Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2022-06-22, n. 202205169
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 05169/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08534/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8534 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia – -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., “ l'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile ”;
- ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.a., “ Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso ”;
Considerato che:
- la morte, la cancellazione volontaria, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio determinano automaticamente, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento;per l’effetto, in caso di perdita dello status di avvocato legalmente esercente, a prescindere che si faccia questione di una causa volontaria o meno, deve ritenersi preclusa ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza comunque emessa (cfr. Cassazione civile -OMISSIS-;Cassazione civile -OMISSIS-);
- il Collegio ha appreso, mediante comunicazione via PEC, che -OMISSIS- -OMISSIS-, già difensore dell’appellante, ha proceduto alla cancellazione dall’albo degli avvocati a far data dal -OMISSIS-;
- pertanto, essendosi verificato un evento interruttivo ex art. 301 c.p.a., non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo;
- l’intervenuta interruzione del processo osta alla pronuncia sulle questioni componenti il thema decidendum del presente giudizio;