Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-27, n. 202300956

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-27, n. 202300956
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300956
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00956/2023REG.PROV.COLL.

N. 03563/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3563 del 2022, proposto da
A M, rappresentata e difesa dagli avvocati A T, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A M S, rappresentata e difesa dagli avvocati F V, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2905/2021;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e della prof.ssa A M S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avvocato A T e l’avvocato G C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. La prof.ssa A M e la prof.ssa A M S hanno partecipato ad una selezione pubblica indetta dall’Università degli Studi di Milano per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/H2 Storia del diritto Medioevale e Moderno – Settore scientifico–disciplinare IUS/19, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto;
in esito alla procedura selettiva è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa A M.

1.2. Avverso il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano del 26 maggio 2021, n. 2358, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione delle candidate da parte della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica de qua , la prof.ssa S ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che, con sentenza n. 2905/2021:

- ha accolto alcune delle censure proposte dalla prof.ssa S nel ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando assorbite le altre;

- ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso per motivi aggiunti (proposto dalla prof.ssa S);

- ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla prof.ssa M, mentre ha respinto il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso.

1.3. In conclusione, il T ha disposto “ l’annullamento degli atti impugnati a partire dalla valutazione delle candidate effettuata dalla Commissione ”, precisando che la rinnovazione della valutazione delle due candidate avrebbe dovuto essere effettuata da una nuova Commissione.

1.4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la prof.ssa A M, contestandola nella parte in cui ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla prof.ssa S e ha respinto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla stessa prof.ssa M.

2. Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Milano, depositando una relazione nella quale viene precisato che l’Amministrazione ha proceduto all’avvio del procedimento per la rivalutazione delle candidate e alla nomina di una nuova Commissione;
ha evidenziato che la prof.ssa M ha impugnato sotto diversi profili il decreto rettorale 28 febbraio 2022, prot. 1091/2022, con il quale è stato disposto l’annullamento degli atti della procedura selettiva “ nella parte relativa alla valutazione dei titoli delle candidate ed alla redazione all’esito di motivata relazione finale in cui risulti individuata la candidata maggiormente qualificata, mantenendo fermo […] il verbale n. 1 della precedente Commissione giudicatrice, nonché il verbale 3 della stessa, limitatamente alla valutazione della prova orale ” (eccependo sinteticamente quanto segue: - illegittimità del decreto impugnato perché ha disposto l’annullamento di atti già oggetto di annullamento da parte del TAR, e perciò non più efficaci e non più passibili di ulteriore annullamento;
perché introduce elementi ed effetti esorbitanti rispetto alla sentenza del T Lombardia;
perché annulla gli atti in modo contraddittorio, dato che prevede la salvezza di atti che invece avrebbero dovuto essere tutti travolti in seguito all’annullamento del decreto di nomina della precedente Commissione giudicatrice;
- illegittimità del decreto impugnato, nella parte in cui ha disposto che la rinnovazione del procedimento da parte della nuova Commissione giudicatrice debba essere effettuata “mantenendo fermo […] il verbale 1 della precedente Commissione giudicatrice, nonché il verbale 3 della stessa, limitatamente alla valutazione della prova orale” perché asseritamente in contrasto con lo stesso dispositivo del TAR e perché non potrebbe considerarsi ammissibile una valutazione “frazionata” da parte di Commissioni differenti).

3. Si è costituita in giudizio la prof.ssa S, proponendo appello incidentale.

4. Le censure dedotte sia dalla appellante principale che dalla appellante incidentale saranno esaminate funditus nel prosieguo del presente provvedimento.

5. Con memorie difensive e di replica le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.

6. All’udienza pubblica del 29 novembre 2022, sulle conclusioni dei difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

6.1. Con il primo motivo, la prof.ssa M deduce: ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione abbia espresso una valutazione “non chiara” e “non intellegibile” ed ha pertanto annullato gli atti del concorso relativi alla valutazione dei titoli delle candidate.

In estrema sintesi, dopo aver illustrato l’operato della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento ai tre profili oggetto dei rilievi iniziali del Rettore e ritenuti rilevanti dal T, l’appellante principale ha evidenziato che tali rilievi non fossero fondati e comunque non potessero identificare profili di illegittimità nell’operato della Commissione.

La conclusione contraria del T risulterebbe pertanto inesatta in linea di fatto e si tradurrebbe sostanzialmente in un inammissibile sindacato sul merito dell’operato della Commissione.

6.2. Il motivo è fondato.

6.3. Il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia individua i parametri di valutazione, cui le Commissioni esaminatrici debbono attenersi nello svolgimento delle procedure per la selezione dei docenti universitari.

Nel caso di specie, nella prima seduta, la Commissione ha proceduto alla individuazione del punteggio massimo da assegnare ai diversi parametri (senza indicare sotto - punteggi). In coerenza, con i parametri stabiliti dal Regolamento e i criteri determinati nella prima seduta per l’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha proceduto nella seconda seduta alla valutazione dei titoli delle candidate.

La valutazione dei titoli non è incoerente né con le norme regolamentari né con i criteri predeterminati dalla Commissione.

La valutazione dei titoli delle candidate è avvenuta non titolo per titolo, ma complessivamente in relazione ai titoli ascrivibili ad una determinata categoria. Tale modus operandi deve ritenersi compatibile con le modalità di reclutamento dei professori universitari;
in relazione al particolare percorso di accesso alla carriera accademica, non è sempre facilmente operabile una parcellizzazione dei punteggi da assegnare (con sentenza n. 5532/2020, questo Consiglio ha riformato una sentenza del T Lombardia che proprio con riguardo ad altra procedura concorsuale della Università degli Studi di Milano aveva annullato gli atti di valutazione per mancata predeterminazione dei sub-punteggi, evidenziando che né il Regolamento di Ateneo né il Bando di concorso prevedevano la predisposizione di una griglia di sub-punteggi;
in assenza di specifica impugnazione, non era censurabile l’operato della Commissione che non aveva proceduto alla previa determinazione dei sub – punteggi).

Attraverso i punteggi assegnati ai titoli delle candidate ascrivibili ad una medesima categoria, è possibile ricostruire l’iter logico – motivazionale seguito dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei curricula delle due candidate.

6.4. Premesso che la valutazione dei titoli da parte delle Commissioni esaminatrici rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale, pur non esaurendosi nel mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla autorità amministrativa, si concretizza nella verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che resta comunque precluso al giudice ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica Autorità, sostituendo le proprie valutazioni a quelle opinabili dell'Amministrazione, nel caso di specie, in relazione ai profili valutativi denunciati (valutazione dei curricula delle candidate in relazione all’attività didattica e alla attività gestionale, organizzativa e di servizio), per le ragioni di seguito indicate, non vengono in rilievo elementi di macroscopica illogicità o irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice.

6.5. In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal Rettore nel corso del procedimento di concorso, la Commissione esaminatrice ha precisato che la valutazione era stata effettuata sulla base degli elementi dichiarati dalle candidate nel proprio curriculum , allegato alla domanda di partecipazione al concorso, e che il punteggio assegnato per ciascuna voce era stato stabilito con riguardo all’attività complessivamente svolta “ senza attribuzione di punteggi specifici per ciascuna tipologia di attività ”.

6.6. Nel curriculum prodotto in sede di concorso, la prof.ssa M, ha dichiarato di svolgere annualmente “ 160 ore di didattica frontale ” e di essere “ docente titolare di due insegnamenti obbligatori impartiti nel Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza ”: “ Storia della codificazione ” e “ Storia giuridica delle istituzioni economiche ”. Nel medesimo curriculum ha precisato di presiedere anche “ le commissioni d’esame di profitto e di laurea ”.

O, ritiene il Collegio che l’attività didattica di un professore universitario non si esaurisca solo nello svolgimento delle lezioni in aula, ma comprenda tutta una serie di attività complementari, tra le quali deve essere necessariamente ricompresa anche la partecipazione alle commissioni d’esame;
ne consegue che la valutazione anche della partecipazione alle commissioni di esame non può considerarsi ultronea rispetto alla attività didattica.

6.7. Sempre con riguardo alla scheda di valutazione della prof.ssa M in relazione alla voce n. 4 (concernente l’attività di “ relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione ”) e alla voce n. 5 (concernente l’“ attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale, di dottorandi ”) delle “ attività didattiche ”, la Commissione esaminatrice, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal Rettore, ha evidenziato di aver effettuato, sia per l’attività didattica della prof.ssa M che per quella della prof.ssa S, una valutazione complessiva, sulla base delle dichiarazioni da queste rese nell’ambito del curriculum .

Nel valutare il profilo curriculare della prof.ssa M, sulla base di quanto da quest’ultima dichiarato, la Commissione esaminatrice ha considerato tra le altre cose, ai fini della voce n. 4, quanto dichiarato dalla prof.ssa M (“ presta assistenza agli studenti anche laureandi, segue le tesi di laurea, partecipa alle commissioni degli esami di laurea ”), e, a fini della voce n. 5, l’attività di assistenza agli studenti e l’attività di organizzazione di incontri di approfondimento con docenti esterni.

Dal momento l’assistenza agli studenti laureandi (in qualità di relatore) è cosa ben diversa dalla ordinaria attività di tutorato e dall’attività di organizzazione di incontri di approfondimento con doventi esterni, non si ravvisa la lamentata duplicazione del punteggio.

6.8. Nell’ambito della “ attività gestionale, organizzativa e di servizio ”, la Commissione, con riguardo alla prof.ssa M, ha ritenuto valutabili in relazione al parametro concernente la “ Partecipazione ad organi di Ateneo e a commissioni dipartimentali ” le seguenti attività: “ Membro Comitato Corso di Laurea magistrale dal 2007, Membro Consiglio Scuola di Giurisprudenza dal 2007. Collabora con attività di Orientamento universitario di Ateneo dal 17 2011. Referente del Dip. per i rapporti con la Biblioteca dal 2010 al 2016. Membro Giunta di Dipartimento dal 2011 al 2016. Membro Comitato etico di Ateneo per la ricerca dal 2013 al 2018. Rappresentante ricercatori in Consiglio di Facoltà nel 2003-2006 ”.

Diversamente da quanto rappresentato dal Rettore nella richiesta di chiarimenti, risultano chiari i titoli valutati dalla Commissione con riguardo alla predetta voce.

6.9. Ribaditi i limiti posti al sindacato giurisdizionale con riguardo alle valutazioni di natura tecnico – discrezionale della p.a. non si ravvisano, in relazione ai profili censurati, nelle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice, vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza che consentano di infirmarne la legittimità.

7.1. Con il secondo motivo, la prof.ssa M deduce: ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto fondate le censure dedotte dalla prof.ssa S in merito alla mancata adesione della Commissione esaminatrice alle richieste del Rettore di integrare i propri atti con diverse valutazioni e motivazioni.

7.2. Con il terzo motivo la prof.ssa M deduce: ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondate anche le censure dedotte nei confronti del Rettore per aver questi approvato gli atti del concorso, nonostante i rilievi precedentemente formulati dallo stesso nei confronti dell’operato della Commissione.

7.3. Le censure relative ai due motivi sono valutate congiuntamente, attenendo a profili connessi.

7.4. Occorre premettere quanto segue.

Con nota del 23 marzo 2021 (prot. 33461), al dichiarato fine di procedere all’accertamento della regolarità formale della procedura selettiva de qua , il Rettore dell’Ateneo ha chiesto alla Commissione esaminatrice alcuni chiarimenti in merito all’attività di valutazione espletata, “ in particolare con riferimento ai parametri attraverso i quali sono stati ripartiti i punteggi attribuiti alle candidate Anna Maria M e A M S relativamente all’attività didattica e all’attività gestionale, organizzativa e di servizio ”.

Ha chiesto per ciascuna candidata di voler evidenziare, sia con riguardo all’attività didattica, che con riguardo alla attività gestionale, organizzativa e di servizio, quali titoli fossero stati valutati e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

Ha evidenziato inoltre che nel verbale n. 3, nel quale era stata individuata la prof.ssa M quale candidata maggiormente qualificata ad assumere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, non sarebbe stata presente “ la valutazione comparativa fra le due candidate in particolare alla luce dei punteggi attribuiti alla candidata vincitrice per l’attività didattica, gestionale e nella prova orale ”.

La predetta richiesta di chiarimenti è stata riscontrata dalla Commissione esaminatrice con nota del 30 marzo 2021 nella quale la predetta Commissione ha rappresentato quanto segue:

- di aver proceduto alla valutazione di ogni parametro valutativo con riguardo “ con riguardo all’attività complessivamente svolta, per ciascuna voce, senza precedere una suddivisione analitica, perché si fa riferimento a tipologie di attività e non a titoli nel senso proprio del termine ”;

- di aver estrapolato “ dalle domande delle candidate le rispettive descrizioni di attività, inserendole in Tabella in modo da comporre il quadro complessivo di ciascuna, e valutandole, in relazione alle voci generali che erano state preventivamente predisposte nel Bando ”;

- con riguardo all’attività didattica frontale della prof.ssa M, “ la valutazione di tale attività, tutta ascrivibile all’attività didattica frontale, in conformità ai criteri adottati dalla Commissione nel verbale nu. 1, deve intendersi come riferita a quella complessivamente svolta ”;

- con riguardo alle voci n. 4 e 5 del verbale n. 2, di aver estrapolate dalla domanda della candidata (prof.ssa M) le dichiarazioni valutabili ai fini dei predetti parametri;

- di aver utilizzato lo stesso criterio di estrapolazione dalla domanda per la valutazione dell’attività didattica della prof.ssa S;

- con riguardo al parametro “ attività gestionale, organizzativa e di servizio ”, di aver indicato nella Tabella le attività valutate, secondo quanto dichiarato dalle candidate;

- con riguardo alla mancata enunciazione di una valutazione comparativa delle due candidate, ha precisato che la prof.ssa M aveva raggiunto una valutazione complessivamente superiore a quella della prof.ssa S, con la conseguenza che l’esito della comparazione era desumibile in re ipsa dal punteggio singolarmente attribuito a ciascuna delle due candidate.

Con successiva nota del 19 aprile 2021 (prot. 44899), il Rettore dell’Ateneo, con riguardo all’attività didattica frontale (voci 1, 4 e 5) invitava la Commissione “a specificare quali titoli e in quale misura siano stati oggetto della valutazione. Invero, ancorché non siano stati assegnati dei sottopunteggi per ciascuna tipologia di attività ricompresa nelle voci innanzi indicate, è opportuno che venga dettagliato quali siano i titoli e le attività, tra quelle indicate dalle due candidate nei rispettivi CV, cui la Commissione ha fatto riferimento per l’assegnazione del punteggio specifico, il cui valore massimo è stato predeterminato. Tale considerazione è valevole anche per la valutazione dell’attività gestionale, organizzativa e di servizio ”.

Con ulteriore nota di riscontro del 4 maggio 2021, la Commissione esaminatrice, nel ribadire quanto precedentemente comunicato, ha evidenziato che il Bando non prevedeva l’attribuzione di sotto-punteggi, con la conseguenza che la valutazione delle candidate era avvenuta sulla base delle dichiarazioni contenute nei curricula delle candidate in relazione alle voci di attività valutabili.

Ha ribadito che la valutazione comparativa “ emerge chiaramente sia dal punteggio complessivo numericamente risultante, sia dall’affermazione essere la vincitrice la candidata “maggiormente qualificata”, sia dal giudizio specifico che le si attribuisce ”.

Con provvedimento del 26 maggio 2021 n. 2358/2021, il Rettore dell’Università degli studi di Milano, “ preso atto delle risposte formulate dalla Commissione in data 30/03/2021 e in data 04/05/2021, di portata esplicativa in ordine alle valutazioni svolte sulle tipologie di attività nel loro complesso, come risultanti dai curricula dei candidati ”, ha decretato “ È accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto per il settore concorsuale 12/H2 Storia del Diritto Medievale e Moderno Settore scientifico-disciplinare IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno (codice 3986), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto ”.

7.5. Tanto premesso, tenuto conto che né il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia né il Bando di concorso prevedevano l’individuazione da parte della Commissione esaminatrice di sotto - punteggi e che i predetti atti non sono stati impugnati dalla prof.ssa S nel ricorso introduttivo del giudizio né nei successivi motivi aggiunti, deve ritenersi immune dalle dedotte censure l’operato della Commissione esaminatrice.

Come sopra evidenziato, la Commissione esaminatrice ha fornito tempestivamente al Rettore i chiarimenti richiesti in ordine ai punteggi attribuiti alle due candidate, sia con riguardo alla “ attività didattica ”, sia con riguardo alla “ attività gestionale, organizzativa e di servizio ”;
alla luce delle delucidazioni esplicative fornite, l’operato della Commissione esaminatrice non si presenta viziato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il fatto che il Rettore abbia poi approvato gli atti della Commissione, da un lato, non costituisce autonomo vizio di legittimità (come ritenuto dal giudice di primo grado), dall’altro, conferma che i rilievi formali inizialmente sollevati dal Rettore sono stati superati o comunque non erano tali da infirmare la legittimità dell’operato della Commissione.

7.6. In conclusione, debbono ritenersi fondati i primi tre motivi dell’appello principale, con la conseguenza che non è necessario procedere all’esame degli altri motivi dedotti (in via subordinata) dall’appellante principale, con i quali erano state formulate le seguenti doglianze:

- Ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso incidentale della prof.ssa M;
Illegittimità del criterio stabilito dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività didattica svolta presso Università straniere, per irragionevolezza e ingiustizia manifesta e della conseguente assegnazione dei punteggi alle candidate.

In estrema sintesi, con il predetto motivo, la prof.ssa M ha riproposto in sostanza il secondo motivo del ricorso incidentale (respinto dal giudice di primo grado), relativo alla dedotta sottovalutazione da parte della Commissione (già in occasione della definizione dei ‘criteri’ di valutazione delle singole ‘voci’) dell’attività di insegnamento svolta in Università all’estero.

- Ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso incidentale della prof.ssa M;
illegittimità dell’art. 5 del Regolamento dell’Università degli studi di Milano per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
conseguente illegittimità dell’art. 11 del bando del Rettore dell’Università degli studi di Milano di indizione della procedura selettiva in questione (decreto del Rettore 4 febbraio 2019, n. 528/2019), dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice e della conseguente assegnazione dei punteggi alle candidate.

Con il predetto motivo, la prof.ssa M ha riproposto nella sostanza il terzo motivo d’impugnazione proposto nel ricorso incidentale (respinto dal T), con il quale era stato contestato l’art. 5 del Regolamento dell’Università di Milano per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (e, di conseguenza, l’art. 11 del bando di indizione della procedura selettiva e i criteri di valutazione determinati dalla Commissione e le assegnazioni dei punteggi ai singoli candidati), lamentandosi la sottovalutazione delle pubblicazioni scientifiche.

Come sopra evidenziato, il quarto e il quinto motivo dell’appello principale sono stati formulati in forma subordinata, per il caso di rigetto dei primi tre motivi d’appello principale, con la conseguenza che il Collegio può prescindere dallo scrutinio della fondatezza degli stessi.

8. Occorre invece procedere all’esame dell’appello incidentale, presentato dalla prof.ssa S.

8.1. Quest’ultima, con il primo motivo, deduce: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito del giudizio di primo grado.

8.2. Il motivo è fondato.

Il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla prof.ssa S nell’ambito del giudizio di primo grado è di tipo non impugnatorio, avendo ad oggetto il decreto rettorale n. 2358/2021 del 26 maggio 2021, già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e censurato sotto profili ulteriori.

O, detto ricorso risulta essere stato notificato a mezzo pec il 26 luglio 2021 e deve considerarsi tempestivo, atteso che il termine di 60 giorni dall’adozione del decreto rettorale, scaduto il 25 luglio 2021 (domenica), deve considerarsi prorogato al giorno successivo non festivo (lunedì 26 luglio 2021), per effetto di quanto disposto dall’art. 52, comma 3, c.p.a.

9. Si rende quindi necessario procedere allo scrutinio dei motivi (aggiunti) non scrutinati dal giudice di primo grado, in quanto ritenuti erroneamente irricevibili, per tardività.

9.1. Con un primo ordine di censure la prof.ssa S deduce: violazione degli artt. 14 e 16 del Bando e dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà intrinseca e carenza di istruttoria.

In estrema sintesi, la prof.ssa S contesta la legittimità dell’operato della Commissione esaminatrice con riguardo alla attribuzione dei punteggi per la voce “ Partecipazione ad organi di Ateneo e a commissione dipartimentali ”, deducendo illogicità e disparità di trattamento.

Innanzitutto, lamenta la mancata valutazione di cinque sue partecipazioni a Commissioni dipartimentali;
si duole inoltre del fatto che sia a lei, che alla prof.ssa M sia stato attribuito un identico punteggio, evidenziando di vantare una “ netta prevalenza numerica ” di partecipazioni a organi e commissioni, oltre che una prevalenza “ dal punto di vista qualitativo ”.

9.2. Le censure sono destituite di fondamento.

Il Collegio rileva che la Commissione esaminatrice ha assegnato alla prof.ssa S per il parametro “ Partecipazione ad organi di Ateneo e a commissione dipartimentali ” il massimo punteggio previsto (ossia, 4 punti), con la conseguenza che la Commissione non le avrebbe potuto assegnare un punteggio più elevato.

Con riguardo alla dedotta disparità di trattamento, in ordine alla assegnazione del medesimo punteggio anche alla prof.ssa M, nel verbale n. 2 del 26 febbraio 2021, la Commissione esaminatrice dà atto di tutta una serie di attività in relazione alle quali deve ritenersi congruo il punteggio assegnato alla prof.ssa M: “ Membro Comitato Corso di Laurea magistrale dal 2007 ”;
Membro Consiglio Scuola di Giurisprudenza dal 2007 ”;
Collabora con attività di Orientamento universitario di Ateneo dal 2011 ”;
Referente del Dip. per i rapporti con la Biblioteca dal 2010 al 2016”;
“Membro Giunta di Dipartimento dal 2011 al 2016
”;
Membro Comitato etico di Ateneo per la ricerca dal 2013 al 2018 ”;
Rappresentante ricercatori in Consiglio di Facoltà 2003 – 2006 ”.

Nella valutazione comparativa dei curricula delle candidate, con riguardo al parametro “ Partecipazione ad organi di Ateneo e a commissione dipartimentali ”, non emergono elementi idonei a far ritenere fondata la lamentata disparità di trattamento, atteso che, da un lato, alla prof.ssa S è stato attribuito il massimo punteggio previsto per il predetto parametro e, dall’altro, i titoli allegati dalla prof.ssa M non si presentano inconferenti rispetto al parametro né sovrastimati nella loro valenza accademica.

10.1. Con un secondo ordine di censure, per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo aggiunto, la prof.ssa S ripropone il secondo motivo aggiunto, relativo alla dedotta illegittimità (per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta) del criterio di valutazione dell’attività didattica nella voce n. 1 nella parte in cui attribuisce rilievo all’“ attività didattica frontale (…) nelle scuole di specializzazione per almeno n. 30 ore (per anno )”.

In estrema sintesi, la prof.ssa S si duole del fatto che la valutazione dell’attività didattica nelle scuole di specializzazione sia stata limitata dalla Commissione solo all’attività di insegnamento svolta per un ammontare annuo superiore alle trenta ore.

In particolare, evidenzia che in tal modo non le è stato valutato l’insegnamento tenuto, per due annualità, in una Scuola per le professioni legali, per un impegno di sei ore per ciascun anno accademico;
sostiene che la soglia di valutazione individuata dalla Commissione sia eccessivamente elevata, in considerazione dell’ordinamento di queste Scuole, che contemplerebbe per ciascun insegnamento un numero di 23 ore all’anno, inferiore alle 30 ore considerate rilevanti dalla Commissione esaminatrice: la valutazione sarebbe perciò incoerente con l’assetto ordinamentale delle predette Scuole.

10.2. Occorre premettere che le Scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate dal d.m. 21 dicembre 1999, n. 537 (“ Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali ”), presentano caratteristiche peculiari rispetto alle altre attività universitarie: esse hanno come obiettivo formativo quello di preparare i laureati in giurisprudenza ai fini dell’accesso alle professioni legali (art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398).

Il d.m. 537/1999 non fissa un numero minimo di ore per ciascun insegnamento: la distribuzione delle ore di insegnamento fra le diverse materie è demandata al Consiglio direttivo di ciascuna Scuola, cui è demandata la programmazione delle attività didattiche (art. 5, comma 6, del d.m. n. 537/1999).

10.3. Tanto premesso, le censure si rivelano prive di fondamento, in quanto, da un lato, non è manifestamente illogico che la Commissione abbia ritenuto di fissare, ai fini della valutazione del relativo titolo, una soglia minima per la valutazione dell’attività di insegnamento nelle predette scuole di formazione, dall’altro, l’esperienza di insegnamento maturata dalla prof.ssa S nelle predette scuole (sei ore in ciascuno dei due anni accademici indicati nel curriculum ) è comunque inferiore a quella che, secondo la stessa prospettazione della appellante incidentale, costituisce l’ammontare annuo delle ore (23 ore) previsto a livello ordinamentale per ciascun insegnamento.

11.1. Con altro ordine di censure, la prof.ssa S contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla prof.ssa M (ossia quello relativo alla valutazione dell’attività didattica).

In sintesi, la prof.ssa S sostiene che il primo motivo di ricorso incidentale accolto dal T si sarebbe basato su un erroneo conteggio delle ore di insegnamento della prof.ssa M.

Evidenzia che la prof.ssa M ha tenuto nell’Università Bocconi anche corsi ‘paralleli’: per questo motivo le sue ore di insegnamento avrebbero dovuto essere conteggiate soltanto in misura pari al 50%.

Inoltre negli stessi corsi avrebbe insegnato “ sistematicamente ” anche la dr.ssa S;
di conseguenza, il ‘monte ore’ di didattica frontale della prof.ssa M avrebbe dovuto essere ulteriormente abbattuto. Ancora, la Commissione avrebbe commesso un errore nel conteggio delle ore di insegnamento della prof.ssa S: con la correzione di tale errore e per effetto delle decurtazioni prospettate delle attività didattiche della prof.ssa M, la prof.ssa S avrebbe totalizzato un maggior monte-ore.

Infine, l’attività didattica della prof.ssa S avrebbe caratterizzato meglio l’insegnamento nel settore “Storia del diritto medioevale e moderno” oggetto della procedura selettiva de qua .

11.2. Le censure sono destituite di fondamento.

La circostanza secondo la quale la prof.ssa M abbia tenuto due corsi paralleli non è elemento sufficiente a ritenere che le lezioni in entrambe i corsi non costituiscano a tutti gli effetti “ attività didattica frontale ”;
è da respingere quindi la tesi secondo la quale dette lezioni avrebbero dovuto essere computate in forma dimidiata.

La circostanza secondo la quale la dr.ssa S abbia “ sistematicamente ” sostituito la prof.ssa M nello svolgimento dei corsi è circostanza non comprovata adeguatamente e recisamente contestata dalla interessata (vedasi allegato 4 depositato dalla prof.ssa M in data 19 ottobre 2022).

Infine, la tesi secondo cui l’attività didattica della prof.ssa S sarebbe meglio corrispondente al settore “Storia medioevale e moderna”, cui inerisce la procedura selettiva, esula dall’ambito della valutazione della legittimità degli atti impugnati, concernendo valutazioni di merito della Amministrazione.

12.1. Con un’altra serie di censure, la prof.ssa S contesta inoltre la sentenza del T anche nella parte in cui ha disposto l’annullamento degli atti concorsuali “a partire dalla valutazione delle candidate da parte della Commissione”. La prof.ssa S sostiene che tale annullamento avrebbe dovuto essere disposto facendo salve alcune valutazioni che non erano state oggetto di specifiche doglianza, come la prova orale svolta a conclusione delle operazioni (prova orale nella quale la prof.ssa S aveva conseguito un punteggio molto elevato).

12.2. Le censure dedotte a riguardo sono inammissibili;
la fondatezza dei tre motivi dell’appello principale non consente infatti di valutare le doglianze dedotte dalla prof.ssa S con riguardo egli effetti della pronuncia di annullamento disposta dal giudice di primo grado.

13. La prof.ssa S ha quindi riproposto i motivi di censura assorbiti o comunque non scrutinati dal giudice di prime cure.

13.1. Riproposizione delle censure non esaminate contenute nel primo motivo del ricorso introduttivo: violazione dell’art. 16 del Bando e dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà intrinseca e carenza di istruttoria.

In sintesi, la prof.ssa S si duole del fatto che alcune attività della prof.ssa M siano state illegittimamente annoverate nella voce n. 4 relativa all’attività di relatore di tesi di laurea. L’inclusione di tali attività, estranee, nella voce n. 4 in parola, come lamentato nel primo motivo del ricorso introduttivo, violerebbe i criteri dettati dalla Commissione e ne frustrerebbe il significato e la funzione.

13.2. Oltre a ciò, la prof.ssa S con riguardo alla voce “ Presidenza o direzione di organi di Ateneo ” (in relazione alla quale le sono stati attribuiti punti 4 su 6) si duole della mancata valutazione del ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative e compiti didattici extracurricolari nel Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018.

13.3. Le censure sono generiche e/o infondate.

Con riguardo alla voce n. 4, relativa all’attività di “ Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione ”, la Commissione ha attribuito alla prof.ssa M punti 3, a fronte di una cospicua attività;
alla prof.ssa S sono stati assegnati punti 4 (ossia il massimo punteggio previsto). Le doglianze si rivelano inammissibili, non individuandosi le ragioni per le quali alla prof.ssa M avrebbe dovuto, pur a fronte di una consistente attività ricavabile dal curriculum, essere attribuito un punteggio più basso.

Con riguardo alla mancata valutazione nell’ambito della voce “Presidenza o direzione di organi di Ateneo ” (in relazione alla quale le sono stati attribuiti punti 4 su 6) del ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative e compiti didattici extracurricolari nel Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto in due anni accademici (2016-2017 e 2017-2018), l’incarico in questione non è sussumibile nella categoria degli incarichi di “Presidenza o alla direzione di organi di Ateneo”, essendo un incarico interno al Dipartimento.

14.1. Riproposizione delle censure non esaminate contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo: eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità sotto altro profilo. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.

La prof.ssa S ripropone le censure dedotte nel secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, relative alla dedotta illegittimità dei criteri di valutazione, in quanto generici e, quindi, inidonei a consentire una trasparente, imparziale e sufficientemente motivata valutazione dei curricula dei candidati.

14.2. Le censure sono inammissibili e/o infondate.

L’art. 10 del Bando di concorso stabiliva: “ Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità al D.M. 4 agosto 2011 e agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”.

Non avendo impugnato il Bando di concorso né il Regolamento di Ateneo, la prof.ssa S non può dolersi della genericità dei parametri di valutazione.

Oltre a ciò, come sopra evidenziato, né il Bando di concorso né il Regolamento di Ateneo prevedevano la fissazione da parte della Commissione esaminatrice di sotto-punteggi in relazione ai parametri individuati, con la conseguenza che le doglianze formulate a riguardo dalla appellante incidentale si rivelano inammissibili e infondate.

15.1. Riproposizione del terzo motivo del ricorso introduttivo: violazione dell’art. 16, co. 8 del Bando e dell’art. 3 della L. 241/1990 sotto altro profilo.

Dopo aver richiamato l’art. 16 comma 8 del Bando di concorso (“ Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a ricoprire il posto o i posti oggetto della procedura ”), l’appellante incidentale si duole della mancata enunciazione dei motivi a sostegno dell’individuazione della prof.ssa M come “candidata maggiormente qualificata a ricoprire il posto oggetto della procedura”.

15.2. Anche questa censura non può essere condivisa.

Nella relazione finale, la Commissione esaminatrice dopo aver dato atto dei punteggi complessivi conseguiti dalle due candidate (prof.ssa M: punti 80,50;
prof.ssa S: punti 78), ha individuato all’unanimità la prof.ssa M come candidata maggiormente qualificata: “ per l’apprezzabile qualità ed originalità complessiva dei lavori scientifici presentati, per la cospicua attività di ricerca, didattica e gestionale, per la buona prova orale ”.

La sintetica motivazione del giudizio conclusivo e i punteggi assegnati in relazione ai diversi parametri alle due candidate danno sufficientemente conto delle ragioni per le quali la Commissione esaminatrice ha ritenuto di individuare la prof.ssa M quale candidata maggiormente qualificata a ricoprire l’incarico de quo .

16.1. Riproposizione del quinto motivo del ricorso introduttivo: violazione dell’art. 17, co. 1 e 2 del Bando.

Dopo aver richiamato l’art. 17, co. 1 e 2, del Bando, che prevedeva che la Commissione concludesse i propri lavori entro tre mesi dall’emanazione del decreto rettorale di nomina (termine suscettibile di proroga per una sola volta e per non più di due mesi), l’appellante incidentale si duole del fatto che i lavori della Commissione, escluso il periodo di sospensione, siano durati 172 giorni (dalla nomina del 18 luglio 2019 sino alla sospensione del 31 ottobre 2019 e, poi, dalla riattivazione del concorso in data 1° gennaio 2021 sino alla relazione finale del 9 marzo 2021), ossia ben oltre non solo il termine ordinario di tre mesi (art. 17, co. 1 del Bando), ma anche oltre il termine complessivo di cinque mesi previsto in caso di proroga ai sensi dell’art. 17, co. 2 del Bando (proroga, peraltro, non intervenuta).

A suo giudizio, il Rettore avrebbe dovuto sciogliere la Commissione e nominarne una nuova, per superamento dei termini previsti dal Bando.

16.2. Le considerazioni in punto di fatto allegate dalla parte appellante (incidentale) non sono idonee a fare derivare sul piano giuridico le conseguenze invocate.

Il fatto che i lavori della Commissione siano stati ultimati oltre il termine di tre mesi previsto dal Bando di concorso non è sufficiente ad infirmare la legittimità degli atti impugnati;
in assenza di una specifica previsione a riguardo, il decorso del termine per provvedere non determina una consumazione del potere da parte della Amministrazione procedente.

17. In conclusione, sono da accogliere i primi tre motivi dell’appello principale, mentre l’appello incidentale va accolto solo con riguardo alla declaratoria di irricevibilità (per tardività) del ricorso per motivi aggiunti;
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado, proposto dalla prof.ssa S, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere integralmente respinto.

18. La particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dedotte in giudizio giustifica nondimeno l’equa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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