Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-04-20, n. 201501989

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-04-20, n. 201501989
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501989
Data del deposito : 20 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03913/2014 REG.RIC.

N. 01989/2015REG.PROV.COLL.

N. 03913/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3913 del 2014, proposto da:
Laboratorio Analisi Cliniche Fregene S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;



contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. R M P, e domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III-QUATER, n. 00829/2014, resa tra le parti, concernente rilascio autorizzazione al trasferimento del laboratorio di analisi cliniche;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per la parte appellata l’avvocato Privitera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società che gestisce il Laboratorio di Analisi Cliniche Fregene, odierna appellante, ha proposto ricorso al TAR del Lazio, per ottenere “che la Regione Lazio autorizzi il trasferimento del laboratorio” da Via Mazzola 38, in Roma (ASL Roma C), a Via Palestrina Nuova, km. 69,300, in Palestrina (ASL Roma G).

A tal fine, ha lamentato la violazione dell’art. 4 della l.r. 4/2003 (peraltro, “da parte dell’ASL Roma G”).

Dopo aver ricordato le vicende che avevano interessato la struttura originaria (per la necessità di interventi di adeguamento, cui era seguita la sospensione dell’accreditamento), oltre a menzionare corrispondenza intercorsa con le ASL e con il Comune di Palestrina, ha sottolineato di aver presentato alla Regione Lazio: (a) – istanza di “trasferimento della sede”, mediante raccomandata in data 24 luglio 2010; (b) – istanza di “conferma dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie”, mediante raccomandata in data 20 novembre 2011.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, sottolineando in particolare che non erano state rispettate le competenze e la sequenza procedimentale previste dalla l.r. 4/2003 e dal reg. reg. 2/2007.

La ASL Roma G non si è costituita in giudizio.

2. Il TAR Lazio, con la sentenza (III-quater, n. 829/2014) oggi appellata, qualificando implicitamente l’azione come volta ad evidenziare l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto “senza in alcun modo attivare previamente la prescritta procedura occorrente per

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