Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-18, n. 201005876

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-18, n. 201005876
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005876
Data del deposito : 18 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02966/2006 REG.RIC.

N. 05876/2010 REG.DEC.

N. 02966/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2966 del 2006, proposto da P A, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Michele Mercati, 51;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca- Provveditorato agli Studi di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Voto Daniela n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 00687/2006, resa tra le parti, concernente PROVA D'ESAME CONCORSO MAGISTRALE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca- Provveditorato agli Studi di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Consigliere di Stato M M e uditi per le parti l'avvocato D'Angiolella e l’avvocato dello stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sig.ra Autilia Pellegrini, con ricorso n. 1321 del 2000 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento: del giudizio di annullamento della prova d’esame sostenuta dalla ricorrente in occasione del concorso magistrale di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1999;
del bando di concorso e della relativa graduatoria nella parte in cui, non riportando il nominativo della ricorrente, la esclude dal concorso in oggetto.

2. Il Tribunale regionale, con sentenza n. 687 del 2006, ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. All’udienza del 6 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado:

-si richiama che la ricorrente, non avendo avuto notizia dell’esito della sua partecipazione al concorso magistrale di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1999, a seguito di istanza era venuta a conoscenza che il suo elaborato, dapprima valutato sufficiente (in data 15 febbraio 2000), era stato annullato in data 12 maggio 2000 “perché riscontrato identico per le parti sottolineate in blu, al testo dei Nuovi programmi 85-Educazione al suono e alla musica” e che, a seguito di ordinanze istruttorie, era stato depositato in giudizio dall’Amministrazione un estratto del d.P.R. n. 104 del 1985 (“Approvazione del nuovi programmi didattici per la scuola primaria”) relativo all’educazione al suono e alla musica;

-si afferma quindi che non sussistono i vizi asseriti: a) di violazione del principio dell’anonimato, di cui all’articolo 14, comma 6, del d.P.R. n. 487 del 1994 (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), non essendo stato fornito alcun elemento di prova sul momento dell’apertura della busta contenente le generalità del candidato;
b) né di violazione dei principi del giusto procedimento e di difetto di motivazione, per la mancata comunicazione alla candidata della sua esclusione e la non indicazione analitica delle pagine copiate, poiché tutti i candidati vengono a conoscenza dello svolgimento del procedimento concorsuale con la pubblicazione delle graduatorie, risultando a tutela della riservatezza e della dignità della ricorrente la non pubblicazione della causa di esclusione;
c) emergendo, infine, dal deposito del programma didattico e dell’elaborato della ricorrente la dimostrazione della fondatezza dell’annullamento della prova.

2. Nell’appello si afferma che la sentenza impugnata, limitandosi ad asserire la formale regolarità dell’azione della commissione giudicatrice, non si è pronunciata sulla censura di violazione del principio dell’anonimato, che è invece evidente poiché nella specie l’esito delle prove è stato conosciuto prima di procedere al loro nuovo esame, così come non si è pronunciata sulla mancata comunicazione della decisione di annullamento della prova, che avrebbe dovuto, invece, essere comunicata alla ricorrente in quanto provvedimento di secondo grado incidente negativamente sulla sua sfera giuridica.

3. Le censure sono infondate.

Infatti:

-non è stata fornita dalla ricorrente alcuna prova sulla violazione del principio dell’anonimato per effetto della verifica del suo elaborato;
si osserva anzi che nessuna contestazione è stata dedotta su quanto in particolare affermato nella sua responsabilità dal competente dirigente scolastico del Provveditorato agli Studi di Salerno nella relazione (prot. n. 556 del 24.3.2001), depositata in primo grado dall’Avvocatura distrettuale il 14 ottobre 2005, in cui si afferma che “l’annullamento della prova, disposto dalla Commissione il 12.5.2000, è avvenuto prima dell’apertura della busta contenente i dati anagrafici del candidato”, soggiungendo anche che la verifica di cui si tratta era stata svolta da tutte le commissioni su tutti gli elaborati di tutti i candidati, perché “con il procedere delle correzioni, venivano riscontrati sempre più casi di elaborati copiati da testi vari”;

-l’annullamento della prova durante lo svolgimento della procedura concorsuale non può essere equiparato ad un provvedimento di secondo grado, avente ad oggetto un provvedimento già adottato, ma quale esercizio della funzione propria della commissione di verifica della preparazione dei candidati, che sfocia nella fase conclusiva del procedimento costituita dalla formazione ed approvazione della graduatoria, essendo correlato a ciò il principio consolidato in giurisprudenza, per il quale l’interesse a ricorrere (salvo i casi in cui si conculchi la stessa possibilità di concorrere) sorge al momento della conclusione del procedimento concorsuale, cioè con l’approvazione della graduatoria, potendosi da quel momento eccepire asseriti vizi nello svolgimento del procedimento stesso in relazione all’esclusione dalla graduatoria o alla collocazione nel suo ambito.

4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve perciò essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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