Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-10, n. 202103690
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 03690/2021REG.PROV.COLL.
N. 08991/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2011, proposto dalla Edilcentro Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, C M e G P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/4
contro
il Comune di Andora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M V e D V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, lungotevere Marzio, n. 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. 355/2011, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andora;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere F F nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020, svoltasi con modalità telematica, e dati per presenti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, gli avvocati A M e M V;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna società appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. 868 del 2009, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, avverso deliberazione del Consiglio comunale di Andora n. 23/2009, avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione da parte dell’amministrazione comunale della proprietà delle aree site nel Comune di Andora e identificate al catasto al foglio 45D, mappali 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717 e 2718.
1.1. Il Comune di Andora si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. 355 del 3 marzo 2011, il T.a.r. per la Liguria, sezione prima, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria e ha condannato la società ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 18 ottobre 2011 e in data 15 novembre 2011 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi volti a contestare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo affermato dal T.a.r. e quattro motivi diretti a dimostrare l’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Andora n. 23/2009.
4. Il Comune di Andora si è costituito in giudizio, eccependo pregiudizialmente la