Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-08, n. 202107424

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-08, n. 202107424
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107424
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2021

N. 07424/2021REG.PROV.COLL.

N. 03152/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3152 del 2019, proposto da
Amec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati U I, F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Infratrasporti Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D C, B S e F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F I in Roma, via Trionfale n. 5697;
Rti Aleandri Spa, Rti Monaco Spa, Rti Gimac Holding Spa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A S.p.A. in Concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Annoni in Roma, via Udine 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00260/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infratrasporti Torino S.r.l., di Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A. e di A S.p.A. in concordato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 il Cons. G M e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La società Amec S.r.l., in qualità di mandante nel r.t.i. con capogruppo il Consorzio Valori s.c.a.r.l., partecipava alla procedura di gara indetta da Infra. To. - Infratrasporti.To. s.r.l. con bando del 16 giugno 2018, per l’affidamento dei “lavori di realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di completamento degli impianti non connessi al sistema – Metropolitana automatica di Torino – Linea 1 – Prolungamento Ovest Cascine Vica – Lotto funzionale 1 – Fermi – Collegno centro – appalto 2/2018”. Il raggruppamento veniva escluso. Avverso il provvedimento di esclusione, e il successivo provvedimento di aggiudicazione a terzi, il r.t.i. proponeva ricorso al T.a.r. per il Piemonte.

Con ricorso al medesimo Tribunale amministrativo regionale, il provvedimento di aggiudicazione era impugnato anche da ICI – Italiana costruzioni infrastrutture s.p.a., mandataria del R.t.i. con Aleandri s.p.a., Monaco s.p.a. e Gimac Holding s.p.a. anch’esso fra i partecipanti all’anzidetta procedura di gara.

Con sentenza 7 marzo 2019, n. 260, il Tribunale amministrativo regionale, riuniti i ricorsi, respingeva il ricorso proposto da Amec e in parte respingeva e in parte dichiarava inammissibili i motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale di A, mentre accoglieva il ricorso di ICI con il conseguente annullamento della determina di aggiudicazione definitiva ad A.

2. - La sentenza di primo grado è stata oggetto di due distinti appelli: il primo da parte di Amec (R.G. n. 3152/2019), il secondo di A s.p.a. in concordato (R.G. n. 3300/2019).

3. - Con sentenza di questa Sezione, 27 dicembre 2019, n. 8820, riuniti i due appelli, è stato respinto l’appello di Amec S.r.l. (R.G. n. 3152/2019);
e in relazione all’appello di A (R.G. n. 3300/2019), il processo è stato sospeso «in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione con ordinanza 12 giugno 2019, n. 3938 in relazione all’art. 186–bis, comma 6, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. h) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli articoli 3, 41 e 97, della Costituzione» .

4. - Con la sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2020, n. 85, le questioni di costituzionalità, in relazione alle quali il processo era stato sospeso con la richiamata sentenza non definitiva, sono state dichiarate infondate.

5. - Con sentenza 1° giugno 2021, n. 4207, pronunciata all’esito dell’udienza del 6 maggio 2021, fissata per la trattazione dell’appello di A S.p.a. (R.G. n. 3300/2019), questa Sezione – preso atto che per il ricorso di Amec (R.G. n. 3152/2919) era stata fissata l’udienza del 14 ottobre 2021 – ha disposto la separazione del giudizio sull’appello di A e lo ha dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse, in conformità a quanto dichiarato dal medesimo appellante.

6. - Quanto all’appello in esame (R.G. n. 3152/2019), fissata d’ufficio la trattazione del merito, la causa – in assenza di ulteriori atti difensivi delle parti del giudizio - è stata trattenuta in decisione. all’udienza del 14 ottobre 2021.

7. - L’appello è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo, posto che la statuizione di rigetto dell’appello in esame, passata in giudicato a seguito della sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 dicembre 2019, n. 8820, estingue il dovere del giudice di decidere (ulteriormente) sulla controversia, per il divieto di ne bis in idem , integrando una ragione ostativa a una pronuncia sul merito (art. 35, comma 1, lett. c) , cit. , in fine).

8. - Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali del presente grado.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi