Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-03-24, n. 201001106

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-03-24, n. 201001106
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001106
Data del deposito : 24 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02381/2009 AFFARE

Numero 01106/2010 e data 24/03/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2010




NUMERO AFFARE

02381/2009

OGGETTO:

Ministero Difesa D.G.Pensioni Militari,Collocamento Lavoro,Cong.Leva;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. F T per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa prot. n. LEV 604212 del 10 settembre 2003, e comunicato al ricorrente solo in data 22 novembre 2006, con lettera prot. n. 7946.06/IX del 21 novembre 2006 della Croce Rossa Italiana, anch'essa impugnata.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. MDGPREV2009/012/0121666 del 17 giugno 2009, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale delle pensioni militari, del collegamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) ha trasmesso copia del ricorso straordinario in oggetto, nonché la prescritta relazione prot. n. MDGPREV2009/0082079 del 30 aprile 2009, con la quale stesso Dicastero ha chiesto il prescritto parere al Consiglio di Stato sul medesimo ricorso;

esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;


PREMESSO:

Il Dottor Fabio TREBBI, è stato iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. presso il IX Centro di Mobilitazione dal 1974, con la qualifica di Milite e, successivamente, con il grado di Tenente Medico. Lo stesso è stato interessato ad un procedimento di valutazione per l'avanzamento ad anzianità al grado di Capitano per il quadro di avanzamento 1999.

In data 26 aprile 2002, è pervenuta al ricorrente da parte del Presidente del IX Centro di Mobilitazione, la nota prot. 1737/IX del 17 aprile 2002, con la quale l'Amministrazione formalmente chiedeva di inoltrare la documentazione di rito, per l'eventuale promozione al grado superiore.

In data 22 novembre 2006 l’interessato, a seguito di apposita istanza, ha ricevuto la nota n.7946.06/IX con la quale il IX Centro di Mobilitazione di Roma gli comunicava l'esito negativo del procedimento di avanzamento al grado superiore. Nello specifico il Comandante del IX Centro dichiarava il Ten. T “non prescelto” con la seguente motivazione: "poiché dalla documentazione matricolare risulta che l'interessato non ha prestato servizio alcuno nel Corpo come disposto dagli art. 32 e 77 del R.D. 484/36 e succ. mod. e rilevato che dal fascicolo personale non emergono elementi sufficienti a dimostrare come il candidato possieda in modo spiccato tutti i requisiti per bene adempiere al grado superiore così come dalla Deliberazione definitiva del Ministero della Difesa resa nota con foglio prot. LEV 604212 in data 10/09/2003".

Avverso gli atti del procedimento insorge l’odierno ricorrente il quale affida il proprio gravame straordinario ai seguenti motivi di diritto:

- violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 74, 75 e 77 del regio decreto del 10 febbraio 1936, n. 484 e successive modifiche;
eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

In particolare, il ricorrente prende le mosse da una rapida disamina della normativa di riferimento, evidenziando come il Personale militare mobilitabile del Corpo Militare C.R.I. sia regolamentato, per lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e amministrativo, dal Regio Decreto del 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla Legge 25 luglio 1941, n. 883 e successive modificazioni. Dal combinato disposto degli articoli 74, 75, e 77, continua il ricorrente, si desume che, per l'avanzamento del personale direttivo (Ufficiali) della Croce Rossa Italiana, sono previste due modalità: ad anzianità e a scelta. Per l'avanzamento ad anzianità l'Ufficiale deve rispettare, laddove possibile, i requisiti di cui ai punti A);
B) e C) dell'articolo 77 del Regio Decreto n. 484/1936. Per l'avanzamento "a scelta", l'ufficiale deve riunire "in modo spiccato", tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore così come statuisce il penultimo capoverso dell'articolo 75 del Regio Decreto n. 484/1936.

La promozione dei tenenti medici al successivo grado di capitano avviene ad anzianità, dopo una permanenza nel grado di tenente di almeno sette anni. Nella fattispecie il T, avendo maturato nel 1999 i prescritti sette anni di anzianità nel grado di tenente, è stato posto in valutazione per l'avanzamento al grado superiore, ai sensi degli artt. 74 e 75 del R.D. citato. A tal fine, il Consigliere delegato al personale militare del IX Centro di Mobilitazione – di Roma, preposto a formulare il giudizio di primo grado, ha ritenuto il Ten. T “prescelto”, così come il Presidente della Commissione del personale militare del medesimo IX Centro in sede di giudizio di secondo grado. Invece, la Commissione Centrale del Personale, organo collegiale competente a formulare il giudizio di terzo grado, con verbale n. 08103 del 31 marzo 2003, "esaminata la documentazione matricolare ed il fascicolo personale agli atti, considerato come dalla documentazione matricolare risulti che l'interessato non ha prestato servizio alcuno nel Corpo Militare della CRI, come disposto dagli artt.32 e 77 del R.D. 484/36, e rilevato come nel fascicolo personale non emergano elementi sufficienti a dimostrare come il candidato possieda in modo spiccato tutti i requisiti per bene adempiere alle funzioni del grado superiore”, ha deliberato il giudizio di “non prescelto”. Tale giudizio veniva poi riportato sullo specchio di avanzamento mod.19, successivamente approvato, in via definitiva, dal Ministero della Difesa il 31 luglio 2003.

Il provvedimento impugnato si mostrerebbe illegittimo, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto essere esaminato per l'avanzamento alla qualifica superiore ad anzianità e non a scelta.

In altri termini, la motivazione assunta dalla Commissione Centrale del personale, si mostrerebbe illogica, “poiché non riferisce alcuna adeguata motivazione, in ordine al possesso o meno in capo al dott. F T dei requisiti previsti, di cui alle lettere B) e C) del citato articolo 77 del R.D. n. 484/1936”. Ed in tale contesto l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare che il requisito del “servizio prestato” assume un carattere di mera eventualità.

Il ricorrente si duole, inoltre, della discrepanza tra le date che compaiono sui documenti oggetto di gravane: l'estratto del verbale è datato 31 marzo 2003, mentre il provvedimento adottato dalla Commissione Centrale del Personale sul Mod.19 reca la data 27 marzo 2003.

- Difetto di motivazione.

La motivazione addotta dall'Amministrazione, nel sopra citato provvedimento, sarebbe, secondo il ricorrente illegittima, in quanto generica. Più in particolare, l’Amministrazione si sarebbe “limitata ad un superficiale, mero ed acritico riscontro documentale, senza precisare peraltro, in modo chiaro ed esaustivo, le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione del provvedimento adottato, e contraddicendosi con quanto precedentemente espresso nei due gradi di giudizio, in seno allo stesso IX Centro di Mobilitazione, rispettivamente: dal Delegato al personale militare, e dalla Commissione del personale militare”.

- Violazione di 1egg;e per mancata applicazione dell'art 83, del Regio Decreto del 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modifiche, e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in generale, dei principi di diritto in tema di giusto procedimento amministrativo;
eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento.

Il ricorrente ravvisa, infine, il vizio di procedimento per mancata applicazione dell'art.83 del R.D. 484/36 ove prescrive che il giudizio di non prescelto per l'avanzamento sia comunicato

all'interessato dal presidente del Comitato centro di mobilitazione cui appartiene.

CONSIDERATO:

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.

Si condividono le argomentazione formulate dal Dicastero per le ragioni che seguono.

Il citato art.77, al secondo comma, la lettera a), prescrive alle autorità giudicatrici di assicurarsi che l'Ufficiale possieda i requisiti per bene assolvere le funzioni inerenti al suo grado, desumendoli dallo stato di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, ecc. Nel caso di specie la Commissione non ha potuto valutare il possesso dei suddetti requisiti, né ovviamente secondo quale grado di intensità (l’art. 72 prevede che debbano essere posseduti “in modo spiccato”), non esistendo alcuna documentazione matricolare relativa all'assolvimento da parte del Ten. T di incarichi svolti col grado di tenente da poter sottoporre ad esame.

Come correttamente rileva l’Amministrazione riferente, il motivo che osta all'avanzamento del ricorrente è stato soprattutto il mancato servizio di prima nomina di cui all'art.32 del citato Regio Decreto, che impone al neo nominato un servizio di almeno quindici giorni da prestarsi entro i primi due anni dall'ammissione. Il ricorrente, invero, non ha mai prestato servizio nel Corpo, motivo per cui la Croce Rossa non ha potuto esprimere un giudizio sulle qualità dell'ufficiale valutato.

In merito, alla prospetta discrepanza tra le date che compaiono sui documenti gravati, il Dicastero riferisce che si sarebbe trattato di un mero errore di compilazione che, pertanto, non influisce sulla legittimità dell’intero iter procedimentale relativo all’avanzamento del ricorrente.

Non risulta, del pari, fondata la censura relativa alla presunta carenza di motivazione con la quale la Croce Rossa avrebbe espresso il giudizio di “non prescelto” per l'avanzamento al grado superiore. Nel caso allo scrutinio del Collegio, non appare profilarsi alcun difetto motivazionale, in quanto nel provvedimento impugnato, come eccepisce il Dicastero, “risulta ben individuata la causa ostativa all'avanzamento, ovvero l'inesistenza di elementi sufficienti a dimostrare il possesso, in modo spiccato, da parte del candidato dei requisiti necessari per ben adempiere alle funzioni del grado superiore come previsto dalla normativa in vigore non avendo il T prestato, nei sette anni presi a riferimento per la valutazione, alcun servizio operativo nel Corpo Militare della CRI”.

Priva di fondamento si appalesa anche la doglianza per cui il giudizio di non prescelto per l'avanzamento avrebbe dovuto essere comunicato all'interessato dal Presidente del Comitato Centro di mobilitazione cui appartiene. Sebbene l’interessato abbia avuto comunicazione a distanza di quasi tre anni dall’avvenuto giudizio, peraltro, solo previa istanza, è da escludersi che ciò possa inficiare l’intero procedimento, atteso che la normativa non prevede alcun termine di carattere perentorio, il cui spirare incida sulla validità/legittimità del provvedimento.

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