Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-25, n. 201101856

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-25, n. 201101856
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101856
Data del deposito : 25 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05504/2006 REG.RIC.

N. 01856/2011REG.PROV.COLL.

N. 05504/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5504 del 2006, proposto da:
L'Occaso Adele, rappresentata e difesa dall'avv. G O L, con domicilio eletto presso G O L in Roma, via Sistina, 42;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Regionale delle Entrate, in persona del Ministro in carica rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00285/2006, resa tra le parti, concernente richiesta di inquadramento con diversa decorrenza


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il cons. S A e uditi per le parti gli avvocati Lagoteta e l'avv. dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado con il quale la dott.ssa L’Occaso Adele ha chiesto che le venisse riconosciuto dall’Amministrazione l’inquadramento nella IX ^ q.f. con decorrenza 1 gennaio 1987, e non con decorrenza 31 12 1990.

Ciò in attuazione dell’art.1, comma 4°, della legge 7 luglio 1988 n.254.

Il primo giudice ha negato il diritto a tale inquadramento per l’assenza alla data del 1 gennaio 1987 di almeno una delle condizioni per potervi procedere, rappresentata dalla “preposizione ad ufficio, istituti o servizi che , pur essendo di particolare rilevanza , non sono riservati a qualifiche dirigenziali “ .

In particolare, il primo giudice ha negato che per effetto dell’ordine di servizio n.3/1983 del 12 maggio 1983, presso l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Catanzaro , la ricorrente avesse assunto la responsabilità di una struttura “di particolare rilevanza”.

Con l’appello in esame si chiede la riforma della sentenza impugnata.

L’Amministrazione si è costituita per resistere, depositando memoria di controdeduzione.

Parte appellante ha depositato memoria di replica.

All’udienza dell’8 febbraio 2011, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

Il collegio ritiene invero di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado che appaiono immuni dalle censure svolte nel gravame.

In tale ambito, è sufficiente osservare che la stessa appellante nel ritenere compiuti i presupposti affinchè la sua attività presso il predetto Ufficio di Catanzaro fosse da considerare “di particolare rilevanza” ancorchè si fosse trattato di attività originata , come risulta dal predetto ordine di servizio, dall’esigenza di “rendere più funzionale il servizio”, evoca contraddittoriamente i risultati a cui è giunta la Commissione istituita presso il Ministero delle Finanze per l’individuazione concreta dei servizi “di particolare rilevanza” ai fini dell’inquadramento in parola.

Ed infatti tra i criteri individuati v’è la “rilevanza dell’ufficio;
riflessi esterni con assunzione di responsabilità”.

Appare allora evidente che l’unità operativa affidata all’appellante nell’ambito del Reparto Accertamento del detto Ufficio di Catanzaro, avendo il solo compito di verificare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni dei contribuenti rese utilizzando i modelli 740, i cui cognomi iniziavano con le lettere “P” , “Q” ed “R” , non fosse nella predetta condizione.

E’ del tutto evidente invero che tale attività non comportava alcuna diretta responsabilità verso l’esterno, che semmai poteva essere individuata in capo al responsabile del Reparto Accertamento in cui l’unità operativa guidata dalla ricorrente era inserita, se non in capo al Direttore dell’Ufficio di Catanzaro.

Inoltre, con la sua tesi l’appellante sembra voler ritenere che la Sezione, di cui si assume responsabile in quel di Catanzaro per effetto dell’ordine di servizio già richiamato, sia di per sé stessa, cioè indipendentemente dalla diversità di dimensioni e funzioni, struttura “di particolare rilevanza” .

Senonchè se detta struttura con tali caratteristiche non esiste nell’organizzazione interna dell’Ufficio di appartenenza, com’è pacifico nella fattispecie , alla lacuna non può supplire, ai fini dell’inquadramento in parola, né l’Amministrazione, equiparando sic et simpliciter l’unità operativa ad una Sezione “di particolare importanza” né di conseguenza questo giudice.

Come già chiarito da questo Consesso, in relazione all’ipotizzata assenza di una Sezione di particolare importanza all’interno di un Ufficio, “segue da ciò l’obbligo per l’Amministrazione, agli effetti dell’inquadramento, di individuare nell’ambito delle proprie strutture quelle alle quali tale connotazione può essere riconosciuta e quelle alle quali deve invece essere negata, dopo aver preliminarmente chiarito il significato e la portata che il giudizio di « particolare rilevanza » assume in funzione e agli effetti delle finalità istituzionali e delle esigenze operative di un’Amministrazione finanziaria, tenendo comunque ben presente che la individuazione nell’ambito delle strutture operative di quelle di « particolare rilevanza » implica una selezione rigorosa e non consente generalizzazioni …………………. finalizzate ad assicurare l’inquadramento nella nona qualifica funzionale” (Cons Stato Comm. Speciale n.909 del 14 marzo 1994).

Infine, all’inquadramento richiesto parte ricorrente non ha diritto neppure in forza dell’evocata equiparazione tra la qualifica di Direttore di Sezione di cui essa ha svolto le funzioni sin dal 12 maggio 1983 e quella di Direttore di 2^ classe, alla quale ultima, appunto, è riconosciuto l’inquadramento nella IX qualifica funzionale, ex art.1 , comma 1° l. n.254/1988, in ragione della “particolare rilevanza” delle funzioni svolte.

Infatti, quest’ultimo inquadramento lungi dall’essere consentito in virtù della sola qualifica rivestita ha carattere specifico ed è collegato alla “particolare rilevanza” dell’ufficio, dell’istituto, o servizio di preposizione, in ragione dell’appartenenza dei Direttori di 2^ classe al ruolo periferico degli uffici delle I.I.DD, mentre il Direttore di Sezione è qualifica appartenente alla ex carriera direttiva dei ruoli dell’Amministrazione Centrale.

L’appello in conclusione deve essere respinto .

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio

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