Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-01-25, n. 201900374

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-01-25, n. 201900374
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900374
Data del deposito : 25 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2019

N. 01897/2018 REG.RIC.

N. 00374/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01897/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2018, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli via Miliscola 424;


contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-, con la quale era accolta la domanda cautelare proposta dall’appellante, ai fini del riesame della richiesta di rinnovo del porto d’arma, in riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione V, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le ordinanze della Sezione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Carla Colelli;


Rilevato che:

- con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- questa Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta dall’appellante, ai fini del riesame della richiesta di rinnovo del porto d’arma, alla luce della motivazione - secondo la quale “Considerato che l’appellante, come documentato in atti, svolge attività di avvocato da lunghissimo tempo ed il suo studio opera in un contesto territoriale caratterizzato da articolato tessuto criminale;
Rilevato che le dichiarazioni dell’appellante, relative alla difesa in vicende di beni sequestrati, collaboratori e testimoni di giustizia, non potendo il difensore comunicare nomi ed elementi identificativi di tali casi trattati e clienti assistiti, ben avrebbero potuto e dovuto – ai fini del diniego – essere verificate con gli strumenti che certo le autorità di sicurezza pubblica possiedono”;

- successivamente l’appellante ha presentato istanza di esecuzione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 59 cod. proc. amm., deducendo il mancato adempimento da parte della Prefettura anche chiedendo la nomina di un commissario ad acta;

- la Prefettura di Napoli ha adottato un nuovo provvedimento di diniego in data 5 giugno 2018;

-con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione assegnava al Prefetto di Napoli l’ulteriore termine di trenta giorni dalla pubblicazione della stessa ordinanza per acquisire le informazioni necessarie e provvedere al riesame della domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale presentata dall’appellante, con contestuale nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Caserta o di un funzionario da lui designato;

- il 5 ottobre 2018 è stata notificata all’appellante una nuova determinazione della Prefettura di Napoli, con la quale era confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo di porto d’armi per difesa personale;

- il 10 ottobre 2018 l’appellante depositava nuova istanza di esecuzione della misura cautelare deducendo che anche l’ulteriore provvedimento della Prefettura non aveva correttamente adempiuto alla ordinanza cautelare;

-con successiva ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- veniva assegnare al Prefetto di Napoli l’ulteriore termine di trenta giorni dalla pubblicazione della ordinanza per procedere alla convocazione dell’istante ai fini di acquisire tutte le informazioni necessarie al procedimento per cui è causa ed anche i nominativi delle persone difese dall’appellante – con le dovute cautele per la riservatezza delle stesse, fissando l’odierna camera di consiglio;

-il 18 dicembre 2018 è stato depositato in giudizio il provvedimento della Prefettura di Napoli del 17 dicembre 2018, che ha nuovamente respinto la domanda presentata dall’appellante di porto d’armi per difesa personale;

- il 16 gennaio 2019 l’appellante ha depositato memoria contestando l’avvenuto adempimento dell’ordinanza del 26 novembre 2018 da parte della Prefettura;

Considerato che:

- dal provvedimento di diniego adottato dalla Prefettura di Napoli il 17 dicembre 2018 risulta una nuova valutazione effettuata dalla Prefettura rispetto alla istanza originariamente presentata;

- la Prefettura ha infatti dato atto di avere tenuto conto della documentazione prodotta nelle varie fasi del presente giudizio cautelare dallo stesso appellante nonché, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento in materia di possesso di armi, di limitare al massimo l’uso delle stesse e di ritenere, nel caso di specie, non ravvisabili i presupposti di assoluta necessità di portare l’arma;

-le nuove valutazioni operate dall’Amministrazione e l’autonomo e completo riesercizio del potere discrezionale rispetto alla istanza dell’interessato, contestate, peraltro, dall’appellante solo con memoria non notificata, devono essere oggetto di impugnazione in sede di legittimità, con conseguente improcedibilità della presente fase di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2018;

Ritenuto, pertanto, che la istanza di esecuzione depositata il 10 ottobre 2018 debba essere dichiarata improcedibile;

Ritenuto che, in relazione alla particolarità della questione, le spese della presente fase di esecuzione cautelare possano essere compensate;

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