Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-08-31, n. 201603764
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Pubblicato il 31/08/2016
N. 03764/2016REG.PROV.COLL.
N. 05927/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5927 del 2014, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Laria C.F. LRARMR59S56D364X, con domicilio eletto presso Elisabetta Alessandra in Roma, Via Stefano Longanesi 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Pedullù Gaetano, Vitale Luisa, Primavera Anna, Primavera Margherita, Carioti Antonio, Sanzo Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Demetrio Verbaro C.F. VRBDTR65S29C352F, con domicilio eletto presso Giuseppe (Studio Labate) Cosco in Roma, viale Giuseppe Mazzini 88;
Alfonso Costanza, Nicola Antonio Cutuli, Tiziana Furlano, Aldo Trecroci, Simona Blandino, Renato Daniele, Maria Gramendola, Pasqualina Servelli, Antonella Bozzo, Antonella Calvo, Antonio Caligiuri, Giuseppe Cavallo, Licia Marozzo, Anna Maria Rotella, Marcella Crudo, Amelia Roberto, Giuseppe Cavallo, Susanna Mustari, Teresa Agosto, Filomena Rita Folino, Simona Sansosti, Gemma Faraco, Maria Fontana Ardito, Rosa Audia, Ersilia Siciliano, Rosa Maria Paola Ferraro, Francesco Talarico, Anna Liporace, Maria Curti, Giuseppe Francesc Mantuano, Licia Marozzo, Rosanna Perri, Giuliana Cicero, Anna Maria Di Cianni, Giovanna Caratozzolo, Maria Pia D'Andrea, Fabio Grimaldi, Marietta Iusi, Rosalba Antonella Zurzolo, Renato Daniele, Ferdinando Rotolo, Antonella Borrello, Eva Raffaella Maria Nocolo', Annamaria Cama, Maria Rosa Monterosso, Sonia Barberi, Simona Sapone, Adriana Labate, Laura Laurendi, Rosanna Rizzo, Andrea Codispoti, Raffaele Vincenzo Micelotta non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 01205/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Gaetano Pedulla' e di L V e di A P e di M P e di A C e di V S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. R G e uditi per le parti gli avvocati Freni per delega di Laria, dello Stato Caselli, e Gualtieri per delega di Verbaro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. C M, professore di ruolo in matematica e fisica, ha proposto, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Catanzaro, ricorso e successivo atto di motivi aggiunti per l’annullamento della graduatoria finale del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, e per gli istituti educativi, pubblicata in data 10 luglio 2012, che individuava 98 concorrenti vincitori su 108 posti messi a concorso.
2. Con decreto presidenziale del 19 ottobre 2012, veniva disposta dinnanzi al T.a.r. l’integrazione del contraddittorio in ordine al ricorso introduttivo, nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami e assegnando il termine di giorni 60, decorrente dalla comunicazione del decreto presidenziale.
3. Con ordinanza presidenziale del 20 novembre 2012, veniva ulteriormente disposta l’integrazione del contraddittorio in ordine al ricorso per motivi aggiunti, autorizzando la notifica per pubblici proclami ed assegnando il termine di 40 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento presidenziale.
4. Con sentenza n. 1205 del 2013, il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, ha dichiarato il suddetto ricorso improcedibile, per il mancato rispetto delle modalità previste dall’articolo 150 c.p.c. in relazione alla notificazione per pubblici proclami, nonché dei termini perentori assegnati per l’integrazione del contraddittorio.
5. Avverso la sentenza del T.a.r. il professore C M ha proposto appello, con contestuale riproposizione dei motivi e delle eccezioni sollevati nel ricorso di primo grado e nell’atto di motivi aggiunti e non esaminati dal giudice di prime cure.
6. La sentenza di primo grado è stata, in particolare, censurata sotto i seguenti profili:
6.1) Difetto di motivazione ed illogicità per errato convincimento circa la sussistenza di controinteressati in senso tecnico anche per quelle censure che, se ritenute fondate, avrebbero determinato solamente l’annullamento della prova orale del solo ricorrente ed il diritto al suo rinnovo della stessa.
6.2) Difetto di motivazione per omesso pronunciamento sulla eccezione di nullità, ex articolo 156, comma secondo, c.p.c., dei provvedimenti presidenziali di autorizzazione alla integrazione del contradditorio, con conseguente violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 276, comma secondo, c.p.c., per come richiamato dall’art. 76, comma quarto, c.p.a. .
6.3) Erroneità nella ricostruzione dei tempi e delle modalità con cui è stata effettuata l’integrazione del contraddittorio in relazione al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti.
6.4) Erroneità nell’accertamento del giorno di decorrenza del termine per l’integrazione del contradditorio.
6.5) Erroneo convincimento circa l’applicabilità dell’articolo 150 c.p.c. al procedimento di notifica per pubblici proclami nell’ambito del processo amministrativo.
6.6) Difetto di motivazione per omessa considerazione del fatto che il Presidente del T.a.r. ha autorizzato ad effettuare l’integrazione del contraddittorio con “ogni mezzo idoneo” ex art. 151 c.p.c. ed ex art. 52 c.p.a. .
6.7) Errato convincimento circa la presunta avvenuta violazione dei termini per l’adempimento istruttorio dell’integrazione del contraddittorio.
6.8) Errato convincimento circa il mancato rispetto del termine per il deposito della prova dell’avventura integrazione del contraddittorio.
6.9) Difetto di motivazione per sussistenza dei presupposti per la concessione dell’errore scusabile e per la conseguente rimessione nei termini.
6.10) Illegittimità e/o nullità e/o abnormità dei provvedimenti presidenziali autorizzativi all’integrazione del contraddittorio, in quanto profili che ridondano in motivi di censura della sentenza appellata.
7. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nonché alcuni controinteressati nel giudizio di primo grado: G P, L V, A P, M P, A C e V S.
8. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2016, l’appello è stato trattenuto in decisione.
9. L’appello non merita accoglimento.
10. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui devono considerarsi controinteressati al ricorso i soggetti, individuati o facilmente individuabili nel provvedimento impugnato, che potrebbero subire un pregiudizio in caso di accoglimento del proposto gravame e di conseguente annullamento degli atti impugnati ( v. Cons. St., Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 15 ) e, per quanto riguarda in particolare le procedure concorsuali, i soggetti sulla cui posizione in graduatoria l’accoglimento del ricorso sia in grado di incidere negativamente (Cons. St., Sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2936).
Ne consegue che tutti coloro che sono risultati idonei a seguito di procedura concorsuale sono titolari di un interesse qualificato non solo al mantenimento della valutazione di idoneità, ma anche alla conservazione dello specifico posto conquistato in graduatoria.
Non può condividersi, pertanto, la censura secondo cui è da escludere la sussistenza di controinteressati in senso tecnico in relazione alla ripetizione della sola prova orale, atteso che una sua eventuale modifica ovvero ripetizione è idonea a tradursi direttamente in una modifica della graduatoria finale.
12. Infondati sono anche i motivi di appello concernenti le modalità di effettuazione della notifica per pubblici proclami nel processo amministrativo (motivi appello n. 5,7,8).
Il T.a.r. Catanzaro ha affermato che, alla luce della formulazione dell’art. 41 del codice del processo amministrativo (che ha riproposto, con alcune modifiche, il testo dell’art. 16 del R.D. 17.8.1907, n. 642), le modalità da seguire per la notificazione per pubblici proclami sono – come per il passato – quelle indicate dall’art. 150 del codice di procedura civile.
Il Collegio ritiene condivisibile tale affermazione, atteso che il codice del processo amministrativo ha previsto l’istituto della notifica per pubblici proclami, senza, tuttavia, specificarne le modalità, la cui definizione resta affidata volta per volta al presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa.
In mancanza di specifiche indicazioni da parte del giudice che ordina l’integrazione del contraddittorio, deve ritenersi senz’altro applicabile, in forza c.d. “rinvio esterno” di cui all’art. 39 comma 2, c.p.a., la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
A tal riguardo va evidenziato che ai sensi dell’articolo 150 c.p.c. la notificazione per pubblici proclami si perfeziona mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e con l’inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
E’ altresì previsto che la notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
13. Da quanto detto deriva che la notifica per pubblici proclami può ritenersi perfezionata soltanto mediante il rispetto del suddetto iter procedimentale e con la prova del deposito della documentazione ad essa relativa nella Segreteria del giudice che ha ordinato l’incombente, con la conseguenza che l’omissione di tale ultimo adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso (in questi termini cdfr. Cons. St., Sez. IV, n. 3759 del 2008).
14. Sono, di conseguenza, da respingere anche le censure sollevate ai numeri 7) e 8) dell’appello, atteso che il termine fissato dal giudice per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami comprendeva senz’altro anche il deposito della prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, fornita solo in data 21 gennaio 2013 e dunque palesemente oltre i termini assegnati.
15. Sulla base di quanto sopra affermato deve escludersi che i provvedimenti presidenziali di autorizzazione della notifica per pubblici proclami siano indeterminati o indeterminabili nel loro contenuto prescrittivo, atteso il rinvio alla normativa corrispondente per gli atti giudiziari in materia civile per quanto non specificamente ordinato.
16. Non può, inoltre, condividersi la censura concernente la presunta violazione del principio generale di effettività della tutela e di legittima instaurazione del contraddittorio in relazione ai termini assegnati dal giudice.
Si rileva in proposito che l’udienza di discussione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal professore C M, originariamente fissata per l’8 marzo 2012, è stata poi differita al 22 novembre 2013, in modo da assicurare la possibilità del legittimo esercizio dei diritti di difesa e di partecipazione processuale a tutte le parti in causa. Quanto detto è ulteriormente dimostrato dal fatto che l’odierno appellante (in vista dell’effettiva udienza di merito) ha depositato memoria conclusionale – ex art. 73, c. 1, c.p.a. – in data 22 ottobre 2013, replicando regolarmente alle argomentazioni ed eccezioni sollevate dalle controparti.
17. Infondato è anche il terzo motivo di appello, con il quale il ricorrente lamenta presunti errori nella ricostruzione in fatto, operata dai giudici di primo grado, relativa all’effettuazione della notificazione per pubblici proclami.
Per quanto concerne, in primo luogo, l’asserzione dell’appellante secondo cui la pubblicazione dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sarebbe avvenuta in data 11 dicembre 2012, risulta smentita da quanto dallo stesso affermato nel corso del giudizio di primo grado. Risulta, infatti, dalla memoria conclusionale – ex art. 73 c. 1 c.p.c. – del Sig. M C, depositata in data 5 febbraio 2013, la conferma che la pubblicazione dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è avvenuta in data 6 dicembre 2012, conformemente a quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata.
18. Il ricorrente deduce poi, nei motivi di appello n. 3 e n. 6, che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che il Presidente ha autorizzato la notifica con qualunque mezzo idoneo ex art. 52 c.p.a. ed ex art. 151 c.p.c, oltre che per mezzo di pubblici proclami.
La deduzione non ha, tuttavia pregio, in quanto non incide sulla valutazione finale compiuta dal T.a.r. circa il mancato rispetto dei termini prescritti dal tribunale, poiché, se è vero che il giudice ha autorizzato in astratto diverse modalità di notifica, è stato l’odierno appellante ad optare per la notificazione per pubblici proclami, sicché una volta operata tale scelta, avrebbe dovuto effettuare l’integrazione del contraddittorio conformemente ai termini e alle modalità fissate.
19. Le stesse considerazioni valgono con riferimento all’integrazione del contraddittorio relativa all’atto di motivi aggiunti, sicché non ha rilievo essenziale l’effettiva data di deposito dello stesso.
20. L’appellante si duole, inoltre, della mancata comunicazione del decreto n. 3071/2012 e dell’ordinanza n. 3265/2012, concernenti rispettivamente l’ordine di integrazione del contraddittorio per il ricorso introduttivo e l’ordine di integrazione del contraddittorio per l’atto di motivi aggiunti.
Deve, tuttavia, rilevarsi che tale assunto è contraddetto dalla circostanza che, nel corso del giudizio di primo grado (memoria conclusionale – ex art. 73, c. 1, c.p.a. – , depositata in data 5 febbraio 2013), il medesimo odierno appellante ha espressamente confermato l’avvenuta comunicazione dei provvedimenti de quibus, nonché l’esattezza dei rispettivi dati temporali.
21. Quanto finora detto permette altresì di escludere che nel caso di specie ricorra un’ipotesi di errore scusabile, in quanto nel caso oggetto del presente giudizio il mancato rispetto delle modalità e dei termini ritualmente prescritti per la notifica per pubblici proclami ex articolo 150 c.p.c. .è dipeso esclusivamente dalla negligenza dell’odierna parte appellante
22. Alla luce delle suddette considerazioni il Collegio rigetta l’appello e per l’effetto conferma la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti contenuta nella sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000 a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, considerata l’identità delle posizioni processuali e delle difese svolte, in complessivi € 600 per ciascuno dei controinteressati costituitisi nel giudizio di appello.