Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-27, n. 202108633

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-27, n. 202108633
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108633
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2021

N. 08633/2021REG.PROV.COLL.

N. 09540/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9540 del 2020, proposto dalla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy s.p.a. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. F F e dall’avv. N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro pro tempore , ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi e Roberto Murroni dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24;



nei confronti

dell’Associazione Nazionale Energia del Vento-Anev, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 453 del 14 agosto 2020, resa tra le parti, non notificata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della Regione autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata in data 11 ottobre 2021 dalla Regione autonoma della Sardegna;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021, il consigliere Michele Pizzi e udito per l’appellante l’avvocato Biagio Giliberti su delega dell’avvocato N R;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Sardegna notificato il 22 dicembre 2019 e depositato il 7 gennaio 2020, la Siemens Gamesa Renewable Energy Italia s.p.a. unipersonale (d’ora in avanti Siemens) ha esposto:

- di essere una società attiva nel settore delle energie rinnovabili mediante la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché nella produzione di aerogeneratori;

- di aver presentato, in data 13 dicembre 2017, un’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, avente ad oggetto il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,05 MW, denominato Parco eolico Gomoretta, localizzato nei comuni sardi di Bitti, Orune e Buddusò;

- che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato avviato in data 17 gennaio 2018;

- che il Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio-Servizio V ha espresso un preavviso di rigetto in data 13 giugno 2019, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990;

- di aver presentato controdeduzioni in data 24 giugno 2019 in relazione al menzionato preavviso di rigetto;

- che tuttavia il predetto Ministero ha adottato il provvedimento prot. n. 30383 del 24 ottobre 2019, recante il parere tecnico istruttorio con il quale è stato espresso parere negativo relativamente al progetto del parco eolico de quo .

2. La società Siemens ha pertanto impugnato il suddetto parere tecnico istruttorio prot. n. 30383 del 24 ottobre 2019, unitamente al preavviso di rigetto prot. n. 16395 del 13 giugno 2019 ed alle note endoprocedimentali menzionate nel medesimo provvedimento, nonché la delibera di Giunta regionale della Sardegna n. 40/11 del 7 agosto 2015, recante l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, eccependo altresì questione di legittimità costituzionale della predetta d.g.r. per contrasto con gli articoli 3, 27, 41 e 97 della Costituzione.

3. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti due motivi:

3.1. – illegittimità del parere tecnico istruttorio negativo e della d.g.r. n. 40/11 per violazione della direttiva 2009/28/CE, violazione degli articoli 3, 27. 41 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, violazione dell’art. 42 della legge regionale della Sardegna n. 8 del 2015, violazione del d.m. 10 settembre 2010, questione di legittimità costituzionale della delibera n. 40/11 in relazione agli articoli 3, 27, 41 e 97 della Costituzione, per aver il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio espresso il gravato parere tecnico istruttorio negativo, basandosi sulla d.g.r. Sardegna n. 40/11, nonostante tale delibera regionale sia stata adottata in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e delle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, determinando “ l’inibizione pressoché integrale circa la possibilità di realizzare parchi eolici di grande taglia sul territorio sardo ”, venendo in rilievo il “ principale punto di conflitto ” che “ è costituito dalle aree di rispetto (c.d. buffer) che vengono fissati dalla Delibera del tutto indiscriminatamente ed immotivatamente in 1600 mt con riferimento alla stragrande maggioranza dei beni oggetto di tutela ”, giungendosi a considerare “ non idonea un’estensione pari al 97,8% dell’intera superficie regionale ” (pag. 10 del ricorso di primo grado) prendendo a riferimento i buffer relativi alle aree boschive, e giungendo ad un valore ancora più elevato se si prendono in considerazione i buffer relativi alle zone di interesse archeologico. La ricorrente ha altresì dedotto che, rispetto ai 24.090 kmq di superficie della Regione Sardegna, “ le aree considerate idonee all’installazione di parchi eolici di grande taglia ammontano a ca 200 kmq, pari allo 0,8 della superficie complessiva ” (pag. 12 del ricorso di primo grado), come sarebbe dimostrato dal fatto che, a partire dall’anno 2015, sono stati soltanto due i parchi eolici, di potenza superiore a 1 MW, oggetto di positiva valutazione in sede di v.i.a.;

3.2. – illegittimità del parere tecnico istruttorio per violazione della direttiva 2009/28/CE, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, violazione del d.m. 10 settembre 2010, violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, per aver erroneamente il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, con il gravato parere tecnico istruttorio:

i) affermato che la società proponente non avrebbe integrato lo studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006, con la concreta descrizione delle principali alternative ragionevoli al progetto, oltre a quella dell’alternativa zero, omettendo di considerato che la Siemens aveva effettuato il confronto con due alternative (la prima consistente nella installazione di 44 aerogeneratori, alti 81 metri ciascuno, per una potenza complessiva di 37,4 MW, la seconda concernente l’installazione di 18 aerogeneratori, alti 184 metri ciascuno, per una potenza complessiva di 81 MW) e considerato che “ ragionare in termini di alternativa zero in materia di impianti eolici rappresent [a] (nel contesto politico e normativo sopra menzionato) un non sense logico ancor prima che giuridico ” (pag 18 del ricorso di primo grado);

ii) ritenuto che la valutazione degli impatti cumulativi relativi alla realizzazione della sottostazione, prevista a fianco della stazione elettrica in fase di v.i.a. a cura della società Terna s.p.a., fosse a carico della Siemens e non della stessa Terna, in possesso della relativa documentazione progettuale;

iii) tratto argomenti a sostegno del parere negativo sulla base dell’esame del modello 3D presentato dalla proponente, nonostante tale aspetto non fosse contenuto nel preavviso di rigetto, nel quale si era unicamente contestata la mancata presentazione del suddetto modello 3D, considerato oltretutto che il parere negativo espresso dal Ministero è rimasto immotivato;

iv) censurato illegittimamente l’omesso inserimento da parte della proponente, all’interno dello studio di impatto ambientale, delle baracche temporanee necessarie per il cantiere, inidonee a produrre impatti significative sul piano ambientale e paesaggistico;

v) valutato l’impatto ambientale derivante da ciascun aerogeneratore estendendo l’esame al di là dello specifico ambito territoriale vincolato, essendosi l’amministrazione “ limitata a far valere un generalizzato, indefinito ed iperesteso potere valutativo non suffragato dai necessari parametri motivazionali ” (pag. 22 del ricorso di primo grado);

vi) respinto illegittimamente le osservazioni della Siemens relativamente all’irragionevolezza della d.g.r. Sardegna n. 40/11;

vii) omesso di considerare

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