Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-11-20, n. 202001883

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-11-20, n. 202001883
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001883
Data del deposito : 20 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02662/2014 AFFARE

Numero 01883/2020 e data 20/11/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 novembre 2020




NUMERO AFFARE

02662/2014

OGGETTO:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da -OMISSIS-, contro il Comune di San Vero Milis, per l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 34 del 31 marzo 2011 avente ad oggetto “ demolizione opere abusive ”.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 31782 del 17/12/2014 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali -Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Chine';


Premesso:

1. Con il ricorso straordinario in oggetto, la ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza emessa dal Comune di Vero Milis – Ufficio tecnico n. 34 del 31 marzo 2011 recante l’ingiunzione della demolizione di una pluralità di opere abusive, con l’avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza entro il termine di 90 giorni, i beni e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale.

2. Avverso l’atto impugnato la ricorrente articola un’unica, complessa, doglianza: Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 3, comma 5, della L.R. Sardegna n. 4 del 2009, dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 228 del 1994, del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 36/7 del 2006 (Ambito costiero n. 9 del Golfo di Oristano), del D.M. 27 agosto 1980 ( ex Ambito 2 del P.T.P. Area Sinis, dell’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 e della L.R. Sardegna n. 23 del 1985;
Eccesso di potere.

3. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, le opere edilizie oggetto dell’ordinanza di demolizione sarebbero prive dei caratteri della stabilità e permanenza, di talché non potrebbero integrare un “ organismo edilizio ” ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001;
inoltre, il terreno sul quale sono state realizzate ha destinazione agricola, pertanto l’Amministrazione, prima di ingiungere la demolizione delle opere abusive, avrebbe dovuto accertare la piena compatibilità dei manufatti con la disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Con specifico riferimento alla comunicazione di possibile acquisizione delle opere e dell’area di sedime al patrimonio comunale, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha genericamente descritto i beni oggetto di futura ed eventuale acquisizione, ipotizzando anche l’effetto acquisitivo per aree non interessate dagli abusi edilizi.

4. Con la relazione istruttoria trasmessa con nota prot. 31782 del 17 dicembre 2014, il Ministero riferente, anche tenendo conto delle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Vero Milis, ha proposto la reiezione del ricorso straordinario, ritenendolo integralmente infondato.

5. Con il parere interlocutorio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione II del Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori, richiedendo la trasmissione di atti menzionati nella relazione ministeriale, ma non pervenuti o pervenuti incompleti.

6. Con nota prot. 6130 del 3 marzo 2016, il Ministero riferente, in ottemperanza al parere interlocutorio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha trasmesso gli atti richiesti.

Considerato:

7. Il ricorso straordinario è integralmente infondato, nei termini appresso precisati.

7.1 Risulta per tabulas che l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame ha ad oggetto le seguenti opere abusive: a) installazione di un container in acciaio, utilizzato per uso residenziale, della superficie di mq. 29,70 e volume di circa 80 mc.;
b) tettoia realizzata con pali in legno e copertura con orditura in legno e telo plastificato della superficie di circa mq. 140 e altezza media di circa m. 2,40;
c) tettoia realizzata con gli stessi materiali della superficie di circa mq. 10,50 ed altezza di circa m. 2,40;
d) scavo per scopi edilizi delle dimensioni di circa mq. 150 e profondità di circa m. 2;
e) installazione di due pannelli solari con boiler per produzione di acqua calda, di un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica e di una cisterna per gasolio ad uso agricolo.

Dette opere sono state realizzate su di un terreno soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 27 agosto 1980 e del Piano Paesaggistico Regionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006.

Tenuto conto del vincolo gravante sul terreno, la ricorrente, in data 6 luglio 2011, ha presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004.

7.2 E’ del pari documentalmente provato che per le suindicate opere abusive la ricorrente, in data -OMISSIS-, è stata citata a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano per rispondere degli reati previsti e punti dagli artt. 110 c.p. e 31 e 44, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001.

7.3 Ciò premesso, osserva il Collegio che le censure articolate dalla ricorrente sono prive di pregio.

7.4 In primo luogo, non può convenirsi con l’affermazione della ricorrente concernente la precarietà delle opere e, a suo dire, l’assenza per esse di obbligo di titolo edilizio.

Per indirizzo giurisprudenziale affatto consolidato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2019, n. 7042;
C.G.A.R.S., 4 aprile 2018, n. 195;
Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1717) la natura precaria di un manufatto non può essere desunta né dall’intenzione dell’autore dell’opera, né dai materiali utilizzati per realizzarla. Ciò che rileva è l’oggettiva destinazione del manufatto, ovvero se esso sia destinato a soddisfare esigenze temporanee o permanenti, ed a tale fine rilevano una pluralità di elementi che l’amministrazione deve apprezzare prima di determinarsi.

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato – ed in tal senso rilevano anche le fotografie prodotte agli atti – che i manufatti abusivi realizzati ed installati sull’area sottoposta a vincolo paesaggistico vengono utilizzati per soddisfare esigenze residenziali. La conferma discende anche dall’installazione dei pannelli solari per ottenere acqua calda e di un gruppo elettrogeno per produrre energia elettrica.

Pertanto, gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione gravata, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, erano soggetti a titolo edilizio.

7.5 In secondo luogo, le opere oggetto della ordinanza di demolizione, in quanto costitutive di volumetria, non possono essere sanate ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 42 del 2004.

Sebbene la ricorrente, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, abbia presentato istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica in data 6 luglio 2011, per indirizzo giurisprudenziale pacifico detta istanza non può essere accolta a fronte di opere costitutive di volumi, a nulla rilevando, per il predetto specifico fine, la distinzione tra volume tecnico ed altre tipologie di volume (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2002, n. 3805;
Id., sez. II, 24 giugno 2002, n. 4045).

Pertanto, priva di pregio è la censura secondo cui, essendo l’area in esame classificata come “E” dal P.d.F. del Comune di San Vero Milis (zona agricola), l’Amministrazione non avrebbe potuto ingiungere la demolizione delle opere prima di accertare “ la piena compatibilità del manufatto con la disciplina urbanistico-edilizia vigente presso il Comune resistente ”.

E’ difatti evidente che, essendo le opere non sanabili ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 42 del 2004, la destinazione urbanistica impressa al terreno non assumeva alcuna rilevanza ai fini della valutazione riservata all’Amministrazione prima dell’emissione dell’ordinanza di demolizione.

Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza del Consiglio di Stato - in particolare la pronuncia dell’Adunanza plenaria del 17 ottobre 2017, n.

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