Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2022-06-22, n. 202205169

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2022-06-22, n. 202205169
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205169
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2022

N. 08534/2017 REG.RIC.

N. 05169/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08534/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8534 del 2017, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia – -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza


Rilevato che:

- ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., “ l'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile ”;

- ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.a., “ Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso ”;

Considerato che:

- la morte, la cancellazione volontaria, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio determinano automaticamente, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento;
per l’effetto, in caso di perdita dello status di avvocato legalmente esercente, a prescindere che si faccia questione di una causa volontaria o meno, deve ritenersi preclusa ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza comunque emessa
(cfr. Cassazione civile -OMISSIS-;
Cassazione civile -OMISSIS-);

- il Collegio ha appreso, mediante comunicazione via PEC, che -OMISSIS- -OMISSIS-, già difensore dell’appellante, ha proceduto alla cancellazione dall’albo degli avvocati a far data dal -OMISSIS-;

- pertanto, essendosi verificato un evento interruttivo ex art. 301 c.p.a., non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo;

- l’intervenuta interruzione del processo osta alla pronuncia sulle questioni componenti il thema decidendum del presente giudizio;

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