Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-08-09, n. 202207055
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2022
N. 07055/2022REG.PROV.COLL.
N. 09604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9604 del 2021, proposto da
B D R, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e S V, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12
Capo del dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione, non costituito in giudizio
nei confronti
Angela Surace e Anna Antonietta Lamacchia, non costituite in giudizio
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza- bis , n. 3196/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e degli Uffici scolastici regionale per il Piemonte e per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il consigliere Fabio Franconiero, uditi per le parti l’avvocato Laura Clarizia, in sostituzione dell’avvocato S V, e Federico Basilica per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La professoressa B D R propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, di rigetto del suo ricorso contro gli atti del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (allora così denominato) con decreto in data 23 novembre 2017, n. 1259.
2. Collocatasi al 1901esimo posto della graduatoria finale (decreto del 1° agosto 2019, n. 1205, come rettificato dal decreto del 7 agosto 2019, n. 1229), con il punteggio 166,5, e dichiarata pertanto vincitrice, e dopo avere inutilmente chiesto l’attribuzione di 1,5 punti in più, in virtù del master universitario di II livello in « Materie inerenti il profilo professionale del Dirigente Scolastico » (di 1500 ore, e 60 crediti formativi universitari), la ricorrente era successivamente depennata dalla graduatoria, in applicazione dell’art. 15, comma 4, del bando di concorso, per avere rifiutato l’assunzione nella sede assegnata (decreto del 9 ottobre 2019, n. 1461).
3. Il ricorso era dichiarato improcedibile per sopravvenuta