Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-10, n. 202309648
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 09648/2023REG.PROV.COLL.
N. 02765/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2765 del 2021, proposto da M.S. di T M e L S S.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S D P, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Modena in Roma, via Monte delle Gioie n. 24;
contro
il Comune di Cantù, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G F F, F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G F F in Roma, via di Ripetta 142;
nei confronti
delle società Frata s.a.s. di Tagliabue Adolfo e C. Agrileasing, in persona dei rispettivi rappresentati legali
pro tempore,
non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Seconda) n. 01485/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantù;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società M.S. di T M e L S s.n.c. - esercente attività di lavorazione artigianale e commercio del legno sul mappale 23536 del catasto in comune di Cantù, di cui si dichiara in parte proprietaria – proponeva ricorso al TAR della Lombardia, sede di Milano, per ottenere l’annullamento del permesso di costruire prot. n. 37753 del 29 luglio 2019 con cui il Comune lombardo ha accertato la conformità dei lavori e l’ampliamento in variante, rispetto al permesso di costruire, intestato alla società Frata sas, n. 81 del 9 aprile 2018 del fabbricato insistente sui mappali 23536 e 25547 (confinanti).
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) la Frata s.a.s. otteneva dal Comune di Cantù il permesso di costruire n. 81 del 9 aprile 2018 per costruire un nuovo edificio di tre piani fuori terra sul mappale 25547;
b) il progetto, tuttavia, ometteva di rappresentare (e la società Frata ometteva di dichiarare) che: i) nel tratto di congiunzione tra i due edifici, esisteva una griglia di aereazione, corrente lungo parte del perimetro dell’edificio insistente sul mappale 23536; ii) la griglia risultava posizionata a una altezza di mt 6 rispetto al piano di calpestio della proprietà della ricorrente; iii) la stessa interessava uno spazio largo 120 cm che “deve rimanere libero da terra a cielo anche al fine di garantire la funzione di aereazione e antincendio; iv) l’edificazione avanzava sino a coprire la griglia di aereazione e antincendio del fabbricato insistente sul mappale 23536;
c) a seguito di instaurazione del ricorso ex articolo 700 c.p.c. da parte della odierna appellante e di apposito sopralluogo, effettuato il 21 febbraio 2019, il Comune di Cantù accertava la presenza della griglia non indicata negli atti e documenti di cui alla richiesta del titolo n. 81/2018 e sospendeva, pertanto, i lavori con ordinanza del 20 maggio 2019;
d) in data 30 maggio 2019 la società Frata presentava, in “qualità di proprietaria” degli immobili ai mappali 23536 e 25547, richiesta:
- per accertamento di conformità, al fine di ottenere il permesso di costruire per opere realizzate in difformità;
- per “ampliamento di fabbricato produttivo in variante”;
e) il relativo progetto, questa volta, rappresentava la griglia, originariamente non indicata, e posizionava il nuovo immobile a una distanza di mt. 2,08 da quello esistente;
f) il Comune rilasciava il permesso in variante con il contestato provvedimento n. 37753 del 29 luglio 2019;
g) in particolare, con ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, la società M.S. di T M e L S s.n.c. impugnava il titolo edilizio deducendo otto motivi di gravame con cui contestava la violazione delle distanze sotto vari profili (civili e amministrativi: art. 9, d.m. n. 1444/1968; art. 36, d.p.r. n. 380/2001; artt. 6.1.1, 6.1.3, 6.1.5, 8.1.8 del Piano delle regole del P.G.T. del comune di Cantù; artt. 840, 873, 1102, 117 c.c.), nonché vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e sviamento dalla causa tipica oltre che di violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 36 del d.p.r. n. 380/2001;
h) si costituiva il comune di Cantù, per resistere, deducendo l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso per tardività, dovendosi far risalire i relativi profili di lesività all’epoca del rilascio del primo titolo edilizio (n. 81/2018).
3. Il T.a.r., con la gravata pronunzia n. 1485 del 31 luglio 2020:
- dichiarava inammissibili i motivi I e II (distanza di dieci metri tra pareti finestrate: motivo I; distanza minima assoluta di mt 8- mt 15 prevista dal PGT del Comune di Cantù: motivo II), sul presupposto che il permesso di costruire n. 81/2018 non sarebbe a riguardo integralmente sostituito dal nuovo titolo (n. 37753 del 29 luglio 2019) in quanto l’assetto delle distanze tra edifici antistanti sarebbe regolato dal primo titolo edilizio non tempestivamente impugnato;
- accoglieva i motivi III e V: il nuovo edificio deve rispettare la distanza di metri tre dall’edificio esistente sul mappale 23536 (motivo III); le travi e la copertura di collegamento sono illegittime in assenza della delibera condominiale ad intervenire su un bene comune come i muri perimetrali (motivo V);
- respingeva il motivo IV (violazione del diritto di proprietà per indebita compromissione della colonna d’aria che si eleva dal camminamento sino al cielo - art. 840 c.c.; violazione della distanza tra il camminamento e il nuovo edificio essendo la distanza tra gli stessi inferiore a mt 5 (art. 8.1.8 Piano delle Regole), in ragione sia della “portata della previsione di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001”, sia della insussistenza di “una indebita compressione del diritto della ricorrente a cui l’ordinamento assegna specifici rimedi civilistici conseguenti all’accertamento della portata del proprio diritto di proprietà”;
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