Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2022-10-31, n. 202201739

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2022-10-31, n. 202201739
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201739
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01564/2022 AFFARE

Numero 01739/2022 e data 31/10/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2022


NUMERO AFFARE 01564/2022

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.


Schema di decreto recante le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione n. prot. 34099 in data 14 ottobre 2022, con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consiglieri P Carpentieri e Marina Perrelli;


Premesso:

1. Con nota n. prot. 34099 in data 14 ottobre 2022 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto indicato, che dà attuazione all’articolo 4, comma 1- ter , del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevede l’emanazione di un decreto per definire le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento del sistema di interfaccia unica marittima europea ( European Maritime Single Window enviroment - EMSWe), ossia il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell’Unione europea, in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE.

2. Riferisce il Ministero che con il presente schema di decreto si dà avvio al funzionamento di un sistema di interfaccia unica marittima europea e si aggiorna l’architettura prevista in attuazione della precedente direttiva 2010/65/UE. Per la concreta attuazione del regolamento (UE) 2019/1239, l’articolo 4, comma 1- bis , del richiamato decreto-legge n. 121 del 2021 ha individuato nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l’autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del regolamento (UE) 2019/1239.

3. Aggiunge il Ministero riferente che lo schema di decreto in esame si rende necessario al fine di dare concreta attuazione al regolamento (UE) 2019/1239, con particolare riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 18, che prevede che ogni Stato membro designa un’autorità nazionale competente provvista di un mandato giuridico chiaro, che agisce come coordinatore nazionale per l’EMSWe.

4. Lo schema di decreto è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR e ATN e delle note con le quali i Ministeri della salute, dell'interno e dell'economia e delle finanze hanno espresso il formale concerto. Il concerto del Ministero della salute è tuttavia espresso con nota del Capo dell’Ufficio legislativo senza la necessaria specificazione “ d’ordine del Ministro ”. Con nota n. prot. 34554 del 19 ottobre 2022, facendo seguito alla precedente nota n. 34099 del 14 ottobre 2022 e a scioglimento della riserva ivi formulata, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato che, anche su indicazione della Presidenza del consiglio dei ministri, il provvedimento in oggetto è stato esentato dall’AIR un quanto rientrante tra quelli per i quali tale esenzione può essere disposta, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 (poiché il provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione, ha un esiguo numero di destinatari e non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato). Con la medesima nota in data 19 ottobre 2022 il Ministero ha trasmesso una nuova versione della relazione illustrativa debitamente aggiornata.

5. Lo schema di decreto in esame si compone di 7 articoli. L’articolo 1 indica la finalità del provvedimento, l’articolo 2 contiene le definizioni, l’articolo 3 specifica, mediante rinvio agli allegati, le forme di cooperazione per assicurare l’interoperabilità tra i vari sistemi informatici; l’articolo 4 prevede l’istituzione e disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di coordinamento, l’articolo 5, rubricato “ Diritti di accesso e protezione dei dati ”, disciplina, mediante rinvio allo schema contenuto nell’allegato II, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati ricevuti, scambiati, usati tramite il sistema della EMSWe; infine, l’articolo 6 reca le Disposizioni finali e l’articolo 7 la Clausola di invarianza finanziaria . Seguono l’articolato 4 allegati, di varie forma e consistenza (di cui si dirà infra ).

Considerato:

I. Il quadro normativo

1. Ai fini di una compiuta comprensione della portata effettiva dello schema di decreto qui portato all’esame della Sezione, appare utile premettere una breve ricognizione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, cui si riconnette la progressiva elaborazione del sistema di interfaccia unico marittimo di cui si discute.

1.1. L’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (recante Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale ) aveva disciplinato la Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale , stabilendo che “ L'amministrazione [ossia, giusta la definizione contenuta nell’articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera] realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonché lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorità competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e più in generale in ambito internazionale ”.

1.2. La successiva direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, aveva quindi disciplinato – in maniera uniforme all’interno dell’Unione europea – le modalità di inoltro, da parte di comandanti, armatori ed agenti raccomandatari, delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri.

1.3. La direttiva 2010/65/UE è stata recepita con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in particolare, con il comma 10 dell’articolo 8, rubricato Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto ), mediante l’individuazione dei sistemi SafeSeaNet e PMIS ( Port Management Information System ) per lo svolgimento delle procedure amministrative correlate all'arrivo e alla partenza delle navi. In particolare, come riferisce il Ministero proponente, il sistema PMIS, realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto quale autorità nazionale competente per il monitoraggio e l’informazione del traffico navale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, ha costituito l’interfaccia unica per l’interoperabilità dei dati immessi con il SafeSeaNet e con il Sistema informativo delle dogane, assicurando altresì la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 196 del 2005, oltre che agli Stati membri dell’Unione europea.

1.4. L’articolo 1, comma 23, del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18 (di Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione ) ha inserito nel decreto legislativo n. 196 del 2005 un nuovo articolo 14- bis rubricato Portale per

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi