Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-07, n. 202005942
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2020
N. 05942/2020REG.PROV.COLL.
N. 10089/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2019, proposto dal
Ministero dell'interno, Dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
R B, rappresentato e difeso dagli avvocati R D D T D B, C S Tomassy, con domicilio eletto presso lo studio C S Tomassy in Roma, via Caio Mario, 27;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 00427/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor R B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato R D D T D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il Ministero dell’interno propone appello avverso la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Latina, che ha accolto il ricorso di un vigile del fuoco, dipendente del Comando provinciale di Latina e trasferito d’ufficio al distaccamento di Gaeta per esigenze organizzative, volto all’annullamento del diniego opposto alla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, motivato dal fatto che si sarebbe trattato solo di una movimentazione interna all’ambito della sede dirigenziale di appartenenza.
2 - Il TAR, accogliendo la prospettazione del ricorrente, ha considerato che l’indennità gli spettava in quanto è espressamente prevista dalla norma di legge citata per tutti i trasferimenti d’ufficio ad una sede diversa distante oltre 10 km e ubicata in un altro comune, dovendosi pertanto avere riguardo alla sede fisica di servizio indipendentemente dalla articolazione organizzativa del Corpo, che riconduce gli uffici periferici nell’ambio dei comandi provinciali.
3 - Il Ministero appellante afferma l’erroneità della sentenza, difesa invece