Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-02-15, n. 202101355
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 01355/2021REG.PROV.COLL.
N. 06561/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6561 del 2019, proposto da A B, G C, D G, A I, M L, G M, M C N, S S, F L S, B R T, rappresentati e difesi dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
D e A P, non costituite in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 9093/2019, concernente impugnazione degli atti del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie speciale - Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati M V e l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per Lazio dichiarava l’improcedibilità del ricorso n. 6170 del 2019 – proposto dagli odierni appellanti, in qualità di concorrenti non ammessi alle prove orali, avverso gli atti del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie speciale - Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017) –, per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base del rilievo che nelle more erano intervenute le sentenze n. 8655/2019 e n. 8670/2019 dello stesso TAR, con le quali era stata annullata la procedura concorsuale per vizi inficianti l’intera procedura. Il TAR rilevava inoltre che « le censure sarebbero comunque infondate per quanto esplicitato nelle citate sentenze ».
2. Avverso tale sentenza interponevano appello gli originari ricorrenti indicati in epigrafe, deducendo l’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e la carenza assoluta di motivazione della statuizione reiettiva nel merito, chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado e riproponendo i relativi motivi.
3. Si costituiva in giudizio il Ministero appellato, resistendo.
4. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2020 la causa è stata discussa unitamente ad una serie di cause parallele relative al corso-concorso in questione, aventi ad oggetto gli appelli proposti, tra l’altro, anche avverso le sentenze di parziale accoglimento del TAR per il Lazio n. 8655/2019 e n. 8670/2019.
5. Le censure mosse avverso la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sono fondate, in quanto:
- affinché si verifichi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, occorre che sopraggiunga, nel corso del giudizio, una situazione tale da rendere certa e definitiva l’inutilità di una eventuale sentenza di accoglimento;
- l’indagine tesa a verificare il sopravvenuto difetto di interesse deve essere condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in una ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito;
- nel caso di specie, la sopravvenienza delle sentenze n. 8655/2019 e n. 8670/2019, con le quali il TAR, nell’ambito di cause parallele intentate da altri ricorrenti, aveva annullato la procedura concorsuale per un ritenuto vizio di composizione della commissione in seduta plenaria in occasione della fissazione dei criteri valutativi, giammai poteva ritenersi idonea a determinare la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso proposto dagli odierni appellanti, poiché, per un verso, si tratta di sentenze non ancora passate in giudicato con la conseguente non definitività dell’effetto annullatorio (ed infatti, le sentenze risultano essere state appellate e gli appelli sono stati accolti da questa Sezione all’esito dell’udienza pubblica del 15 ottobre 2020 con le sentenza n. 395/2021 e n. 396/2021, di riforma delle citate sentenze del TAR e reiettive dei correlativi ricorsi di primo grado, con il conseguente venir meno dell’effetto caducatorio dell’intera procedura che, secondo il TAR, avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse), e, per altro verso, l’utilità perseguita dagli odierni appellanti era, in via principale, vòlta ad ottenere l’ammissione alle prove orali e, soltanto in via subordinata, all’annullamento dell’intera procedura (v. le conclusioni rassegnate nel ricorso di prima istanza), con la conseguente violazione anche del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve essere riformata la statuizione d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, con la conseguenza che, non ricorrendo una delle ipotesi tassative di annullamento con rinvio disciplinate dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., devono essere esaminati i motivi del ricorso di primo grado, quali riproposti dalle parti appellanti e sui quali il TAR si è pronunciato con una generica statuizione reiettiva inficiata da manifesta carenza di motivazione.
6. Orbene, scendendo all’esame dei riproposti motivi di primo grado, si osserva che gli stessi sono infondati.
6.1 Destituito di fondamento è il primo motivo, con cui si deduce la violazione del principio di unicità della prova.
Occorre premettere, in linea di fatto che, come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 73 del 14 settembre 2018, la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici si è svolta in data 18 ottobre 2018 e, per i soli candidati della regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018. Infatti, questi ultimi non avevano potuto sostenere la prova scritta il 18 ottobre 2018 a seguito dell’ordinanza del sindaco di Cagliari n. 62/2018 (pubblicata nella tarda serata del 17 ottobre 2018) con cui era stata disposta la chiusura, per allerta meteo, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici siti nel comune per l’intera giornata del 18 ottobre 2018.
Ebbene, rileva il Collegio che l’art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, « per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta