Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-27, n. 202407816
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Testo completo
Pubblicato il 27/09/2024
N. 07816/2024REG.PROV.COLL.
N. 09688/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9688 del 2020, proposto dal signor
G C T, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 02252/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Carmelina Addesso e udito per parte appellante l’avv. G C;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata da Roma Capitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante - già appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Roma Capitale con profilo di istruttore di vigilanza urbana ( ex VI qualifica funzionale) - chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso, proposto unitamente ad altri ricorrenti e volto a far valere il diritto all’inquadramento nella categoria D posizione economica D1, profilo professionale di specialista di vigilanza della Polizia Municipale e Locale, o, in subordine, per la condanna del Comune di Roma a predisporre la verifica selettiva prevista dall’art. 29 CCNL 14 settembre 2000, cui avrebbe avuto diritto di partecipare in virtù dei requisiti professionali posseduti.
1.1 Il TAR - adito con ricorso in riassunzione a seguito di declinazione della giurisdizione da parte del giudice del lavoro - respingeva il ricorso poiché dall’analisi della disciplina di settore (CCNL 31.03.1999, CCNL 1.4.1999, CCNL14.09.2000, CCDI 31.07.2000) emergeva la necessità della previa procedura selettiva per la progressione verticale anche riguardo al personale di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), CCNL 14.09.2000 (relativo al personale dell’area di vigilanza della ex sesta qualifica funzionale quale “ addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali funzioni anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987 ”) .
2. Con l’appello in trattazione il ricorrente, premessa una ricostruzione della vicenda in fatto e in diritto, chiede la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
I. nullità della sentenza per erronea supposizione di un fatto non vero e comunque per omessa pronuncia in merito all’obbligo di Roma Capitale a provvedere in ordine agli adempimenti procedurali previsti dall’art. 29 CCNL, nella parte applicabile all’appellante. Interesse dello stesso appellante alla richiesta declaratoria del suddetto obbligo ;
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del CCNL stipulato in data 14 settembre 2000. Motivazione erronea.
3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del bando e dell’esito della selezione. Nel merito, ha concluso per la reiezione del gravame.
4. L’appellante ha depositato memoria di replica, resistendo alle avverse difese e insistendo per l’accoglimento.
5. All’udienza di smaltimento del 18 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere, sulla scorta della c.d. ragione più liquida, dalle eccezioni di inammissibilità già formulate in primo grado e in questa sede riproposte dalla difesa comunale.
7. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce che la sentenza di primo grado sarebbe viziata in radice da un falso presupposto di fatto laddove ha ritenuto i “… ricorrenti…già inquadrati in detta figura professionale… ” ma “ …non…utilmente collocati nella graduatoria all’esito della procedura selettiva per il passaggio a