Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-11, n. 202501096

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11 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-11, n. 202501096
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501096
Data del deposito : 11 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2025

N. 01096/2025REG.PROV.COLL.

N. 05299/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2024, proposto dal Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Cadeddu e con domicilio eletto presso la sede di Bird & Bird S.T.A. S.r.l., in Roma, via Flaminia n. 133;



contro

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona dell’amministratore delegato avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini, prof. Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Spagna n. 15;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , del 17 aprile 2024, n. 7575, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. Simone Cadeddu, l’avv. Giulia Boldi, in sostituzione dell’avv. Andrea Zoppini, e l’avv. Giorgio Vercillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione (di seguito “il Consorzio” o “l’appellante”) ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso contro il provvedimento di diniego, con contestuale dichiarazione di decadenza dalla graduatoria del registro EOLN_RG2014, adottato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “il GSE”) sulla sua richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione agli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, per la costruzione nel Comune di Atella (Pz) di un nuovo impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,200 MW.

2. – Il GSE ha resistito in giudizio e depositato memoria per chiedere la reiezione dell’appello.

3. – Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024 l’appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta in via incidentale con il ricorso d’appello.

4. – L’appellante ha depositato una memoria di discussione e il GSE una memoria di replica.

5. – Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Occorre riassumere brevemente i fatti.

7. – Il Consorzio ha presentato, il 28 aprile 2014, domanda di iscrizione al Registro informatico del 2014 degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica (EOLN_RG2014) per l’impianto per cui è causa, identificato con codice FER003469, dichiarando di volersi avvalere, nella formazione della graduatoria, del criterio di priorità di cui all’art. 10, comma 3, lett. f), del D.M. 6 luglio 2012, riferito agli « impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto ».

A questo fine e per quanto qui interessa, ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al fatto: di essere stato iscritto al registro EOLN_RG2013 in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti eolici on shore ; di essere titolare di titolo autorizzativo, per l’intervento di nuova costruzione e per l’esercizio dell’impianto, conseguito il 10 giugno 2013 e ancora valido ed efficace; di essere titolare di preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato in via definitiva; che il codice di rintracciabilità associato dal gestore di rete alla richiesta di connessione era T0048600; che l’impianto avrebbe avuto una potenza pari a 0,200 MW.

8. – Il 6 agosto 2016 il Consorzio ha presentato, per il medesimo impianto, richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. cit., specificando in sede di dichiarazioni sostitutive, per quanto d’interesse in questa sede, di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo « anche a seguito di voltura » e « che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:

◦ PAS rilasciato da COMUNE DI ATELLA in data 10/06/2013;

◦ Comunicazione rilasciato da COMUNE DI ATELLA in data 22/06/2016;

◦ Comunicazione rilasciato da COMUNE DI ATELLA in data 24/02/2016 ».

9. – Con il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado, il GSE ha dichiarato l’impianto in questione decaduto dalla graduatoria del Registro EOLN_RG2014 e ha respinto l’istanza di ammissione agli incentivi presentata il 6 agosto 2016, motivando tale esito con il fatto che in sede istruttoria sarebbe emerso che:

- il Consorzio, alla data d’iscrizione al Registro EOLN_RG2013 (il 10 giugno 2013) e al Registro EOLN_RG2014 (il 28 aprile 2014) non era titolare del preventivo di connessione identificato dal codice T0048600;

- il Consorzio, alla data dell’iscrizione al Registro EOLN_RG2013 (il 10 giugno 2013) non era in possesso di titolo autorizzativo efficace per l’intervento di nuova costruzione e per l’esercizio dell’impianto;

- per la ricorrenza di elementi indicativi di un artato frazionamento dei medesimi, gli impianti identificati con i codici FER003469 (l’impianto de quo ) e FER003489 (altro impianto, ubicato su particelle catastali contigue), ciascuno di potenza pari a 0,200 MW, dovevano considerarsi, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.M. 6 luglio 2012, costituire un unico impianto di potenza pari a 0,400 MW.

10. – Più nello specifico, che il Consorzio non fosse titolare del preventivo di connessione alle date di iscrizione al Registro EOLN_RG2013 e al Registro EOLN_RG2014 il GSE lo ha desunto dalle vicende relative alla voltura del preventivo di connessione con codice di rintracciabilità T0048600, Enel-DIS·07/06/2013- 0733277, in origine indirizzato a S.E.L. Soc. Elettra Lucana S.n.c., per come documentate agli atti del procedimento; ciò, in particolare, facendo riferimento al fatto che il gestore di rete (Enel Distribuzione), il quale, pur richiestone, non aveva fornito al GSE elementi sufficienti a verificare la titolarità del preventivo in capo al Consorzio al momento dell’iscrizione al Registro EOLN_RG2013, aveva, tuttavia, evidenziato, in una nota inoltrata al GSE dal Consorzio, che « ... In riferimento alla pratica T0048600 … le richieste di voltura risultano pervenute alla scrivente società in data 30.11.2015, in ragione della documentazione acquisita al Protocollo come di seguito dettagliato: Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione: POD IT001E74691634; Richiesta di voltura da Licosenergia srl a Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione, nostro protocollo Enel-DI S-30/11/2015-0978878 ... ».

11. – Quanto al titolo autorizzativo, la carenza è stata individuata dal GSE nel fatto che il Comune di Atella, pur avendo attestato (il 10 giugno 2013) e confermato (il 22 maggio 2017) che la PAS (procedura abilitativa semplificata) presentata il 3 giugno e integrata il 10 giugno 2013 costituiva titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto, non avrebbe indicato « la data a partire dalla quale tale titolo può intendersi perfezionato ».

Pertanto, poiché al paragrafo 2.2.7 delle Procedure Applicative è precisato che, nell’ipotesi di PAS, « il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all’Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine », secondo il GSE il Consorzio non poteva ritenersi in possesso di un titolo autorizzativo efficace alla data di iscrizione (10 giugno 2013) al Registro EOLN_RG2013.

12. – Nel senso dell’artato frazionamento, il GSE ha addotto, anzitutto, che «

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