Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2022-10-31, n. 202201739

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2022-10-31, n. 202201739
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201739
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01564/2022 AFFARE

Numero 01739/2022 e data 31/10/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2022




NUMERO AFFARE

01564/2022

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.


Schema di decreto recante le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione n. prot. 34099 in data 14 ottobre 2022, con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consiglieri P Carpentieri e Marina Perrelli;


Premesso:

1. Con nota n. prot. 34099 in data 14 ottobre 2022 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto indicato, che dà attuazione all’articolo 4, comma 1- ter , del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevede l’emanazione di un decreto per definire le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento del sistema di interfaccia unica marittima europea ( European Maritime Single Window enviroment - EMSWe), ossia il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell’Unione europea, in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE.

2. Riferisce il Ministero che con il presente schema di decreto si dà avvio al funzionamento di un sistema di interfaccia unica marittima europea e si aggiorna l’architettura prevista in attuazione della precedente direttiva 2010/65/UE. Per la concreta attuazione del regolamento (UE) 2019/1239, l’articolo 4, comma 1- bis , del richiamato decreto-legge n. 121 del 2021 ha individuato nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l’autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del regolamento (UE) 2019/1239.

3. Aggiunge il Ministero riferente che lo schema di decreto in esame si rende necessario al fine di dare concreta attuazione al regolamento (UE) 2019/1239, con particolare riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 18, che prevede che ogni Stato membro designa un’autorità nazionale competente provvista di un mandato giuridico chiaro, che agisce come coordinatore nazionale per l’EMSWe.

4. Lo schema di decreto è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR e ATN e delle note con le quali i Ministeri della salute, dell'interno e dell'economia e delle finanze hanno espresso il formale concerto. Il concerto del Ministero della salute è tuttavia espresso con nota del Capo dell’Ufficio legislativo senza la necessaria specificazione “ d’ordine del Ministro ”. Con nota n. prot. 34554 del 19 ottobre 2022, facendo seguito alla precedente nota n. 34099 del 14 ottobre 2022 e a scioglimento della riserva ivi formulata, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato che, anche su indicazione della Presidenza del consiglio dei ministri, il provvedimento in oggetto è stato esentato dall’AIR un quanto rientrante tra quelli per i quali tale esenzione può essere disposta, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 (poiché il provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione, ha un esiguo numero di destinatari e non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato). Con la medesima nota in data 19 ottobre 2022 il Ministero ha trasmesso una nuova versione della relazione illustrativa debitamente aggiornata.

5. Lo schema di decreto in esame si compone di 7 articoli. L’articolo 1 indica la finalità del provvedimento, l’articolo 2 contiene le definizioni, l’articolo 3 specifica, mediante rinvio agli allegati, le forme di cooperazione per assicurare l’interoperabilità tra i vari sistemi informatici;
l’articolo 4 prevede l’istituzione e disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di coordinamento, l’articolo 5, rubricato “ Diritti di accesso e protezione dei dati ”, disciplina, mediante rinvio allo schema contenuto nell’allegato II, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati ricevuti, scambiati, usati tramite il sistema della EMSWe;
infine, l’articolo 6 reca le Disposizioni finali e l’articolo 7 la Clausola di invarianza finanziaria . Seguono l’articolato 4 allegati, di varie forma e consistenza (di cui si dirà infra ).

Considerato:

I. Il quadro normativo

1. Ai fini di una compiuta comprensione della portata effettiva dello schema di decreto qui portato all’esame della Sezione, appare utile premettere una breve ricognizione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, cui si riconnette la progressiva elaborazione del sistema di interfaccia unico marittimo di cui si discute.

1.1. L’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (recante Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale ) aveva disciplinato la Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale , stabilendo che “ L'amministrazione [ossia, giusta la definizione contenuta nell’articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera] realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonché lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorità competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e più in generale in ambito internazionale ”.

1.2. La successiva direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, aveva quindi disciplinato – in maniera uniforme all’interno dell’Unione europea – le modalità di inoltro, da parte di comandanti, armatori ed agenti raccomandatari, delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri.

1.3. La direttiva 2010/65/UE è stata recepita con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in particolare, con il comma 10 dell’articolo 8, rubricato Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto ), mediante l’individuazione dei sistemi SafeSeaNet e PMIS ( Port Management Information System ) per lo svolgimento delle procedure amministrative correlate all'arrivo e alla partenza delle navi. In particolare, come riferisce il Ministero proponente, il sistema PMIS, realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto quale autorità nazionale competente per il monitoraggio e l’informazione del traffico navale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, ha costituito l’interfaccia unica per l’interoperabilità dei dati immessi con il SafeSeaNet e con il Sistema informativo delle dogane, assicurando altresì la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 196 del 2005, oltre che agli Stati membri dell’Unione europea.

1.4. L’articolo 1, comma 23, del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18 (di Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione ) ha inserito nel decreto legislativo n. 196 del 2005 un nuovo articolo 14- bis rubricato Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni – PMIS , che ha stabilito che lo scambio delle informazioni di interesse commerciale tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l’agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, si attua attraverso il sistema telematico PMIS, che assicura l’integrazione con il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione UE, denominato SafeSeaNet . Il sistema telematico PMIS, realizzato e gestito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, assicura i servizi di “ interfaccia unica marittima nazionale ” (National Maritime Single Window - MNSW).

1.5. Con il regolamento (UE) 2019/1239 viene infine istituito il quadro normativo per un sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe), quale quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell’Unione, consistente in una rete di interfacce uniche marittime nazionali dotate di interfacce armonizzate delle dichiarazioni e comprendente gli scambi di dati attraverso il SafeSeaNet e gli altri sistemi pertinenti, nonché i servizi comuni per la gestione del registro degli utenti e dell’accesso, l’indirizzamento, l’identificazione delle navi, i codici dei siti e le informazioni sulle merci pericolose e inquinanti e sulla salute.

1.6. La legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali , ha inserito nell’articolo 4 (rubricato Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo ) del decreto-legge n. 121 del 2021 i commi 1- bis , 1- ter e 1- quater con i quali: a) ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m ), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata designata autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239 (comma 1- bis );
b) è stato demandato a un apposito decreto – che qui è oggetto di esame - del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle “ modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorità nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione europea ” (comma 1- ter );
c) è stato assegnato all'amministrazione di cui al comma 1- bis un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036 “ Per la realizzazione e l'aggiornamento dell'interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239 nonché per l'ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza ” (comma 1- quater ).

2. Nel complesso quadro giuridico ora richiamato risulta che lo schema di decreto portato all’esame della Sezione dispone in realtà di scarsi margini di scelta normativa discrezionale, soprattutto a fronte del regolamento 2019/1239 evidentemente auto-esecutivo e vincolante, con ampi poteri di esecuzione delegati alla Commissione ai sensi dell’articolo 290 del TFUE (si vedano, tra gli altri punti del regolamento, i “ Considerando ” 26 e 28, nonché gli articoli 3, 4, 5 e 6). E in effetti, nella relazione AIR inizialmente trasmessa (pag. 3) si rileva che “Unico punto sul quale è stata effettivamente operata una scelta è l’istituzione del Comitato di coordinamento, necessario per garantire l’interoperabilità tra i sistemi in uso alle altre autorità interne competenti e per dare attuazione alle scelte occorrenti ai fini dell’implementazione del sistema di interfaccia unica marittima europea ”, e si aggiunge, alla pag. 4, che “ Come in precedenza già rappresentato, lo schema di regolamento, avente natura prettamente tecnica, risulta alquanto vincolato, atteso che l’architettura del sistema di interscambio è disciplinata a livello europeo e non può essere derogata ”.

3. La Sezione osserva, anche per quanto si dirà in merito agli allegati, che non appare compiuta dall’Amministrazione proponente un’adeguata valutazione del rapporto tra lo schema di decreto e la fonte unionale, che è tendenzialmente autoesecutiva e implica la configurazione di una intensa condivisione tra amministrazione nazionale ed europea delle soluzioni attuative del regolamento dell’Unione. Né sono fornite, negli atti trasmessi a corredo dello schema di decreto, le indispensabili informazioni aggiornate e complete riguardo agli atti esecutivi medio tempore adottati dalla Commissione (si evince solo indirettamente dalla nota in calce all’allegato I che la raffigurazione grafica della “ Architettura informatica dell’EMSWe ” ivi presentata costituisce un “ Estratto dalla Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 299/03 “Piano di attuazione pluriennale per il sistema di interfaccia unica marittima europea” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27/07/2021 ”).

4. La non adeguata considerazione del rapporto con la fonte eurounitaria rende incerta la natura degli allegati e, dunque, si riflette sulla costruzione dell’articolo 3, che peraltro costituisce la parte più significativa della proposta normativa in esame.

4.1. Lo schema di regolamento non enuncia quale sia lo statuto giuridico degli allegati (se parte integrante e sostanziale del testo regolamentare, e quindi dotati anch’essi di natura regolamentare, o se costituenti mere rappresentazioni grafiche esemplificative, o mera riproduzione di atti europei, o regole tecniche prive di natura normativa). Per regola generale, come è noto, nel silenzio della fonte sul punto, deve ritenersi che gli allegati siano parte a pieno titolo del regolamento e ne condivano dunque la natura giuridica e, quindi, il valore di regolamento. Tuttavia, da un esame dell’eterogeneo materiale inserito nei quattro allegati (privo, come si è detto, di ulteriori indicazioni), tale soluzione appare giuridicamente poco accettabile.

4.2. Più nel dettaglio, in base a quanto stabilito nel comma 1 dell’articolo 3 dello schema di regolamento ( Forme di cooperazione per assicurare l’interoperabilità tra i vari sistemi informatici ), l’allegato I dovrebbe rappresentare lo scenario e le modalità di effettuazione delle interconnessioni mediante i quali si realizza la distribuzione dei dati tra il Sistema di interfaccia unica marittima europea e i sistemi in uso alle altre autorità interne competenti, nonché il loro riutilizzo. L’allegato I contiene una raffigurazione grafica della “ Architettura informatica dell’EMSWe ” e reca in calce alla pag. 1 l’avvertenza che trattasi di “ Estratto dalla Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 299/03 “Piano di attuazione pluriennale per il sistema di interfaccia unica marittima europea” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27/07/2021 ”. Si tratta, dunque, di un mero strumento divulgativo di una fonte europea già vigente, privo di autonoma natura normativa. Lo stesso deve dirsi per la “Tabella 4” (che tra l’altro non si comprende perché sia numerata con il numero 4, trattandosi della prima tabella contenuta negli allegati), che riporta “ Le parti, le componenti e i meccanismi comuni di scambio ” dell’EMSWe.

4.3. In base a quanto stabilito nel comma 2 dell’articolo 3 dello schema di regolamento, l’allegato II contiene l’elenco degli obblighi di dichiarazione della nave, costituenti il dato distribuito e scambiato tra l’Autorità nazionale competente e le altre autorità interne competenti, nonché la relativa titolarità e responsabilità del trattamento. Tale allegato II ha valore solo ricognitivo per quanto attiene all’elencazione degli obblighi di dichiarazione imposti alle compagnie di navigazione, riportati nella prima colonna a sinistra, obblighi che sono definiti dagli atti giuridici dell'Unione e dagli atti giuridici internazionali e dal diritto nazionale degli Stati membri (cfr. art. 3 del regolamento UE del 2019), mentre può riconoscersi un suo rilievo normativo solo per quanto riguarda l’individuazione della titolarità e della responsabilità del trattamento dei dati secondo la disciplina sulla privacy (colonne di destra). Ritiene la Sezione che questa distinzione debba essere esplicitata nel testo del decreto.

4.4. In base a quanto stabilito nel comma 3 dell’articolo 3 dello schema di regolamento, l’allegato III contiene la definizione e il formato dei dati di cui al comma 1. L’allegato III contiene un documento, redatto in inglese, denominato “ Elenco, definizione e formato dei dati individuati nelle formalità IMO, UE e nazionali di cui all’allegato del Regolamento UE 2019/1239 ”. Non è chiaro quale sia la fonte di provenienza di questo documento, se si tratti di una mera riproduzione di un allegato al regolamento europeo, di suo già vigente, o altro, né è chiarita quale sia la reale natura e portata di tale testo, se meramente dimostrativa o illustrativa o se e in che misura introduttiva di comandi giuridici propriamente detti.

4.5. In base a quanto stabilito nel comma 4 dell’articolo 3 dello schema di regolamento, l’allegato IV contiene l’indicazione delle procedure di connessione tra la EMSWe e i sistemi informatici in uso alle altre autorità interne competenti. L’allegato IV consta di un documento di 19 pagine, elaborato dalla società SOGEI (della quale del tutto impropriamente è riportato in frontespizio il logo), che, secondo quanto specificato alla pag. 3, paragrafo 1 (intitolato Scopo del documento ), “ ricopre il carattere di allegato tecnico ” con lo scopo “ di descrivere le procedure di connessione tra i sistemi della pubblica amministrazione che scambiano dati nell’ambito del suddetto ” (progetto “ European Maritime Single Window environment ” - EMSWe). Il paragrafo 2, denominato “ Contesto ”, descrive le finalità del regolamento europeo del 2019;
il paragrafo 3 ha lo scopo di “ illustrare il modello di Interoperabilità adottato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo scambio dei dati con altre Amministrazioni nell’ambito del progetto “European Maritime Single Window environment” (EMSWe) ”;
dopo un’ampia premessa descrittiva, il paragrafo 3.2 contiene le “ Specifiche di interoperabilità ” (3.2.1: Sicurezza del canale ;
3.2.2: Sicurezza delle interazioni ;
3.2.3 Gestione degli accessi ;
3.2.4: Tracciature ) e il paragrafo 3.3 gli Accordi di servizio tra gli enti (3.3.1: Ambito dell’accordo ;
3.3.2: Parti che sottoscrivono l’accordo ;
3.3.3: Procedure di emergenza ;
3.3.4: Specifica della sicurezza ;
3.3.5: Specifica dei livelli di servizio ;
3.3.6: Struttura della parte specifica dell’accordo ). L’allegato IV si chiude con una tabella che reca “ un esempio di un possibile schema tipo per la scheda delle informazioni descrittive di un servizio ”. Anche nel caso dell’allegato IV, dunque, è incerta e indefinita la natura del documento, che appare essere una sorta di descrizione sommaria di procedure informatiche o una sorta di manuale operativo, ma la cui efficacia giuridica resta tutta da definire.

4.6. Concludendo sul punto, è evidente che l’impianto complessivo dell’articolo 3 – con gli annessi allegati – andrà ripensato e radicalmente rivisto dall’Amministrazione, valutando semmai di operare un mero rinvio diretto alle fonti eurounitarie (anche per evitare l’inconveniente di dover progressivamente provvedere a successive modifiche per effetto di eventuali modifiche degli atti unionali), alle quali eventualmente agevolare l’accesso mediante l’indicazione del percorso di collegamento ai siti pertinenti, e curando di chiarire e precisare, per le altre tipologie di allegati, salvo il caso dell’indicazione, contenuta nell’allegato II, della titolarità e responsabilità del trattamento dei dati, che essi sono privi di contenuto e natura normativi e assolvono a una funzione meramente descrittiva ed esemplificativa.

5. L’ambigua e incerta natura degli allegati – di cui ora si è trattato – conduce alla previsione, che appare anch’essa da riconsiderare, dell’articolo 6 ( Disposizioni finali ), il quale demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni di cui all’articolo 4, comma 2, la modifica degli allegati “ per dare esecuzione a norme che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico ”. Anche questa previsione sconta la incerta natura giuridica degli allegati e la non adeguata considerazione del corretto rapporto giuridico tra fonte nazionale e fonte regolamentare unionale auto-applicativa. Anche questa disposizione deve dunque essere ripensata dall’Amministrazione alla luce dei rilievi sin qui formulati.

6. Ancora riguardo all’articolo 3 dello schema di decreto, ritiene la Sezione che l’interoperabilità tra la EMSWe e lo Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, di cui si tratta nel comma 5, debba essere meglio definita, anche mediante la previsione di specifici accordi, con la fissazione di opportuni termini acceleratori, risultando invero troppo ampia e generica la formulazione “ è assicurata mediante cooperazione tra l’ANC e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ” contenuta nel testo proposto.

7. Un ulteriore rilievo deve poi essere formulato riguardo ai profili di sicurezza informatica ( cybersecurity ) implicati dalla disciplina in esame (il comma 1- quater dell’articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha assegnato all'amministrazione significativi contributi economici anche “ al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza ”). È noto che, in materia di così detta cybersecurity , si è registrata negli ultimi anni un’intensa produzione normativa (cfr. decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, articolo 1;
d.P.CM. 30 luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
d.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105;
d.P.C.M. 14 aprile 2021, n. 81, recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici;
d.P.C.M. n. 4 del 18 maggio 2022), culminata, da ultimo, nell’istituzione dell’Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN) disposta dall’articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Ritiene la Sezione che sia opportuno che l’Amministrazione proponente valuti attentamente l’esigenza di prevedere l’introduzione, anche nel testo del decreto, di appropriate misure di raccordo e coordinamento con tale Autorità, in tema di sicurezza informatica.

8. La Sezione ritiene, infine, che sia necessario richiedere chiarimenti anche riguardo alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’articolo 7, poiché la previsione che “ Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ” poiché (comma 2) “ Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ” non sembra conciliarsi con la citata disposizione del comma 1- quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2021, con la quale è stato assegnato all'amministrazione un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036 “ Per la realizzazione e l'aggiornamento dell'interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239 nonché per l'ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza ”. Nulla invero risulta riferito nella relazione illustrativa e negli altri documenti istruttori forniti a corredo del testo in ordine all’impiego delle suddette risorse, né di come si coniughi con tali autorizzazioni di spesa la previsione di neutralità finanziaria contenuta nell’articolo 7 dello schema di regolamento.

9. Sul piano del drafting , si comunicano sin d’ora, al fine di accelerare il prosieguo dell’ iter di adozione del decreto, le seguenti osservazioni.

9.1. Nel preambolo è preferibile ordinare i richiami normativi secondo un criterio cronologico (oppure secondo un criterio logico-sistematico, per aree tematiche). Il primo Visto , contenente l’autonomo richiamo del regolamento (UE) n. 2016/679, può essere eliminato o accorpato al sesto Visto , relativo al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali. I Visti quarto e quinto vanno unificati (con il raccordo “ e, in particolare, ”).

9.2. Risulta inutile l’introduzione di un unico Capo I ( Finalità e definizioni ), che peraltro, nella sua intitolazione, lascia fuori gli articoli 3 e seguenti. La suddivisione in capi del testo normativo si giustifica solo nel caso in cui possano introdursi almeno due capi per accorpare gruppi di articoli omogenei per materia.

9.3. Articolo 4, comma 2: dopo le parole “ Guardia Costiera o ” aggiungere le seguenti: “ da un ” [ Il Comitato di coordinamento è presieduto dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera o da un ufficiale ammiraglio del Corpo suo delegato ].

10. In conclusione, è convinzione della Sezione che, in considerazione dei rilievi e delle osservazioni sin qui svolti, non sia allo stato possibile formulare un parere conclusivo favorevole, occorrendo attendere gli approfondimenti istruttori e le riformulazioni indicati nei precedenti paragrafi.

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