Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-10, n. 202304717

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-10, n. 202304717
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304717
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2023

N. 04717/2023REG.PROV.COLL.

N. 08039/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8039 del 2021, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivana Musio e Ruggiero Musio, con domicilio eletto presso lo studio legale Musio – Pascale in Roma, via Badoero, n. 67 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’università e della ricerca, l’Anvur - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



nei confronti

il dott. -OMISSIS-, non costituito in giudizio



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, pubblicata in data 3 marzo 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Anvur - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il Cons. Brunella Bruno e udito per la parte appellante l’avvocato Antonio Musio per delega dell’avvocato Ruggiero Musio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale il competente TAR per il Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il giudizio della sua non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 12/E2, diritto comparato, espresso dalla commissione.

1.1. L’adito TAR, con la sentenza impugnata ha ritenuto infondate le censure dedotte, sulla base dell’adeguatezza della valutazione espressa dalla commissione, della esclusione possibilità di riconnettere rilievo sia alla sovrapposizione oraria delle attività compiute dall’organo collegiale tecnico in diversa composizione sia alle contestazioni concernenti la nomina del presidente e del segretario, nonché della legittimità del giudizio come formulato relativamente al profilo scientifico dell’odierno appellante, procedendo, altresì, all’assorbimento delle ulteriori censure articolate in ricorso.

2. L’appellante critica la sentenza impugnata in quanto il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato la sussistenza di una contraddittorietà intrinseca dei verbali relativi alla valutazione negativa espressa nei suoi confronti, incidente – in tesi – sulla regolarità dei lavori della commissione e sulla trasparenza della procedura, contestando, altresì, l’apprezzamento svolto dal primo giudice in relazione alle ulteriori deduzioni formulate con il ricorso originario, con riproposizione anche della censura concernente il mancato possesso dei titoli necessari relativamente ad uno dei commissari.

3. Le amministrazioni appellate si sono costituite solo formalmente nel presente giudizio.

4. All’udienza pubblica del 7 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio rileva preliminarmente che l’appellante non ha prodotto in giudizio, entro il termine perentorio di trenta giorni dal perfezionamento della notificazione dell’appello, la sentenza impugnata, dovendosi evidenziare che la previsione recata dall’art. 94, comma 1 c.p.a. continua ad essere vigente anche in regime di processo amministrativo telematico (PAT), costituendo una norma imperativa e inderogabile (cfr., ex multis , CGARS, n. 94 del 2023), con la conseguenza che il mancato adempimento di tale onere determina l’inammissibilità del

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