del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 199 del 1995 prevede altresì: "A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire".

Il D. Lgs. n. 95 del 2017, ha introdotto una ulteriore previsione alla lettera i), per cui "Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, … l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti".

Tale modifica recepisce l'orientamento prevalente della giurisprudenza, che ha ritenuto giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti c.d. leggere, integrando tale consumo un comportamento oggettivamente riprovevole e inconciliabile con le funzioni di polizia e in particolare con quelle assegnate agli appartenenti alla Guardia di Finanza (Cons. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2019 n. 7222;
n. 4752 del 2018;
27 ottobre 2017, n. 4957;
8 marzo 2017, n. 1086;
23 gennaio 2017, n. 261;
14 febbraio 2017, n. 629;
2 febbraio 2016, n. 379).

Questa Sezione, a seguito della modifica all'art. 6 lett i) D.Lgs. n. 199 del 1995 introdotta dal D. Lgs. n. 95 del 2017, ha ribadito che anche un consumo isolato ed episodico può ragionevolmente essere considerato inconciliabile con l'habitus comportamentale, che deve contraddistinguere gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, anche sulla base del rilievo che l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta un previo contatto col mondo della criminalità, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 marzo 2021 n. 1848;
11 ottobre 2021 n. 6791;
12 ottobre 2021 n. 6862).

8.2. La giurisprudenza della Sezione ha anche espressamente affermato che presupposto essenziale affinché operi la causa di esclusione di cui all'art. 6 lettera i) del D. Lgs. n. 199 del 1995, nella formulazione modificata con il D. Lgs. n. 95 del 2017, è che la detenzione o l'uso siano stati rigorosamente accertati in capo all' interessato e non dedotti in via meramente presuntiva o indiziaria, poiché solo nel primo caso è possibile affermare con certezza che il candidato difetta dei requisiti di moralità dell'appartenente al Corpo a cui aspira (Consiglio di Stato, Sezione II, 17 gennaio 2023, n. 595 e n. 609). E, come sopra accennato, nella specie emergono elementi inequivoci e concreti sulla base dei quali si possa ritenere rigorosamente accertato in capo all'interessato l'uso o la detenzione della sostanza stupefacente, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il presupposto dell'uso, anche "saltuario o occasionale o risalente" da cui discende l'esclusione dal concorso.

9. L’appello va, in definitiva, integralmente rigettato, risultando le conclusioni sopra esposte assorbenti rispetto ad ogni ulteriore deduzione dell’appellante, anche non espressamente contrastata.

10. Ricorrono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado.

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