Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-10, n. 202404218

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-10, n. 202404218
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404218
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 04218/2024REG.PROV.COLL.

N. 03464/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3464 del 2020, proposto da
La Tonneria S.r.l.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Carlini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice n. 4;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3482/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Massimo Santini, nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Tonneria s.r.l. è titolare di esercizio di gastronomia calda e vicinato in Roma, via dei Serpenti n. 1.

2. A seguito di sopralluogo effettuato dalla Polizia Roma Capitale – U.O. I Gruppo Centro (ex Trevi) in data 18.07.2018 veniva accertato l’esercizio di attività di somministrazione abusiva, in assenza di prescritta autorizzazione amministrativa o SCIA.

3. All’atto del sopralluogo veniva inoltre rilevata la presenza su oltre il 70% della superficie di piani di appoggio di dimensioni non congrue all’ampiezza o ricettività del locale con sedute abbinabili e relative modalità di utilizzo che consentono la permanenza nel luogo di consumo. Inoltre si riscontrava l’assenza, nei pannelli porta menù a disposizione della clientela, dell’indicazione chiara ed inequivocabile di prodotti congelati.

4. La p.a., avviato il relativo procedimento, provvedeva a definire lo stesso con la Determinazione Dirigenziale CA/896/2019 del 21.03.2019 recante “Ordine di Cessazione attività di somministrazione intrapresa” entro 15 giorni dalla notificazione del procedimento.

5. Con ricorso al Tar Lazio la Tonneria s.r.l.s. impugnava il provvedimento, deducendo che la il DL 223/2006 non vieterebbe agli esercizi di gastronomia l’uso di tavoli e sedute abbinabili, la violazione dei principi di liberalizzazione, nonché la violazione del legittimo affidamento maturato sulla base di precedenti controlli e sulla circolare interpretativa di Roma Capitale prot. 58010 del 03.08.2011; censurava infine la violazione e falsa applicazione della D.A.C. 47/18.

6. Il Tar Lazio, Sez.II Ter, ha respinto il ricorso ritenendo che “(…) nel caso in esame, gli indici che univocamente convergono per l’esercizio di una attività (non di consumo, ma) di somministrazione sono svariati: la concreta tipologia e consistenza degli arredi rinvenuta nel locale (si noti che la Scia di vicinato alimentare riserva alla relativa vendita due soli mq; tutto la parte rimanente dell’ambiente, per mq 43,42, è destinata al preteso “consumo sul posto”); l’offerta desumibile dal menu, di evidente natura “ristorativa”; la cottura e preparazione espressa degli alimenti nei locali cucina e la loro vendita a porzione e non per peso né per unità di misura; il consumo sul posto di prodotti (non di gastronomia, ma) di propria produzione da parte di esercente non iscritto all’albo degli artigiani alimentari; la mescita di prodotti alcolici e non; ed ancora il tenore delle osservazioni rese dalla ricorrente in replica all’avviso di avvio del procedimento laddove si collega ripetutamente l’assenza di una attività di somministrazione alla sola ed esclusiva circostanza che non è stato riscontrato un “servizio assistito” (e cioè un servizio al tavolo svolto da personale di sala): elementi tutti che rendono pienamente plausibile la conclusione cui sono giunti (dopo più sopralluoghi) gli accertatori di Roma Capitale e legittimo il conseguente provvedimento di chiusura della (sola) attività di somministrazione (…)”.

7. Ha proposto appello La Tonneria s.r.l.s. chiedendo la sospensione della gravata sentenza e riproponendo, nella sostanza, le censure avanzate in primo grado, sebbene riadattate all’impianto motivazione della sentenza gravata.

8. Si sono costituite in giudizio Roma Capitale e il Ministero dello Sviluppo Economico per resistere al ricorso.

Il Ministero dello sviluppo economico ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di procura speciale dell’appellante in quanto nella delega non vi sarebbe alcuna indicazione del provvedimento

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