Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-14, n. 201700647

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-14, n. 201700647
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700647
Data del deposito : 14 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2017

N. 00647/2017REG.PROV.COLL.

N. 07880/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7880 del 2010, proposto da PI UI FO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Murgia e Mario FO, con domicilio eletto presso lo studio AN De Angelis in Roma, via Portuense, 104;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sardegna, sede di Cagliari, Sezione I n. 943/2010, resa tra le parti, concernente un diniego del rinnovo della licenza di porto di arma corta ad uso di difesa personale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Pres. Franco Frattini e uditi per le parti l’avvocato Nicola Laurenti, su delega degli avvocati Mario FO e Maria Giovanna Murgia e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il signor PI UI FO ha impugnato la sentenza n. 943/10 con cui il T.A.R. Sardegna, sezione I, ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Cagliari 20 agosto 2007 n. 0050709, di reiezione dell’istanza di rinnovo della licenza per il porto di arma corta ad uso personale.

L’appellante ha dedotto, riproducendo i motivi respinti in primo grado, anzitutto il difetto, contraddittorietà, illogicità, e irragionevolezza della motivazione del provvedimento prefettizio.

Ha, quindi, ribadito la propria censura di violazione dell’art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

L’appello è infondato e deve essere respinto.

L’appellante, a sostegno delle censure formulate, richiama una pronuncia di questo Consiglio di Stato, n. 2450 del 22 maggio 2008, ove si afferma la necessità che, nei casi di plurimi rinnovi, il titolare non possa vedersi negato un rinnovo ulteriore se non in

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