Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-26, n. 202208295

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-26, n. 202208295
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208295
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 08295/2022REG.PROV.COLL.

N. 02808/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato S M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bertolotti, n. 2;



contro

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non costituita nel presente grado del giudizio;
Comune di -OMISSIS-, non costituito nel presente grado del giudizio;



per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza di sgombero ai sensi dell’art. 2- decies , comma secondo, della l. n. 575 del 1965 (art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011) prot. Interno -OMISSIS-, notificata mediante consegna a mani in data 14 settembre 2021, della nota della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta – -OMISSIS-del 27 agosto 2021, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e consequenziale, anche di portata e contenuto sconosciuti.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il Consigliere M N;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti hanno impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l’ordinanza di sgombero adottata nei loro confronti dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di qui in avanti, per brevità, l’Agenzia).

1.1. Essi sono residenti nell’unità immobiliare sita nel Comune di -OMISSIS- (TO) -OMISSIS-, unica abitazione ed attuale residenza dei ricorrenti, che deducono di non possedere altri immobili.

1.2. All’esito del procedimento penale a carico dei medesimi, con Decreto n.-OMISSIS- RGMP del Tribunale di Torino tale immobile veniva fatto oggetto di confisca e, quindi, devoluto al patrimonio dello Stato e gestito dall’Agenzia che, al fine di conseguire la disponibilità dell’immobile, ha notificato ai ricorrenti il provvedimento impugnato.

1.3. Il ricorso di prime cure è stato affidato alle seguenti censure:

1) la violazione degli artt. 7 e 21- octies della l. n. 241 del 1990, dell’art. 53 del d.P.R. n. 44 del 2000, l’eccesso di potere in quanto l’Agenzia non risulta avere notificato ai ricorrenti alcun avviso di inizio del procedimento volto alla liberazione dell’immobile, non consentendo ai medesimi di produrre osservazioni, violando il principio della partecipazione al procedimento, altresì tenuto conto del fatto che non si tratta dell’esecuzione di un ordine di demolizione connesso ad abuso edilizio

2) la violazione dell’art. 47 del d. lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 12- sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992, dell’art. 823 c.c., l’eccesso di potere per mancata ponderazione degli interessi coinvolti non sussistono i presupposti necessari perché l’Agenzia possa ordinare lo sgombero dell’immobile, non sussistendo alcun un provvedimento di destinazione del bene.

3) la violazione di legge e in particolare del riconosciuto diritto alla residenza di cui all’art. 43 c.c., della l. n. 1228 del 1954 e del d.P.R. 223 del 1989, la violazione dell’articolo 1 del Primo 4 protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) nonché dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto alla protezione della vita privata e familiare dell’abitazione), violazione del principio di proporzionalità alla residenza.

4) la violazione di legge art. 6 della L.R. n. 26 del 1993, l’eccesso di potere per sproporzionalità e ingiustizia manifesta, l’eccesso di potere per violazione della risoluzione dell’11 marzo 2009 del Parlamento europeo, l’eccesso di potere per violazione del piano Italiano di Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti (RSC) 2012-2020, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, perplessità dell’atto amministrativo, la violazione di legge art. 3 Cost., la violazione di legge e dell’art. 97 Cost., la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, in quanto l’impossibilità di trovare una diversa soluzione abitativa è inoltre determinata dalla violazione delle leggi a tutela delle popolazioni sinti.

1.4. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Agenzia per chiedere la reiezione del

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