Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-02, n. 202401128

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-02, n. 202401128
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401128
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 01128/2024REG.PROV.COLL.

N. 04246/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4246 del 2023, proposto da V P S, rappresentato e difeso dall’Avvocato E S D e dall’Avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

nei confronti

A N, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 2772 del 16 febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della delibera dell’Adunanza Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 28 luglio 2021, non ancora nota nei contenuti, con la quale, nella procedura concorsuale per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente della Corte di appello di Firenze, su posto dichiarato vacante in data 15 luglio 2020, il dott. A N è stato preferito all’odierno appellante per il conferimento del predetto ufficio;

della proposta formulata dalla V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura all’Adunanza Plenaria del CSM di conferimento del suindicato incarico al predetto candidato dott. A N;

del decreto ministeriale di nomina del dott. A N nelle funzioni di Presidente della Corte di Appello di Firenze;

di ogni altro atto preordinato, conseguente o, comunque, connesso, con quelli che precedono.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Consigliere M N e uditi per l’odierno appellante, dott. V P S, l’Avvocato S S D e per il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.L’odierno appellante ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura (di qui in avanti, sempre per brevità, il CSM), in data 28 luglio 2021, ha conferito l’ufficio direttivo di Presidente della Corte di appello di Firenze al dott. A N.

1.1. Il dott. S, nominato magistrato con decreto del 20 novembre 1986 e attualmente Presidente vicario della Corte di appello di Lecce nonché Presidente della Corte di Assise di appello di Lecce e Presidente della Sezione unica penale della Corte di appello di Lecce, ha dedotto di avere presentato domanda per il conferimento dell’incarico suddetto, messo a concorso con delibera del CSM del 15 luglio 2020.

1.2. Oltre all’odierno appellante aveva presentato la propria candidatura il dott. A N, in favore del quale la V Commissione del CSM aveva formulato, sottoponendola alla decisione del Plenum del CSM nella seduta del 28 luglio 2021, la proposta di conferimento delle funzioni.

1.3. La prevalenza del controinteressato rispetto all’odierno appellante era stata motivata dalla V Commissione del CSM solo in ragione della maggiore anzianità nel ruolo, ai sensi dell’art. 24 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria del 28 luglio 2015.

2. A sostegno del ricorso sono state formulate in primo grado le seguenti censure:

3. Con un primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla l. n. 111 del 2007, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4, 6, 14, 20, 24, 25, 26 e 30 della Circolare del CSM 28 luglio 2015 n. P-14858, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità.

2.1. La valutazione di sostanziale equivalenza dei due profili professionali dovrebbe ritenersi illegittima, in quanto il CSM aveva esaminato analiticamente solo il curriculum del controinteressato e aveva preso in considerazione il curriculum del ricorrente solo per sommi capi, omettendo di valutare l’esperienza direttiva in un ufficio omologo a quello messo a concorso (vale a dire la reggenza della Corte di appello di Lecce, quale vicario, per circa un anno), ed altre esperienze direttive, ordinamentali ed organizzative del ricorrente;

2.2. Inoltre, non si era tenuto dello “speciale rilievo” attribuito ad un indicatore specifico, ovvero l’essere stato componente del Consiglio giudiziario per un quadriennio, e dell’esperienza acquisita dal ricorrente nella specifica prospettiva del giudice del dibattimento, del giudice del riesame (anche con funzioni di coordinatore della Sezione) e del giudice delle indagini preliminari (anche con funzioni di coordinatore della Sezione), quale peculiare esperienza professionale rilevante per l’incarico direttivo messo a concorso.

2.3. Il provvedimento impugnato era fondato, altresì, sulle funzioni direttive di fatto svolte, quale Presidente f.f. della Corte di appello di Firenze, dal dott. N dal 24 luglio 2020, mentre il bando della procedura era stato pubblicato contestualmente al verificarsi della vacanza dell’ufficio, in data 15 luglio 2020, con la conseguenza che di tali funzioni non si sarebbe dovuto tenere conto;
il dott. S, invece, all’epoca di pubblicazione della vacanza e del bando concorsuale aveva già maturato attività di reggenza della Corte di appello di Lecce per circa un anno (dal 1° gennaio al 25 agosto 2017 e nel trimestre aprile – luglio 2019, oltre alle funzioni vicarie ininterrottamente svolte dal 16 settembre 2015 nella stessa Corte).

2.4. Anche considerando la data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature (ovvero il 28 settembre 2020), l’incarico di Presidente facente funzioni della Corte di appello di Firenze avrebbe potuto essere considerato solo sino alla data del 28 settembre 2020.

2.4. L’odierno appellante, nel corso della propria carriera, fin dal 1992 aveva diretto la Sezione distaccata di Campi Salentina, mentre a Lecce, assegnato alla Sezione GIP/GUP, era stato nominato coordinatore della Sezione, incarico che aveva mantenuto fino al trasferimento (per ultradecennalità) ad altro ufficio, avvenuto il 23 novembre 2008.

2.5. Con provvedimento di variazione tabellare nr. 96/2008 del Presidente del Tribunale di Lecce il ricorrente era stato assegnato, a domanda, alla Sezione del Riesame del medesimo Tribunale, anche qui con funzioni di Coordinatore fino al 16 giugno 2009, di modo che egli aveva svolto funzioni di coordinamento di sezioni giudicanti penali di primo grado, equivalenti alle funzioni semidirettive di primo grado lì dove manchi il presidente di Sezione, per oltre quattro anni.

2.6. Nominato consigliere della Corte di appello di Lecce, quale consigliere anziano il ricorrente in prime cure aveva svolto le funzioni di presidente f.f. della Prima Sezione Penale della Corte di appello di Lecce nei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 e, successivamente, in via continuativa, a decorrere dal mese di settembre 2012, fino a quando era stato nominato Presidente di sezione, nel 2014.

2.7. Inoltre, il 22 novembre 2013 il Presidente della Corte di appello lo aveva designato suo sostituto per tutti gli adempimenti di competenza del presidente della Corte nella materia penale e in particolare per la distribuzione dei processi tra queste ultime, per la risoluzione di conflitti tra le sezioni, per la delibazione delle istanze di ogni tipo prima dell’assegnazione del processo e, con riguardo ai processi assegnati alla prima Sezione, per la fissazione dell'udienza di trattazione.

2.8. Tale provvedimento era stato confermato dal Presidente vicario in data 28.1.2014 e poi da tutti gli altri succedutisi nelle funzioni e, a decorrere dal febbraio 2015, il ricorrente aveva svolto contemporaneamente le funzioni di presidente di sezione e di presidente vicario della Corte.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta sotto altro profilo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla l. n. 111 del 2007, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4, 6, 14, 20, 24, 25, 26 e 30 della Circolare del CSM 28 luglio 2015 n. P-14858, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità.

3.1. Sussisterebbe, altresì, un palese vizio di motivazione in alcuni passaggi chiave ed essenziali della proposta impugnata, con particolare riferimento al giudizio di prevalenza a favore del controinteressato, formulato a priori ed ancor prima di un effettivo giudizio comparativo.

4. Con il terzo motivo era stata dedotta, sotto un ulteriore profilo, relativo all’incompatibilità, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla l. n. 111 del 2007, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4, 6, 14, 20, 24, 25, 26 e 30 della Circolare del CSM 28 luglio 2015 n. P-14858, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità.

4.1. La proposta impugnata, nel descrivere il profilo del dott. N, aveva accennato alla potenziale situazione di incompatibilità in cui verserebbe il medesimo magistrato in considerazione del fatto che la coniuge dello stesso svolge il ruolo di giudice presso il Tribunale di Firenze;
il CSM aveva ritenuto che, tenuto conto delle dimensioni della Corte di appello di Firenze e della pianta organica della stessa Corte, sarebbe stata astrattamente possibile un’organizzazione dell’ufficio tale da impedire ogni interferenza tra il dott. N e la coniuge.

4.2. Tale motivazione non escludeva che potessero comunque sorgere situazioni di incompatibilità, seppur astrattamente suscettibili di rimozione, e comunque non teneva conto della rilevanza di tale situazione sulla scelta della migliore figura professionale per assicurare l’ottimale funzionamento organizzativo e funzionale dell’ufficio.

5. Si è costituito nel primo grado del giudizio il CSM resistendo al ricorso.

6. All’udienza pubblica del 23 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal primo giudice.

7. Con la sentenza n. 2772 del 16 febbraio 2023 il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato il dott. S a rifondere le spese del giudizio nei confronti del CSM.

7.1. Il primo giudice ha ritenuto che la delibera impugnata abbia esaminato in modo esaustivo ed approfondito i curricula di entrambi i candidati e, all’esito di una ponderata comparazione, abbia tratto la conclusione della loro equivalenza, salvo nominare il dott. N per la maggiore anzianità.

8. Avverso tale sentenza ha proposto appello il dott. S, articolando tre motivi di gravame che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

8.1. Si è costituito il CSM per chiedere la reiezione dell’appello.

8.2. Le parti hanno scambiato le memorie difensive, anche in replica, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

8.3. Infine, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024 (in seguito a rinvio disposto su accordo delle parti dalla precedente udienza pubblica del 24 ottobre 2023), il Collegio, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni come dagli stessi rassegnate, ha trattenuto la causa in decisione.

9. L’appello è infondato.

10. Con il primo articolato motivo (pp.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi