Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-21, n. 202404492
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 04492/2024REG.PROV.COLL.
N. 08754/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8754 del 2023, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
NE LA ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 396/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NE LA ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellante l’avv. dello Stato Massimo Di Benedetto;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 5 aprile 2019 e depositato il 9 aprile 2019 LA ZZ NE ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento, le seguenti intimazioni di pagamento per somme dovute a titolo di prelievi supplementari nel settore quote-latte emesse da A.G.E.A. nei suoi confronti e notificate il 28 febbraio 2019:
a) intimazione di pagamento n. 54702201900000684000 della somma di € 406.627,87 relativa alla cartella di pagamento n. 12420110016140020000 notificata in data 8 ottobre 2011;
b) intimazione di pagamento n. 54702201900000687000 della somma di € 232.536,89 relativa alla cartella di pagamento n. 12420110109043174000 notificata in data 22 maggio 2012;
c) intimazione di pagamento n. 54702201900000996000 della somma di € 187.751,41 relativa alla cartella di pagamento n. 30020150000007377000 notificata in data 16 marzo 2015.
1.1 Ella ha, in via preliminare, eccepito l’intervenuta prescrizione del credito azionato. Ha, poi, in via subordinata, lamentato l’illegittimità degli atti impugnati.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto i motivi così rubricati:
1) eccezione di prescrizione ;
2) illegittimità delle intimazioni impugnate per violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ;
3) nullità delle intimazioni per mancata notifica dell’avviso di accertamento motivato e delle cartelle ;
4) decadenza per mancata emissione del ruolo e mancata notifica delle cartelle nei termini previsti ;
5) violazione del paragrafo 1 del reg. CEE n. 856/84 e successive modifiche – violazione del 3° considerando del reg. CEE n. 3950/92 – violazione del 4° e 5° considerando, nonché degli artt. 1 e 3, 1° comma, del reg. CEE n. 1788/2003 – violazione dell’art. 5, comma 3, l. n. 119/2003 e dell’art. 97 della costituzione – violazione del principio del legittimo affidamento - manifesta ingiustizia ;
6) illegittimità dell’imputazione e del calcolo degli interessi effettuati da GE .
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 dicembre 2021 e depositato il 13 dicembre 2021 2019 LA ZZ NE ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, anche le seguenti intimazioni di pagamento per somme dovute a titolo di prelievi supplementari nel settore quote-latte emesse da A.G.E.A. nei suoi confronti e notificate il 26 ottobre 2021:
d) intimazione di pagamento n. 12420219000685652/000 della somma di € 260.059,56 relativa alla cartella di pagamento n. 12420080046872935000 emessa in data 11 novembre 2008 per recupero crediti da prelievo supplementare in materia di quote latte anno 2004;
e) intimazione di pagamento n. 12420219000692730/000 della somma di €440.697,96 relativa alla cartella di pagamento n. 12420110016140020000 emessa in data 8 ottobre 2011 per recupero crediti da prelievo supplementare in materia di quote latte anni 2006 e 2007;
f) intimazione di pagamento n. 12420219000696467/000 della somma di €251.916,76 relativa alla cartella di pagamento n. 12420110109043174000 emessa in data 22 maggio 2012 per recupero crediti da prelievo supplementare in materia di quote latte anno 2005;
g) intimazione di pagamento n. 12420219000679887/000 della somma di € 203.311,21 relativa alla cartella di pagamento n. 30020150000007377000 emessa in data 16 marzo 2015 per recupero crediti da prelievo supplementare in materia di quote latte anni 2001 e 2008.
2.1 Ancora una volta la ricorrente ha, in via preliminare, eccepito l’intervenuta prescrizione del credito azionato. Ha, poi, in via subordinata, lamentato l’illegittimità degli atti impugnati.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le censure così rubricate:
1) eccezione di prescrizione ;
2) illegittimità delle intimazioni impugnate per violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ;
3) nullità delle intimazioni per mancata notifica dell’avviso di accertamento motivato e delle cartelle ;
4) decadenza per mancata emissione del ruolo e mancata notifica delle cartelle nei termini previsti .
3. Con ordinanza cautelare n. 30 del 12 gennaio 2022 il T.A.R. per il Veneto ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente ed ha contestualmente disposto incombenti istruttori ordinando ad AG.E.A. e A.D.E.R. “di depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio:
- copia degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi di cui è chiesto il pagamento e delle successive cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento, ciascuno corredato della prova della notificazione alla ricorrente e/o al primo acquirente ovvero di ogni altro atto interruttivo della prescrizione notificato all’azienda agricola;
- indicazione dell’eventuale contenzioso che abbia interessato l’imputazione stessa del prelievo o i successivi atti preordinati alla riscossione, dando conto degli estremi degli eventuali ricorsi pendenti avverso gli stessi e/o delle decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate e copia di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati”; tanto assegnando “termine fino a novanta giorni antecedenti l’udienza pubblica”.
3.1 Nelle date del 20 e del 21 marzo 2023 A.D.E.R. ha provveduto, in ottemperanza al suddetto ordine istruttorio, al deposito di documentazione.
4. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, ed ha annullato tutti gli atti impugnati.
In particolare, il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto come ammissibile la documentazione prodotta da A.D.E.R. in adempimento dell’ordine istruttorio (benché la sua esibizione fosse avvenuta tardivamente in spregio al termine di novanta giorni antecedenti l’udienza pubblica fissato con ordinanza cautelare n. 30 del 2022), ha ritenuto che la parte intimata non abbia, con essa, assolto l’onere di dimostrare l’esistenza di atti che potessero avere effetto interruttivo o sospensivo, preclusivo del perfezionarsi della prescrizione del credito.
5. Ora con ricorso notificato il 25 ottobre 2023 e depositato il 7 novembre 2023 il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale e A.G.E.A. hanno proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma previa concessione di misure cautelari ex art. 98 c.p.a..
5.1 In particolare, hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:
1) istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. – sussistenza di giudicati e di atti inoppugnabili a monte