Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200385

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200385
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200385
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00385/2022REG.PROV.COLL.

N. 02121/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2121 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. -OMISSIS-2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e udito per l’appellante l’avvocato Cristian Serenelli su delega di M A V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte appellante impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sez. I, -OMISSIS-, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento che l’ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio nei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato e idoneo al transito a domanda nei ruoli civili della stessa o altra Amministrazione, sulla base del giudizio della Commissione medica – anch’esso avversato – che gli ha diagnosticato “marcati tratti di -OMISSIS-”.

In particolare innanzi al T.A.R. Molise sono stati impugnati:

a) il giudizio medico legale di II istanza di cui al verbale modello -OMISSIS-, che ha diagnosticato “marcati tratti di -OMISSIS-” per il quale è stato dichiarato “permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS-2017;
sì, idoneo al transito, a domanda dell’interessato entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento medico legale, nei ruoli civili della stessa o di altra amministrazione dello stato. Controindicate mansioni che comportino l’uso delle armi”;

b) la nota -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS-2017, con la quale il Presidente della Commissione medica interforze di 2^ istanza Roma del Comando sanità e veterinaria ha comunicato il predetto giudizio medico-legale;

c) il giudizio medico-legale di I istanza, adottato con il verbale modello -OMISSIS-, con cui il Dipartimento militare di medicina legale di Bari ha ritenuto il ricorrente affetto dalla patologia “tratti marcati -OMISSIS-” e lo ha dichiarato “permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato e nei ruoli tecnici della Polizia di Stato;
sì idoneo all’eventuale transito n altre amministrazioni civili dello Stato con controindicazioni allo svolgimento di mansioni ad elevato carico di responsabilità decisionale e/o-OMISSIS-”.

In primo grado erano stati formulati i seguenti motivi di censura:

1. travisamento dei fatti ed errata applicazione della scienza medica;

2. violazione dell’articolo 6 del D.P.R 24 aprile 1982, n. 335, dell’articolo 3 del D.M 30 giugno 2003, n. 198.

In sostanza l’odierno appellante aveva censurato la valutazione di inidoneità formulata dalla Commissione, deducendo il palese travisamento dei fatti, producendo due perizie di parte volte a dimostrare la sua -OMISSIS-e chiedendo che fosse esperita verificazione o C.T.U. al fine di accertare il suo effettivo stato di salute.

L’adito T.A.R. ha rigettato il ricorso con la sentenza segnata in epigrafe.

L’odierno appellante ha gravato la sentenza in questione, chiedendone la riforma alla stregua dei seguenti motivi:

- Errore in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione, violazione di legge.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. -OMISSIS-/2021 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-/2021 è stato dato avviso di una possibile causa di inammissibilità ex art. dall’art. 73, comma 3, primo periodo, c.p.a., e concesso termine alle parti per deposito di memorie e documenti con la seguente motivazione:

Considerato:

- che l’odierno appellante, …, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia Ferroviaria (da ultimo di -OMISSIS-), ha impugnato la sentenza del T.A.R. Molise, Sez. I, n. -OMISSIS-2020, chiedendone la riforma, previa tutela cautelare;

- che la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dal sig. … avverso il provvedimento che lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio nei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato e idoneo al transito a domanda nei ruoli civili della stessa o altra Amministrazione, sulla base del giudizio della Commissione medica – anch’esso avversato – che gli ha diagnosticato “marcati tratti di -OMISSIS-”.

- che nel giudizio di primo grado il ricorrente ha censurato il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione, producendo perizie di parte (due) volte a dimostrare la sua -OMISSIS-e chiedendo che fosse esperita verificazione o C.T.U. al fine di accertare il suo effettivo stato di salute;

- che, però, il T.A.R., dopo aver rigettato le eccezioni di rito formulate dalla difesa erariale, ha respinto le richieste del ricorrente, richiamandosi ai noti principi in tema di limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni degli organi tecnici della P.A. e di impossibilità per il G.A. di sostituire il proprio apprezzamento a quello dei suddetti organi tecnici;

- che nell’appello il dipendente svolge la censura di inattendibilità del giudizio di inidoneità sotto un profilo inedito, cioè quello dell’inattendibilità del test psichico a cui è stato sottoposto (-OMISSIS-), in quanto basato sul software “Panda”, che sarebbe privo di scientificità (e che perciò sarebbe ripudiato dal mondo forense e medico-legale, pur essendo utilizzato in ambito clinico). Tale software, infatti, per il suo continuo aggiornamento, sarebbe basato sui dati trasmessi da appositi collaboratori (cd. di taratura), i cui test, però, sarebbero svolti senza alcun controllo sulla correttezza della loro esecuzione e sul fatto che i soggetti “testati” siano normali, e questa carenza renderebbe inaffidabile e, dunque, inutilizzabile il software “Panda”, come da perizia di un medico-psicologo allegata in atti (la quale suggerisce la somministrazione del test -OMISSIS-, anziché nella versione “Panda”, in quella “Giunti OS”, che sarebbe l’unica versione scientificamente valida);

- che la difesa erariale, costituitasi in giudizio, ha contestato anzitutto, in rito, la nullità del ricorso e della procura alla lite per difetto della firma digitale;
ha poi eccepito l’inammissibilità delle censure volte sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della P.A.;

- che la domanda di sospensione della sentenza impugnata è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-/2021 del -OMISSIS-, la quale ha contestualmente fissato, per la discussione del merito dell’appello, l’udienza del 6 luglio 2021;

- che con la nota di deposito versata in atti il 2 luglio 2021 la difesa erariale ha negato che per il test psicoattitudinale somministrato all’appellante sia stato impiegato, depositando documentazione a supporto di tale affermazione;

- che l’appellante ha replicato con note d’udienza depositate il successivo 5 luglio, evidenziando gli elementi che, a suo avviso, comproverebbero l’utilizzo del software contestato nella vicenda che lo riguarda;

- che all’udienza del 6 luglio 2021 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020 –, nessuno essendo comparso per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato, inoltre:

- che il Collegio ha rilevato d’ufficio una questione di (possibile) inammissibilità della censura su cui si incentra l’appello (di inattendibilità del test somministrato all’appellante per carenza di scientificità della metodologia sulla quale il test stesso si è basato), che impedirebbe di utilizzarne gli esiti ai fini della formulazione del giudizio sulla condizione psichica del dipendente;

- che tale rilievo d’ufficio, diverso dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, ha riguardo alla (possibile) novità della censura de qua rispetto al giudizio di primo grado, in violazione del divieto di “nova” in appello sancito dall’art. 104 c.p.a.;

- che la novità della censura sembra ricavarsi dalla lettura degli atti del giudizio innanzi al T.A.R., da cui emerge che il ricorrente in quella sede ha contestato l’attendibilità del test somministratogli, sotto profili diversi da quello – afferente il preteso utilizzo del software “Panda” – dedotto in appello, tanto da supportare in questa sede la censura tramite la produzione di una perizia di parte nuova e distinta da quelle depositate nel precedente grado del giudizio, la quale essa stessa, proprio per tale sua novità, sembra a sua volta contrastare con il divieto ex art. 104 c.p.a.;

- che, ove si accertasse la novità della censura e della perizia su cui essa si basa e, per tal ragione, la loro contrarietà al divieto di “nova” in appello sancito dall’art. 104 c.p.a., ambedue dovrebbero essere dichiarate inammissibili ed espunte dal presente giudizio;

- che, nondimeno, nella non comparsa delle parti all’udienza di discussione della causa, tenutasi con le modalità straordinarie “da remoto” previste nella situazione d’emergenza conseguente al COVID-19, il Collegio non ha potuto sottoporre alle parti stesse l’ora visto rilievo officioso di inammissibilità al fine di stimolarne l’eventuale contraddittorio su di essa;

- che, inoltre, la mancata comparsa delle parti non ha consentito di stimolarne il contraddittorio sulla questio facti dell’utilizzo o meno del software “Panda” per i test psicoattitudinali somministrati al sig. …;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce di quanto detto ed allo scopo di garantire il pieno rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, nonché tenuto conto della disciplina dettata dall’art. 73, comma 3, primo periodo, c.p.a., assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ed eventuali documenti concernenti la questione di ammissibilità ora riferita, nonché aventi ad oggetto eventuali ulteriori approfondimenti sulla questione di fatto dell’intervenuto utilizzo o meno, nel caso di specie, del software “Panda ”.”

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive di segno opposto, sostenendo il ricorrente l’ammissibilità dell’appello e l’amministrazione la sua inammissibilità, in quanto la censura inerente all’utilizzo del software Panda sarebbe stata formulata per la prima volta in sede di appello.

L’amministrazione inoltre ha depositato la nota REG2021 0004909 16-11-2021, secondo cui “nel caso in esame la valutazione effettuata è stata correttamente esplicitata facendo ricorso alla metodica Psysistem 4 della O.S. di Firenze”, depositando a riprova il frontespizio del test somministrato all’appellante.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Come indicato nella indicata ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., n. -OMISSIS-/2021 l’appello è incentrato su una specifica censura di inattendibilità del test somministrato all’appellante per carenza di scientificità della metodologia sulla quale il test stesso si sarebbe basato, avendo l’amministrazione utilizzato il software “Panda” che risulterebbe inaffidabile e come tale inutilizzabile ai fini della formulazione del giudizio sulla condizione psichica del dipendente.

Tale censura non è stata formulata nel ricorso di primo grado ed è peraltro supportata da un nuovo documento ovverosia da una perizia di parte nuova e distinta da quelle depositate nel precedente grado del giudizio.

Come indicato nella medesima ordinanza il ricorrente nel ricorso di primo grado “ ha contestato l’attendibilità del test somministratogli, sotto profili diversi da quello – afferente il preteso utilizzo del software “Panda” – dedotto in appello, tanto da supportare in questa sede la censura tramite la produzione ”.

Conseguentemente, sempre come prospettato nella suindicata ordinanza, la proposizione del motivo di appello risulta effettuata in violazione del divieto di “nova” in appello sancito, a pena di inammissibilità, dall’art. 104 c.p.a..

Nel processo amministrativo, in ossequio al principio del c.d. effetto devolutivo dell'appello, l’art. 104, comma 1, c.p.a. pone espressamente il divieto dei nuovi motivi in appello ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2021, n. 6227;
Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2021, n.4639;
Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2020, n.5415;
Cons. Stato, sez. IV, 12 ottobre 2017, n.4729).

Il thema decidendum nel giudizio di appello è circoscritto alle sole censure ritualmente sollevate in primo grado, non potendosi dare ingresso, per la prima volta in tale sede a nuove doglianze (Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2019, n. 5266;
Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2010, n. 8291), siano dette doglianze in fatto o in diritto (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2018, n. 76;
Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 549;
Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640).

Né in senso contrario possono deporre le argomentazioni della memoria difensiva depositata a seguito dell’ordinanza ex art. 73, comam 3, che si è limitata a dedurre l’indispensabilità ai fini della decisione della perizia di parte depositata in appello e la circostanza che “ già nel primo grado il signor … ha contestato integralmente, sotto ogni aspetto, il giudizio medico legale di I istanza adottato con il verbale modello -OMISSIS- (Allegato 004), con la conseguenza che l’odierna doglianza, corroborata dalla indispensabile (ex art.104 co2 c.p.a.) perizia della dott.ssa …, è certamente ammissibile ”.

I motivi di ricorso, sia di primo grado che di appello, devono essere infatti essere specifici, prospettando in modo puntuale i vizi che affliggono l’atto e pertanto la generica contestazione in primo grado della correttezza del giudizio medico non può essere considerata omnicomprensiva di ogni e qualsiasi aspetto inerente alla supposta erroneità o illegittimità di tale valutazione, con l’effetto di escludere l’introduzione di un quid novi in sede di appello qualora sia contestata la legittimità di tale giudizio per uno specifico motivo non espressamente dedotto nel ricorso di prime cure.

In ogni caso, fermo restando quanto suindicato, l’appello è anche infondato per la semplice circostanza di fatto che non è stato usato il software “Panda”, come indicato dall’Amministrazione nella nota REG2021 0004909 16-11-2021 - depositata in seguito dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., unitamente con la copia del frontespizio del test somministrato all’appellante - nella quale è specificato che “ nel caso in esame la valutazione effettuata è stata correttamente esplicitata facendo ricorso alla metodica Psysistem 4 della O.S. di Firenze ”.

Per le suesposte ragioni l’appello va dichiarato inammissibile.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del grado di giudizio di appello tra le parti.

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