Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-04, n. 202303501
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Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 03501/2023REG.PROV.COLL.
N. 08434/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8434 del 2022, proposto dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC francescocardarelli@ordineavvocatiroma.org e filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, n° 47;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Roberta Raimondo per delega dell'Avv. Francesco Cardarelli e l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la sua “non riconferma quadriennale nell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale dei -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-”.
La sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Le motivazioni che hanno condotto il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria alla mancata conferma del ricorrente per ulteriori quattro anni nella carica di Presidente della Commissione Provinciale Tributaria di -OMISSIS-, possono essere ricondotte a due ragioni:
- la prima, attiene all’asserita mancata vigilanza prevista dall’art.15 del d. lgs. n° 545/92 sulla presunta “disomogeneità dell’assegnazione dei fascicoli tra i giudici della commissione in tutto il periodo esaminato” nei quali sarebbero incorsi i presidenti delle sezioni ingenerando carichi di lavoro gravosi per alcuni giudici della Commissione e quasi nulli per tutti gli altri, sebbene in nessun atto del procedimento sia mai stato indicato quali siano le sezioni interessate da tale disomogeneità, quali magistrati sarebbero stati assegnatari di incarichi più gravosi a vantaggio di altri sotto impiegati;
- la seconda afferisce al carico minimo per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale previste per i presidenti di sezioni che il dott. -OMISSIS- non avrebbe rispettato.
Con la sentenza appellata è stato messo tuttavia in evidenza, riguardo il primo profilo, che l’assegnazione dei ricorsi ai componenti del Collegio spetta al Presidente di Sezione e non al Presidente della Commissione Provinciale, il quale è tenuto alla sola distribuzione dei ricorsi tra le Sezioni; il punto 2 della delibera n. 1661/2018 infatti, tiene conto che la ripartizione dei ricorsi alle sezioni avviene da parte del Presidente della Commissione a mezzo del “Programma per l’assegnazione automatica dei ricorsi alle sezioni”, attualmente in uso. Così come evidenziato nella documentazione depositata in atti, il ricorrente ha dato attuazione alla previsione, utilizzando per la distribuzione dei ricorsi alla Sezioni la funzione del programma SIGIT fornito dal Ministero, in tal modo seguendo le indicazioni degli Uffici.
Con la sentenza appellata è stato altresì osservato che secondo l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 545/1992 - “il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza” - non contempla la possibilità per il Presidente della Commissione di censurare la distribuzione dei ricorsi da parte dei Presidenti di Sezione, ovvero di operare in via sostitutiva, atteso che la generica vigilanza deve essere intesa quale volta alla corretta gestione della operatività della Commissione Tributaria (al fine della segnalazione, in tale fattispecie, delle risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza) e non già quale potere diretto del Presidente della Commissione sulla attribuzione dei fascicoli all’interno delle diverse Sezioni (il cui sindacato può, eventualmente, comportare un diverso potere disciplinare nei confronti del Presidente di Sezione ovvero del singolo magistrato all’interno della Sezione).
È stato ancora osservato come la tabella riportata nella delibera impugnata in primo grado non indica i nominativi dei magistrati appartenenti alla Sezioni e non presenta alcuna