Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-11-07, n. 202209745
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Pubblicato il 07/11/2022
N. 09745/2022REG.PROV.COLL.
N. 02455/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2022, proposto dal signor -O-, in proprio e nella qualità di erede della signora -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati D G e M R L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Fidenza, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione prima), n.-O-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fidenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il consigliere Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -O-e -O-, con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, sede di Parma, rappresentavano di essere comproprietari di terreni agricoli ubicati nell’agro del Comune di Fidenza e identificati in catasto terreni al foglio n. -O-.
Oggetto del contendere erano gli atti relativi volti all’esproprio del terreno di loro proprietà in esito al “ Procedimento unico, ai sensi art. 53 della L.R. n. 24 del 2017, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità inerente la realizzazione di parte del percorso ciclabile-pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme. Tratto escluso dalla consegna lavori del 31 ottobre 2019 e denominato “Tratto Rio Venzola 1- Rio Venzola 2 ”.
1.1. Con il ricorso di primo grado essi articolavano quattro mezzi di gravame (da pag.18 a pag.43), con i quali deducevano, in sintesi:
- la difformità del percorso approvato dal Comune di Fidenza rispetto a quello previsto dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Parma, nonché rispetto agli i strumenti urbanistici comunali;
- la mancata convocazione alla Conferenza dei servizi di tutte le Amministrazioni che, a dire dei ricorrenti, avrebbero dovuto necessariamente parteciparvi (il MIT, la Regione e il Comune di
Salsomaggiore Terme);
- la violazione della normativa relativa all’uso promiscuo delle piste ciclabili;
- il mancato esame delle alternative di percorso proposte dai ricorrenti, le quali avrebbero comportato minori costi di realizzazione, minor consumo del suolo e maggiore sicurezza per i ciclisti.
1.2. Con tre ricorsi per motivi aggiunti venivano poi impugnati i successivi atti della procedura espropriativa, nonché dedotte ulteriori censure avverso i provvedimenti già impugnati, fondate sulla conoscenza, nel frattempo intervenuta, della pendenza di un procedimento istruttorio attivato dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei confronti di rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Fidenza, dal quale sarebbe emerso come la avvenuta localizzazione della pista ciclabile su area di proprietà dei ricorrenti fosse stata dettata da finalità ritorsive collegate ad un contenzioso che ha visto per alcuni anni contrapposta l’Amministrazione al genero del ricorrente signor -O-.
2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e condannato gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
3. La sentenza è stata impugnata dal signor -O-, in proprio e nella qualità di erede della signora -O-.
L’appellante ha dedotto le censure che vengono di seguito sintetizzate.
I. Violazione della L.R. n. 24/2017, art. 53, co. 2, lett. a) e co. 5;del D.M. n. 467/2017;del D.M. 557/99;del D.lgs. 118/2011, art. 3, co. 4;della L. 241/1990, artt. 7, 9 e 14, co. 2. Art. 97 Costituzione. Difetto di istruttoria e motivazione .
La sentenza impugnata non avrebbe esaminato la censura relativa all’assenza, alla Conferenza di servizi convocata ex art. 53, co. 2, lett. a) della l.r.24/2017, di soggetti che necessariamente avrebbero dovuto parteciparvi, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Salsomaggiore Terme e il Consiglio Provinciale di Parma.
L’appellante sottolinea che l’approvazione dell’opera avrebbe comportato la modifica della diversa localizzazione prevista nel Piano di coordinamento provinciale di Parma con la conseguenza che, alla Conferenza, avrebbero dovuto partecipare tutti gli organismi intervenuti nel procedimento di approvazione di tale Piano.
Analoghe considerazioni varrebbero per l’asseritamente necessaria partecipazione della Regione Emilia Romagna, quale Amministrazione competente in materia di pianificazione territoriale.
Oltre a ciò, l’appellante sottolinea che il D.M. 467/2017 (adottato in esecuzione del comma 640 dell’art. 1 legge n. 208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità per il 2016 che autorizza “ la spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ”), assegna alla Regione penetranti poteri di controllo, oltre che il compito di comunicare qualsivoglia informazione relativa all’opera pubblica programmata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Pure necessaria sarebbe stata la partecipazione del Comune di Salsomaggiore Terme, poiché la pista ha la finalità di collegare le stazioni ferroviarie presenti nei due Comuni, con evidenti ricadute sulla circolazione degli utenti di entrambi i territori.
II . Violazione ed omessa applicazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma approvata con delibera della Giunta Provinciale di Parma n. 71 del 25.07.2003. Violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 4, 18 e 53 della L.R. 24/2017;artt. 5 e 26 della L.R. 20/2000;art. 15 delle Preleggi. Art. 97 Costituzione artt. 26, 27 e 27-bis della L.R. Emilia Romagna n. 20 del 2000;artt. 1 e 3 della L. 241/1990. Art. 97 Costituzione
L’appellante ribadisce che il progetto approvato costituirebbe una variante del tracciato stabilito dal Piano di coordinamento provinciale, sicché alla Conferenza avrebbe dovuto partecipare gli organi consiliari che hanno approvato tale Piano, così come previsto dall’art. 53, comma 5, della l. r. n. 24 del 2017.
Una semplice nota dirigenziale non potrebbe costituire atto idoneo a sostituire la necessaria deliberazione di approvazione della variante da parte del Consiglio provinciale di Parma.
La sentenza gravata avrebbe altresì omesso di esaminare le censure relative all’avvenuta modifica da parte del Comune di Fidenza del tracciato che era stato approvato nel Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma (in seguito, P.T.C.P.).
Tale censura avrebbe formato oggetto del primo motivo del ricorso introduttivo, del terzo motivo dell’atto di motivi aggiunti del 18 settembre 2020, del secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti del 19 ottobre 2020, nonché del terzo motivo dell’atto di motivi aggiunti del 13 settembre 2021).
La realizzazione di una pista ciclabile figura nella Tavola C.10.1 del PTCP (“Infrastrutture per la mobilità”) approvato con la delibera del Consiglio provinciale di Parma n. 71 del 25 luglio 2003 Esso prevede un percorso in sede propria, ad uso esclusivo di biciclette, in adiacenza alla ferrovia che collega Fidenza e Salsomaggiore Terme.
Rispetto a tale percorso, il Comune di Fidenza ha aggiunto una deviazione intermedia di lunghezza pari a più di 300 metri, che interessa il fondo dell’appellante.
L’individuazione di un percorso diverso da quello fissato nel P.T.C.P. avrebbe richiesto, quindi, l’approvazione di una variante. Inoltre, negli atti impugnati, non vi sarebbe nemmeno traccia di una valutazione comparativa dei due percorsi.
III. Violazione ed omessa applicazione dell’artt. 5, co. 2^, 36 e 53 della L.R. 24/2017;artt. 1, 3 e 9 della L. 241/1990;D.M. 577/1999;della Deliberazione del consiglio provinciale di Parma n. 71 del 25.07. 2003 di approvazione del P.T.C.P.;delle “Linee guida dettate per la progettazione degli itinerari ciclabili” di cui alla Relazione tecnica allegata al P.T.C.P. Art. 97 della Costituzione. Sviamento.
L’appellante rileva che il primo giudice avrebbe ignorato le censure con le quali era stato lamentato il fatto che il Comune di Fidenza non avrebbe valutato le alternative di percorso segnalate dal signor -O- nella Conferenza di servizi, né, tantomeno, spiegato le ragioni per cui fosse preferibile il percorso proposto dall’Amministrazione comunale e non invece quello già previsto nel P.T.C.P.
In tale senso non sarebbero sufficienti le argomentazioni svolte alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata.
Il signor -O- aveva segnalato alla Conferenza, attraverso svariate relazioni di consulenza tecnica, come il progetto approvato dal Comune di Fidenza presentasse una lunghezza maggiore rispetto a tutte le alternative di percorso, e comportasse l’asfaltatura di superfici maggiori, con un maggior consumo di suoli agricoli.
Il progetto approvato sarebbe in contrasto, altresì, con il “ Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili ” di cui al D.M. 30/11/1999 e con le Linee guida dettate per la progettazione degli itinerari ciclabili contenute a pagina 196 della Relazione allegata al PTCP.
IV. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del D.M. dei Trasporti n. 557 del
1999;Direttiva 2008/96/CE e D.lgs. 35/2011 di recepimento in Italia. Art. 97 Costituzione
A pagina 12 della sentenza impugnata si è affermato in particolare che “ Su piano fattuale dagli atti di causa emerge con nettezza la circostanza per cui la carrareccia privata che costeggia il terreno di proprietà dei ricorrenti è già oggi ad uso promiscuo, transitando su di essa, per le rispettive finalità, gli avventori dei laghi di pesca sportiva, i mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione dei campi dei frontisti e gli operatori SNAM che accedono agli impianti posti più a sud, sicché, con la realizzazione della pista ciclabile, su tale sito (ed in una dimensione qualitativa di maggiore efficientemente e messa insicurezza della sua struttura, quantitativamente circoscritto ad tratto di circa 370 m), viene conservata la medesima consistenza veicolare. Trattasi peraltro di una consistenza di traffico veicolare, tanto sulla strada vicinale quanto sulla carrareccia, documentalmente limitato come emerge dall’analisi dei flussi di traffico commissionata dal Comune di Fidenza. ”
Il T.a.r. avrebbe tuttavia trascurato le deduzioni del ricorrente secondo cui:
- il tracciato proposto dal Comune comportava la necessità per i ciclisti di passare su un pezzo di strada ad uso promiscuo, ossia aperto al transito degli automezzi, cosa che non si sarebbe verificata per nessuna delle altre alternative di percorso;
- la realizzazione ex novo di una pista ciclabile deve sempre privilegiare l’opzione per le piste riservate ai soli ciclisti e pedoni.
Sarebbe dunque irrilevante il fatto che la strada fosse già ad uso promiscuo.
Quanto all’interpretazione della normativa tecnica di cui al D.M. 30 novembre 1999 n. 557, il T.a.r. non avrebbe considerato che tale Regolamento, nella scelta tra un percorso di ciclovia “ in sede propria ” - ossia riservato esclusivamente alle biciclette -, e uno ad “ uso promiscuo ”, ossia aperto al transito degli autoveicoli, dispone che debba essere preferito quello in sede propria.
Inoltre, non potrebbe considerarsi “breve” un segmento di ciclovia che occupa il 40% dell’intero percorso sito nel territorio comunale di Fidenza.
V . Violazione ed errata applicazione art. 1, 3, co. 1, punto 12-bis e 12-ter del d.lgs. n. 285/1992
(Codice della strada), come modificato dall’art. 49, co.