Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202007809

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202007809
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007809
Data del deposito : 9 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2020

N. 07809/2020REG.PROV.COLL.

N. 05798/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5798 del 2011, proposto dalla Società Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Società Ing. Della Gatta S.p.a. nonché da tale medesima Società, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dagli avvocati M A e A S, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Udine, n. 6



contro

il Comune di Aversa, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G N, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Simone Conti in Roma, via Giovanni Battista, n. 13



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli (Sezione VIII), n. 1614 del 22 marzo 2011

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati A S e G N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 1280 del 2010, proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, le società Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali S.p.a., quale cessionaria della Intercostruzioni S.p.a. (già Zecchina Costruzioni S.p.a.) e Ing. Della Gatta S.p.a., avevano chiesto il risarcimento dei danni cagionati alle ricorrenti in conseguenza della illegittima esclusione, accertata con sentenza del medesimo T.a.r. n. 340/1999 e confermata dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con decisione n. 1/2003, e della mancata aggiudicazione in favore dell’a.t.i. Zecchina Costruzioni S.p.a. – Ing. Della Gatta S.p.a., della gara d’appalto, risalente al 1991, relativa ai lavori di sistemazione dell’emissario misto pluviale e fecale dei Comuni di Parete, Lusciano, Aversa, Trentola – Ducenta e Frignano.

2. A sostegno dell’azione risarcitoria avevano evidenziato che il provvedimento di esclusione automatica per anomalia dell’offerta dalla predetta gara d’appalto, emesso nei riguardi dell’a.t.i. originariamente composta dalla capogruppo Zecchina Costruzioni S.p.a. e dalla mandante Ing. Della Gatta S.p.a., era stato annullato, unitamente al successivo provvedimento di aggiudicazione in favore della prima graduata, con sentenza del T.a.r. napoletano n. 340 del 10 febbraio 1999, confermata in appello dall’Adunanza plenaria con la richiamata decisione n. 1 del 29 gennaio 2003.

3. Costituitasi l’Amministrazione comunale in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione VIII) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha preliminarmente rilevato che la Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali S.p.a è subentrata alla Intercostruzioni S.p.a. (già Zecchina Costruzioni S.p.a.) per effetto del contratto di cessione di ramo d’azienda del 24 luglio 1998;

- ha escluso “ la titolarità in capo alla ricorrente Tecnocostruzioni della pretesa risarcitoria e, di conseguenza, la sua legittimazione a ricorrere a tutela di quel credito, con conseguente inammissibilità del gravame in parte qua ”;

- infatti, “ Con riguardo alla prima società, il Collegio ritiene di fare proprie le argomentazioni svolte dalla Sez. I di questo T.A.R. con riferimento ad un analogo ricorso proposto dalla medesima società e definito con sentenza n. 7755 del 2004 ” e che “ per la cessione dei crediti di natura personale (che si trasmettono automaticamente nelle sole ipotesi di successione universale) è necessaria un’apposita pattuizione ” insussistente nel contratto di cessione del ramo d’azienda;

- ha rilevato, “ con riguardo alla Ing. Della Gatta s.p.a. (mandante del raggruppamento illegittimamente estromesso dalla procedura di gara), la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da illegittima esclusione decorre dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2003 ” e che tale lasso temporale è decorso senza che siano stati documentati atti interruttivi;

- ha complessivamente respinto il ricorso;

- ha compensato le spese di lite e gli onorari di giudizio.

4. Avverso tale pronuncia le Società Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a. e Ing. Della Gatta S.p.a. hanno interposto appello, notificato il 22 giugno 2011 e depositato il 7 luglio 2011, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 6-15), quanto di seguito sintetizzato:

I) il Tribunale, nel negare l’effetto traslativo del credito in capo alla Tecnocostruzioni S.p.a. in ragione della sua “ natura personale ”, non si sarebbe avveduto che esso inerisce alla gestione dell’impresa e non avrebbe adeguatamente valorizzato l’art. 11 del relativo contratto che prevede il trasferimento in capo alla cessionaria di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi “ anche se non espressamente indicati ”;

II) il Tribunale, nel ritenere prescritto il diritto avanzato dalla società Ing. Della Gatta S.p.a., non avrebbe considerato che la domanda risarcitoria decisa con la sentenza n. 7755/04 era stata avanzata dalla Tecnocostruzioni non solo in nome proprio ma anche quale mandataria della Ing. Della Gatta e pertanto il termine di prescrizione sarebbe ripreso a decorrere dalla sentenza d’appello n. 2167/05;

III) si insiste, pertanto, per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta in prime cure, in considerazione dell’affermata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito prospettato, ivi compresa la colpa grave, con il conseguente risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante nella misura indicata ovvero da quantificarsi a mezzo CTU.

5. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno condannando il Comune di Aversa al pagamento delle somme richieste ovvero di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia.

6. In data 21 settembre 2011, il Comune di Aversa si è costituito con memoria di controdeduzioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’opposto gravame (e comunque il rigetto) in quanto non è stato contestato il passaggio motivazionale con il quale il Collegio ha richiamato la precedente sentenza n. 7755/04 del medesimo T.a.r. (confermata da questo Consiglio con la sentenza n. 2167/05), con la quale era stata respinta l’analoga richiesta di risarcimento avanzata dalla Tecnocostruzioni, sentenza nella quale si

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