Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-25, n. 202003273

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-25, n. 202003273
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003273
Data del deposito : 25 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2020

N. 03273/2020REG.PROV.COLL.

N. 09239/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9239 del 2019, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Comando generale della Guardia di Finanza -, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

i signori F A, G B, Antonino Calabro', G C, G C, A C, F C, G C, V C, F D F, , F D B, U G, M M, B M, D M, G M, A M, G Mo, Fortunato Papalia, Francesco Porcino, Filippo Pratico', Antonino Richichi, Domenico Romano, Angelo Romeo, Antonino Romeo, Fortunato Sciarrone, Giuliano Sgro, Salvatore Tamiro, Antonio Tricoli, Giuseppe Tripodo, Giovanni Albanese, Salvatore Amato, Valerio Coppolino, Giovanni Cristiano, Domenico De Felice, Nicola De Leo, Cosimo Damiano Epifania, Pasqualino Faro', Federico Ferlanti, Tommaso Fumisetto, Raimondo Gangarossa, Marco Giuffrida, Antonino Lo Presti, Alessandro Martone, Nelly Messina Paranta, Salvatore Minutoli, Davide Mirabella, Giovanni Monteleone, Antonio Nobile, Giuseppe Palidino, Angelo Mario Francesco Pulvirenti, Daniele Salvatore Davide Quattrocchi, Gennaro Roscigno, Antonio Terracciano, Antonio Zurzolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per la riforma previa sospensione

della sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio di Calabria, sez. I 19 luglio 2019 n.460, che ha accolto il ricorso n.478/2017 R.G., proposto:

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, all'art. 42 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ed all'art.48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi;

e la condanna

dell'Amministrazione resistente a corrispondere le somme relative, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino al saldo, nonché al risarcimento del danno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati suindicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e senza la presenza delle parti come da art. 84 comma 5 d.l. 17 marzo 2020 n.18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti appellati sono tutti militari della Guardia di Finanza, in servizio presso le Sezioni operative navali di Reggio Calabria e di Roccella Jonica, ove svolgono in particolare servizi descritti come “lavori di bordo presso gli ormeggi del reparto”, “piantone ormeggi” ovvero “custodia di bordo” ovvero ancora “prontezza operativa”. In particolare, i lavori di bordo presso gli ormeggi si svolgono in tuta da navigazione e comprendono tutte i lavori necessari all’efficienza di un’unità navale, come la manutenzione degli apparati e dello scafo e il rifornimento. L’attività di piantone ormeggi comporta che durante il turno si debba uscire dalla garitta per controllare gli ormeggi stessi e rinforzarli in caso di tempesta, per sorvegliare la banchina, per fornire ogni utile assistenza alle unità navali che escono in mare o rientrano e, per le unità maggiori, per supportare le custodie di bordo. La custodia di bordo, che si svolge anch’essa in tuta da navigazione con l’arma di ordinanza, comporta il controllo interno ed esterno dell’unità all’ancoraggio e il compito di intervenire in caso di allarmi. La prontezza operativa significa infine essere a bordo dell’unità, pronti a prendere il mare in caso di necessità con un minimo preavviso (fatti storici pacifici in causa;
si veda il ricorso di I grado pp. 5-6, non contestato sul punto).

2. Per i servizi appena descritti, hanno percepito fino al 20 maggio 2016 la cosiddetta indennità per i servizi esterni, una maggiorazione giornaliera dello stipendio prevista inizialmente per il personale della Polstato dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n.147 ed estesa appunto alla Guardia di finanza dall’art. 50 del D.P.R. 16 marzo 1999 n.254.

3. L’indennità in questione però non è più stata corrisposta dopo approvata la circolare appunto del 20 maggio 2016 prot. n.161543, che compendia le norme sul trattamento economico del personale, e per quanto qui interessa dispone al titolo V capitolo 2 § 1 lettera b) punto 3 a) che “ non possono essere considerate esterne le attività di servizio eseguite in luoghi di lavoro che pur non facendo parte dell’immobile sede del reparto ne costituiscano pertinenza (ormeggi, garitte, hangar etc) ” e che “ il naviglio o i velivoli in dotazione ai reparti del Corpo possono essere ricompresi tra le “sedi esterne” solo durante i periodi di navigazione ”.

4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe. Il TAR ha quindi accolto il ricorso presentato dai militari in questione per ottenere nuovamente il pagamento dell’indennità in questione, ritenendo che i servizi da loro svolti fossero effettivamente da qualificarsi come servizi esterni, e che a tal fine fosse sufficiente il semplice dato dello svolgimento del servizio stesso al di fuori degli uffici, senza che si possa richiedere, contrariamente a quanto farebbe la circolare nell’interpretazione datagli dalla difesa del Ministero, che il servizio al di fuori degli uffici si svolga di necessità in un ambiente ostile ovvero disagevole;
in proposito, il Giudice di I grado ha comunque ritenuto che comunque chi svolge le mansioni per cui è causa sarebbe comunque esposto agli agenti esterni in modo più severo rispetto a chi lavora all’interno degli uffici.

5. Contro questa sentenza, il Ministero e il Comando hanno proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi:

- con il primo di essi, deducono l’incompetenza del TAR adito in favore del TAR Lazio, sede di Roma, per esser stata, a loro avviso, impugnata una circolare dell’amministrazione centrale, ovvero il citato compendio delle norme sul trattamento economico;

- con il secondo motivo, deducono violazione dei citati artt. 12 D.P.R. 147/1990 e 50 D.P.R. 254/1999, nel senso che l’indennità invece non spetterebbe.

6. I ricorrenti appellati hanno resistito, con memoria 3 dicembre 2019, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto.

7. Con ordinanza 26 luglio 2019 n.3825, la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

8. Con memoria 20 maggio 2020, i ricorrenti appellati hanno ribadito le loro asserite ragioni.

9. All’udienza del 21 maggio 2020, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.

10. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

11. Il primo motivo di appello, centrato sulla presunta incompetenza del TAR Calabria adito, in favore del TAR Lazio, sede di Roma, è infondato.

11.1 Il Ministero e il Comando appellanti affermano che la competenza sarebbe di quest’ultimo Giudice, perché in I grado i ricorrenti appellati avrebbero impugnato una circolare dell’amministrazione centrale, ovvero la circolare sul trattamento economico 20 maggio 2016 prot. n.161543 di cui si è detto. Ciò però non risponde a verità.

11.2 In primo luogo, vi è il dato letterale per cui una simile impugnazione non risulta proposta nel ricorso introduttivo, che ha per oggetto, alla lettera, l’accertamento “del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni” e la conseguente condanna dell’amministrazione a pagare il dovuto (cfr. l’intestazione del ricorso). Di conseguenza, come affermato anche dalla difesa dei ricorrenti appellanti stessi (memoria 3 dicembre 2019 p. 7) il Giudice di I grado si è limitato a pronunciarsi su questo punto specifico, contrapponendo la propria interpretazione della normativa, di cui si dirà, a quella fatta propria dalla circolare, che non ha in alcun modo inteso annullare, limitandosi a non tenerne conto in quanto a suo avviso contraria alla legge, così come è tenuto a fare qualsiasi Giudice di fronte alle circolari di tal tipo provenienti dall’amministrazione: su quest’ultimo principio, per tutte, C.d.S. sez. V 2 marzo 2017 n.986, per cui la circolare è soltanto l’opinione di una delle parti del rapporto giuridico in contestazione.

12. Il secondo motivo di appello, con il quale si contesta che l’indennità spetti, è invece fondato.

12.1 L’indennità in questione, lo si ricorda per chiarezza, è l’indennità per servizi esterni prevista dall’art. 12 del D.P.R. 147/1990, per cui l’originario supplemento giornaliero all’indennità di istituto “ è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ”. L’indennità in questione è stata poi estesa ai militari della Guardia di Finanza con l’art. 50 commi 1 e 2 del D.P.R. 254/1999, per cui essa spetta in primo luogo “ anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi (comma 1)”;
spetta inoltre “ al personale, di cui all'articolo 41, comma 1 ”, ovvero agli altri appartenenti al corpo, diversi dai verificatori, “ che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi (comma 2)”.

12.2 Costante giurisprudenza di questo Consiglio interpreta le norme citate nel senso che lo scopo dell’indennità è in linea di principio favorire il personale che operi in situazioni di particolare disagio, esposto agli agenti atmosferici o impegnato in un luogo di lavoro di “particolare diversità” rispetto all’ufficio, però con un limite, nel senso che non è sufficiente per darvi diritto il mero fatto di svolgere il servizio fuori dai locali dell’ufficio stesso: così per tutte C.d.S. sez. IV 1 ottobre 2018 n.5630 e 10 novembre 2003 n.7204. In tal senso, il caso deciso da C.d.S. sez. IV 1 ottobre 2018 n.5632, invocata dai ricorrenti appellati come precedente a proprio favore, non è invece pertinente: in quell’occasione, il servizio venne qualificato esterno in quanto gli interessati si spostavano dalla sede in modo definito “significativo”, dato che per far ciò si servivano di automezzi: è implicito, ma inequivocabile, che viceversa uno spostamento “non significativo” non avrebbe dato diritto all’indennità in questione.

12.3 Il criterio per distinguere i casi in cui l’indennità spetta da quelli in cui non spetta è invece individuato in positivo dalla recente sentenza della Sezione 22 febbraio 2017 n.830, per cui si deve appunto trattare di servizio svolto “ all'esterno dei comandi ”, ovvero con uno spostamento significativo, che però assuma comunque “carattere esterno rispetto alla sede del proprio comando” ovvero si esplichi in un luogo in cui “il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità”. In tal senso, sempre secondo la sentenza in esame, è anche la lettera della norma, secondo la quale il servizio rilevante si esplica appunto all’esterno dei comandi “ o presso enti e strutture di terzi ”: la sentenza osserva che estendere l’indennità a quest’ultima ipotesi significa ribadire “il requisito del necessario carattere esterno dell'attività svolta rispetto al comando di appartenenza”. In conclusione allora la sentenza in esame esclude che l’indennità spetti per il servizio di guardia ai cancelli di una base militare, che si trovavano anche a chilometri di distanza dalla sede del Comando, ma pur sempre sotto l’autorità di quest’ultimo, e quindi non richiedevano per raggiungerli uno spostamento significativo nel senso che rileva.

12.4 Applicando il principio appena delineato al caso di specie, per i servizi cui i ricorrenti appellati sono addetti, l’indennità non spetta: si tratta di servizi che, se anche si svolgono fuori dall’ufficio, si svolgono pur sempre nella sfera di vigilanza del Comando di riferimento: per implicito in tal senso, con riguardo a casi analoghi, C.d.S. sez. IV 5 luglio 2007 n.3826, nonché la richiamata sez. IV 30 giugno 2005 n.3583 che osservano inoltre come il personale addetto ai servizi di “unità di comandata”, “pronti a muovere” e “lavori a bordo” non sia esposto in permanenza a intemperie e disagi,

13. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto va respinto il ricorso di I grado, come in dispositivo.

14. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano così come da dispositivo.

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