Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202303552

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202303552
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303552
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 03552/2023REG.PROV.COLL.

N. 05225/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5225 del 2021, proposto dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro - Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi, Letizia Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Farmacia al Ponte Liverani Dr. Luigi Emilio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 341 del 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Farmacia al Ponte Liverani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti, ai sensi di legge, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con la sentenza n. 341 del 23 marzo 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sede de L’Aquila accoglieva il ricorso proposto dalla Farmacia Ponte Liverani avverso la nota in data 3 marzo 2016, a mezzo della quale l’Istituto Nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro (d’ora innanzi INAIL) aveva comunicato alla Farmacia ricorrente la sua esclusione dalla graduatoria per: … la complessiva non attendibilità della valutazione del rischio secondo il DVR nonché per l’incongruenza degli elaborati per la VR.

Il progetto proposto dalla odierna appellata aveva ad oggetto, in particolare, l’acquisto di un magazzino per farmacia , asseritamente idoneo a consentire lo svolgimento, in modo automatico, delle fasi di spinta e caricamento dei farmaci, con riduzione del rischio di movimenti ripetitivi; progetto già valutato rilevante dal documento valutazione rischio che l’interessata aveva unito alla domanda.

Avverso la predetta decisione ha proposto appello l’Inail, insistendo nel sostenere la legittimità della determinazione impugnata in primo grado, contestando la correttezza della statuizione reiettiva gravata e domandandone la riforma.

Resiste la Farmacia Ponte Liverani, difendendo la correttezza della pronuncia appellata e domandandone la conferma.

Nella udienza del 23 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

È controversa la legittimità del provvedimento con cui l’INAIL ha escluso la Farmacia appellante dal finanziamento dal progetto, avente ad oggetto l’installazione di un magazzino robotizzato finalizzato alla riduzione del rischio di movimentazione manuale dei carichi, per un contributo pari a euro 128.000.

Con ricorso in

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