Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-10, n. 202306749
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 06749/2023REG.PROV.COLL.
N. 00725/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2023, proposto da A P, rappresentato e difeso dall’Avvocato M G e dall’Avvocato M A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;
contro
F Z, rappresentato e difeso dall’Avvocato G N e dall’Avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato G N in Roma, via Tagliamento, n. 76;
Università degli Studi di Bergamo, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Fabio Alonzi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1369 del 27 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, resa tra le parti, che ha accolto in parte il ricorso proposto in primo grado da F Z, odierno appellante incidentale, e per l’effetto ha annullato i seguenti atti:
a) del D.R. n. 36/2021 del 20 gennaio 2021 di approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della l. n. 240 del 2010, per il Settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale, Settore scientifico – disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale presso il dipartimento di Giurisprudenza – Codice di selezione n. 1, che ha individuato nel dott. A P il candidato maggiormente qualificato;
b) dell’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza n. 2 del 22 gennaio 2021, contenente la proposta di chiamata del dott. A P a coprire il ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale – settore scientifico disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale e dell'eventuale atto di nomina, non conosciuto dal ricorrente;
c) del D.R. n. 381/2020 del 25 agosto 2020 di indizione della procedura di selezione per la copertura di n. 7 posti di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della l. n. 240 del 2010, di cui 1 per il dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/G2 – diritto processuale penale, codice selezione 1, contenente il bando della procedura;
d) del D.R. n. 547/2020 del 3 novembre 2020, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione per la procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale;
e) i giudizi e le valutazioni della Commissione di valutazione della procedura, di cui ai verbali n. 1, n. 2 e n. 3 ed alla relazione riassuntiva;
f) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la presa in servizio del prof. A P.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di F Z e dell’Università degli Studi di Bergamo;
visto l’appello incidentale di F Z;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Consigliere M N e uditi per l’odierno appellante principale, A P, l’Avvocato M A S, per l’odierno appellante incidentale, F Z, l’Avvocato L P e per l’appellata, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Avvocato dello Stato A V;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il bando pubblicato il 25 agosto 2020, l’Università degli Studi di Bergamo – di qui in avanti l’Università – ha indetto una procedura concorsuale, riservata agli esterni, per la copertura mediante chiamata di sette posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della l. n. 240 del 2010, di cui uno per il Dipartimento di Giurisprudenza, Settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale – Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale.
1.2. Entro i termini prescritti dal bando, hanno presentato istanza di partecipazione i professori F Z, Fabio Alonzi e A P (quest’ultimo già docente a contratto presso l’ateneo bergamasco dal 2010).
1.3. Con il decreto rettorale del 3 novembre 2020 è stata nominata la commissione esaminatrice, nelle persone dei professori: Pierpaolo Dell’Anno, professore di I fascia di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Cristiana Valentini, professore di I fascia di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi “ G. D’Annunzio ” di Chieti-Pescara, e Nicola Triggiani, professore di I fascia di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari.
1.4. La Commissione esaminatrice:
- nella prima seduta del 9 dicembre 2020, ha predeterminato le modalità di svolgimento della procedura selettiva e i criteri di valutazione dei candidati;
- nella seconda seduta del 15 gennaio 2021, ha ammesso tutti e tre i candidati alla selezione e proceduto all’apertura dei “file” inviati dai medesimi e quindi, dopo « aver esaminato brevemente in seduta comune i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati e aver esposto le proprie valutazioni personali », ha deciso « di aggiornarsi a data immediatamente successiva per l’approntamento del giudizio collegiale »;
- infine, nella terza e ultima seduta del 16 gennaio 2021, « dopo lunga e approfondita discussione », ha constatato l’esistenza di una unanimità di vedute in ordine alla valutazione dei candidati e per tale ragione ha deciso di prescindere dalla formulazione di giudizi individuali e di procedere direttamente alla formulazione dei giudizi collegiali, « dovendo quelli individuali ritenersi assorbiti nei primi », e ha quindi proceduto alla comparazione dei candidati sulla base dei giudizi collegiali e, sulla scorta di questi, ha individuato all’unanimità nel prof. A P il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca oggetto della procedura selettiva.
1.5. Nella stessa riunione, la Commissione ha proceduto alla stesura della relazione riassuntiva delle operazioni concorsuali.
1.6. Gli atti della procedura concorsuale sono stati approvati con decreto rettorale del 20 gennaio 2021.
2. Con il ricorso notificato il 19 marzo 2021 e ritualmente depositato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il prof. F Z, professore associato di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha impugnato l’esito e gli ulteriori atti interni della procedura selettiva, incluso in bando ( in parte qua ), e ne ha chiesto l’annullamento ai fini della « riedizione della procedura di selezione che ha condotto alla nomina del prof. P ».
2.1. L’Università degli Studi di Bergamo si è costituita in giudizio depositando relazione del competente ufficio sui fatti di causa, con la pertinente documentazione, e resistendo al gravame con difese, successivamente integrate, in prossimità dell’udienza di merito, da un’articolata memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
2.2. Anche la parte controinteressata, prof. A P, si è costituita nel primo grado del giudizio con memoria, successivamente integrata dal deposito di documentazione e di articolata memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso con diffuse argomentazioni.
2.3. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022, in prossimità della quale la parte ricorrente e la parte controinteressata hanno depositato memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con la sentenza n. 1369 del 27 dicembre 2022 il Tribunale ha accolto in parte il ricorso del prof. Z, per quanto attiene ai primi tre motivi, e ha annullato gli atti impugnati.
Secondo il primo giudice, in sintesi:
a) il prof. P – come dedotto dal ricorrente con il secondo motivo – sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale, in conseguenza della doverosa applicazione di una clausola della legge di gara – l’art. 2 del bando, a mente del quale non sarebbero stati ammessi, « in conformità a quanto disposto dall’art. 18 comma 4 della legge 240/2010, coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi