Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-04, n. 202303501

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-04, n. 202303501
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303501
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 03501/2023REG.PROV.COLL.

N. 08434/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8434 del 2022, proposto dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, F L, con domicilio digitale come da PEC francescocardarelli@ordineavvocatiroma.org e filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via G.P. Da Palestrina, n° 47;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Roberta Raimondo per delega dell'Avv. F C e l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la sua “non riconferma quadriennale nell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale dei -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-”.

La sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Le motivazioni che hanno condotto il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria alla mancata conferma del ricorrente per ulteriori quattro anni nella carica di Presidente della Commissione Provinciale Tributaria di -OMISSIS-, possono essere ricondotte a due ragioni:

- la prima, attiene all’asserita mancata vigilanza prevista dall’art.15 del d. lgs. n° 545/92 sulla presunta “disomogeneità dell’assegnazione dei fascicoli tra i giudici della commissione in tutto il periodo esaminato” nei quali sarebbero incorsi i presidenti delle sezioni ingenerando carichi di lavoro gravosi per alcuni giudici della Commissione e quasi nulli per tutti gli altri, sebbene in nessun atto del procedimento sia mai stato indicato quali siano le sezioni interessate da tale disomogeneità, quali magistrati sarebbero stati assegnatari di incarichi più gravosi a vantaggio di altri sotto impiegati;

- la seconda afferisce al carico minimo per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale previste per i presidenti di sezioni che il dott. -OMISSIS- non avrebbe rispettato.

Con la sentenza appellata è stato messo tuttavia in evidenza, riguardo il primo profilo, che l’assegnazione dei ricorsi ai componenti del Collegio spetta al Presidente di Sezione e non al Presidente della Commissione Provinciale, il quale è tenuto alla sola distribuzione dei ricorsi tra le Sezioni;
il punto 2 della delibera n. 1661/2018 infatti, tiene conto che la ripartizione dei ricorsi alle sezioni avviene da parte del Presidente della Commissione a mezzo del “Programma per l’assegnazione automatica dei ricorsi alle sezioni”, attualmente in uso. Così come evidenziato nella documentazione depositata in atti, il ricorrente ha dato attuazione alla previsione, utilizzando per la distribuzione dei ricorsi alla Sezioni la funzione del programma SIGIT fornito dal Ministero, in tal modo seguendo le indicazioni degli Uffici.

Con la sentenza appellata è stato altresì osservato che secondo l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 545/1992 - “il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza” - non contempla la possibilità per il Presidente della Commissione di censurare la distribuzione dei ricorsi da parte dei Presidenti di Sezione, ovvero di operare in via sostitutiva, atteso che la generica vigilanza deve essere intesa quale volta alla corretta gestione della operatività della Commissione Tributaria (al fine della segnalazione, in tale fattispecie, delle risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza) e non già quale potere diretto del Presidente della Commissione sulla attribuzione dei fascicoli all’interno delle diverse Sezioni (il cui sindacato può, eventualmente, comportare un diverso potere disciplinare nei confronti del Presidente di Sezione ovvero del singolo magistrato all’interno della Sezione).

È stato ancora osservato come la tabella riportata nella delibera impugnata in primo grado non indica i nominativi dei magistrati appartenenti alla Sezioni e non presenta alcuna spiegazione che possa illustrare cosa rappresentino i numeri indicati e come essi siano stati computati alla luce della reportistica semestrale inviata dalla Commissione Provinciale. Tali numeri non presentano, infatti, alcuna correlazione con i report semestrali inoltrati dalla Commissione Provinciale.

Quanto, poi, alla contestazione afferente il carico minimo per lo svolgimento dell’attività giurisdizionali previste per i Presidenti, il Tar ha rilevato che tale prescrizione – riferita ai Presidenti di Sezione – deve essere ragionevolmente applicata ai Presidenti di Commissione Tributaria che, unitamente allo svolgimento di funzioni propriamente giurisdizionali, operano in vista di un corretto assetto organizzativo e gestorio dell’intero Ufficio.

Il Tar ha infine messo in evidenza che il ricorrente si è occupato di una serie di questioni giurisdizionali ed extra-giurisdizionali che non possono non essere valutate in sede di conferma delle funzioni presidenziali (tutela cautelare ante causam;
istanze di riunioni;
provvedimenti di autorizzazioni alla astensione;
provvedimenti presidenziali quali quelli diretti a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992;
istanze dei difensori rivolte al Presidente);
inoltre, il dott. -OMISSIS- ha provveduto all’esame tutte le richieste di sospensive prima e dopo l'assegnazione del fascicolo ai singoli componenti della -OMISSIS-, nonché ulteriori problematiche circa la richiesta della formula esecutiva, dopo la decisione di primo grado, su sollecitazione della cancelleria, o di certificazioni circa il passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza;
ha presieduto la Commissione gratuito patrocinio, per tutti gli anni in cui è stato presidente (l'interpello per la partecipazione allo stesso è sempre risultato vacante tra i giudici);
ha svolto mensilmente incontri con i giudici per discutere le varie problematiche approfondite dal sottoscritto - previamente studiate e relazionate ai colleghi - al fine di adottare un indirizzo di commissione su alcune questioni meritevoli di particolare rilievo.

Tali attività, seppur ampiamente descritte e comprovate in sede procedimentale - oltre le sentenze personalmente redatte dal ricorrente - non risultano essere state compiutamente valutate, ponendosi l’accento sul mero dato numerico dei ricorsi assegnati e definiti dal ricorrente.

Conseguentemente il ricorso in primo grado è stato accolto sotto l’assorbente profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti impugnati, fermo restando il potere rivalutativo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. L’appellante Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ritiene che il Tar abbia errato, affermando che il potere di vigilanza del Presidente di Commissione Tributaria non ha ad oggetto anche il controllo sulle assegnazioni dei ricorsi ai singoli collegi e ai giudici.

Ritiene che fosse obbligo del Dott. -OMISSIS-, nella doppia veste di Presidente della CTP di -OMISSIS- e di Presidente della -OMISSIS-, vigilare su eventuali sperequazioni prodottisi nell’assegnazione degli affari tra le sezioni e tra i giudici tributari.

Tale obbligo emerge dal Regolamento per la procedura di conferma quadriennale del Presidente di Commissione Tributaria, laddove si prescrive che oggetto della valutazione è la capacità organizzativa e di gestione dell’ufficio e che la capacità organizzativa deve essere valutata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell’ufficio e nel coordinamento dei Giudici Tributari e alla capacità di dare efficace risoluzione ai problemi dell’Ufficio.

La gestione di un organo giurisdizionale consisterebbe soprattutto nella corretta distribuzione degli affari tra i magistrati.

Il dott. -OMISSIS- avrebbe dimostrato di non avere capacità organizzative, omettendo qualsiasi tipo di vigilanza sulle sperequazioni nella distribuzione dei ricorsi e non sarebbe stato in grado di risolvere i problemi dell’Ufficio.

L’appellante richiama le risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in cui è stato tra l’altro stabilito che “tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del “programma per l’assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni”, attualmente in uso, i Presidenti di Commissione provvederanno, ad intervenire nelle varie fasi della procedura informatizzata, attuando le variazioni in assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto dei punti dianzi enunciati”.

Nelle medesime risoluzioni annuali, con cui vengono impartite le direttive a cui devono attenersi i Presidenti di Sezione, è disposto che in sede di redazione dei riepiloghi semestrali di consuntivazione del carico di lavoro assegnato per sezione ai singoli componenti e delle sentenze da essi depositate, il Presidente della Commissione debba indicare nelle note a margine di ogni sezione le motivazioni per cui siano presenti evidenti squilibri nelle assegnazioni degli affari e/o nel deposito delle sentenze, specificando anche le iniziative che intenda adottare per porvi rimedio.

Il TAR non avrebbe considerato quanto previsto dalle risoluzioni annuali e le direttive impartite ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

L’appellante lamenta che il Tar non avrebbe tenuto conto della documentazione depositata dal Consiglio di Presidenza.

In particolare, dalla rendicontazione semestrale per le annualità interessate, prodotta periodicamente dal Presidente della CTP di -OMISSIS- sarebbe emersa la disomogeneità dell’assegnazione dei fascicoli tra i giudici della commissione in tutto il periodo esaminato.

Dalla tabella n. 1 emerge come il -OMISSIS-, quale presidente della CTP di -OMISSIS- e quale Presidente di Sezione della medesima Commissione, nel periodo scrutinato avrebbe consentito la seguente situazione:

anno 2017: alla prima sezione risultano assegnati 299 ricorsi, alla quinta 227, quasi 70 in meno;

anno 2018, alla prima sezione sono stati assegnati 307 ricorsi, alla quinta 214, 93 in meno;

anno 2019, alla prima sezione risultano assegnati 240 ricorsi, alla quarta 117.

L’appellante fa riferimento alla circostanza che nella delibera impugnata si contesta la mancanza di un carico minimo in capo al -OMISSIS-, ossia la sostanziale inoperosità dello stesso.

Dallo stesso emerge che il -OMISSIS- ha prodotto quanto segue:

- anno 2017, 10 sentenze depositate, dove la media della sezione -OMISSIS- ove -OMISSIS- era assegnato era 22;

- anno 2018, 0 sentenze su una media di 25;

- anno 2019, 0 sentenze su una media di 26.

Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie spetta, quale carico minimo per lo svolgimento dell’attività giudicante, l’assegnazione di almeno 1 ricorso al mese (metà del carico del presidente di sezione), ma neanche tale quantitativo minimo risulterebbe essere stato svolto dal dott. -OMISSIS-.

Risulta che il -OMISSIS- abbia composto la commissione gratuito patrocinio con il seguente rendimento, 2 udienze nel 2018, 3 udienze nel 2019 e 3 udienze nel 2020.

Il Consiglio aveva chiesto la produzione di tale documentazione all’interessato, quale integrazione all’istruttoria, ma il dott. -OMISSIS-, con la nota acquisita al protocollo d’ufficio n. 12376 del 12/08/2021, riteneva di non produrre la documentazione integrativa anzidetta.

Il dott. -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

3. Con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n° -OMISSIS- del -OMISSIS- il dottor -OMISSIS- è stato nominato provvisoriamente quale Presidente facente funzioni della Corte di Giustizia Tributaria di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d. lgs. n° 545 del 31 dicembre 1992, fino all’insediamento del successore.

Con sentenza del Tar del Lazio V bis n° -OMISSIS- del -OMISSIS- è stato accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l’ottemperanza della sentenza appellata ed è stato ordinato all’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla candidatura del ricorrente a Presidente di commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia Tributaria di primo grado) di -OMISSIS- con un provvedimento espresso in linea con le statuizioni di cui alla sentenza appellata, nominando altresì un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

4. L’appello è infondato.

Resistono alle censure dell’appellante le considerazioni, contenute nella sentenza appellata con riferimento al difetto di motivazione dell’asserita disomogeneità dell’assegnazione dei fascicoli.

Ossia la tabella riportata nella delibera di non conferma nell’incarico quadriennale non ha indicato i nominativi dei magistrati appartenenti alla Sezioni e non presenta alcuna spiegazione che possa illustrare cosa rappresentino i numeri indicati.

È mancata nella delibera di non conferma idonea controdeduzione alle osservazioni presentante dal dott. -OMISSIS- in data 22 marzo 2021 in cui si evidenziava che l'affermazione sulla disomogeneità dell'assegnazione dei fascicoli risultava generica e priva di riscontro, soprattutto a causa della variabilità negli anni delle quantità, della qualità del contenzioso, delle vicende personali e delle modifiche soggettive che possono aver interessato i giudici (pensionamento, trasferimento, assenze per malattia o per altre ragioni d'ufficio, decesso), ossia di tutte le circostanze che possono aver condizionato l’assegnazione ai singoli giudici dai parte dei Presidenti di Sezione.

Né nella delibera di non conferma è stato dato idoneo riscontro rispetto alla circostanza se determinate materie comportassero un carico di lavoro diverso rispetto ad altre. Così l’interessato faceva presente tra l’altro che i fascicoli della -OMISSIS- attenevano prevalentemente alla definizione agevolata delle liti, per i quali occorre quindi solo verificare l'avvenuta estinzione del giudizio.

Il profilo esaminato è sufficiente per rilevare il difetto di motivazione della delibera di non conferma, anche considerata la centralità che tale profilo assume nella motivazione della non conferma.

Con riferimento all’ulteriore profilo cui fa riferimento la delibera di non conferma relativo al mancato rispetto del carico minimo di svolgimento di attività giurisdizionale da parte dell’appellato, il Tar ha correttamente rilevato come l’amministrazione non abbia tenuto conto del fatto che tale carico va considerato in modo diverso e valutato unitamente a tutte le ulteriori incombenze spettanti al Presidente di Commissione tributaria provinciale.

L’appello deve pertanto essere respinto.

La condanna alle spese del giudizio d’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.

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