Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-22, n. 202108518

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-22, n. 202108518
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108518
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2021

N. 08518/2021REG.PROV.COLL.

N. 06058/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 6058 del 2014 proposto dalla Società cooperativa agricola “-OMISSIS-” in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e L V e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, via Costantino Morin n. 1;

contro

la Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, da ultimo, dagli avvocati G P C e F M e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via Federico Gonfalonieri n. 5;

nei confronti

la Agrea - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
la Società cooperativa “-OMISSIS-”, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Forte e con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Buonanno in Roma, via Guglielmo Calderini n. 68;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente revoca di contributi per la realizzazione di un nuovo stabilimento enologico.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna e della Società cooperativa “-OMISSIS-”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2021 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Uditi per le parti l’avvocato Bianca Maria Celletti su delega dell’avvocato L V e l’avvocato Gaia Stivali su delega dell’avvocato F M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello notificato alla Regione Emilia-Romagna il 13 giugno 2014, alla Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura il 17 giugno 2014, alla Società cooperativa “-OMISSIS-” pure il 17 giugno 2014, e depositato il 15 luglio 2014, la Società cooperativa agricola “-OMISSIS-” (incorporante per atto di fusione del -OMISSIS- la Società cooperativa agricola "-OMISSIS-" in precedenza scorporata con atto di scissione parziale non proporzionale del 7 aprile 2008 dalla Società cooperativa "-OMISSIS-" con attribuzione di ramo di azienda per il quale la suddetta Società cooperativa "-OMISSIS-" aveva beneficiato di contributo pubblico di € 1.000.000,00 erogato dalla Agrea - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna n. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-e resa nel ricorso n. -OMISSIS- proposto dalla suddetta Società cooperativa agricola “-OMISSIS-”.

Il ricorso aveva ad oggetto la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- a firma del Responsabile del Servizio aiuti alle imprese della Regione Emilia-Romagna ed in cui sì disponeva:

a) la revoca della somma indebitamente percepita dalla Società cooperativa "-OMISSIS-" e pari a € 1.000.000,00, concessa con determinazione del Responsabile del Servizio aiuti alle imprese n. -OMISSIS- e da esso liquidata con determinazione n. -OMISSIS- a fronte di una spesa ammessa di € 2.500.000,00 per la realizzazione di un nuovo stabilimento enologico per la produzione di vini di qualità in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;

b) l'obbligo, da parte di Società cooperativa agricola “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, via -OMISSIS- n. 11, di restituire ad Agrea - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura la somma di € 1.000.000,00, aumentata degli interessi legali al tasso del 2,5% decorrenti dal giorno della notifica sino alla data di effettiva restituzione in virtù della successione dei rapporti intervenuti in relazione alle operazioni di scissione e fusione per incorporazione ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 1997, n. 15;

c) sanzioni amministrative.

La sentenza appellata, compensate le spese, ha accolto quel ricorso n. -OMISSIS- limitatamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative alla ricorrente, respingendolo per il resto.

L’appello reca censure così rubricate.

1° MOTIVO: Illogicità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ricorrente rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito. Contraddittorietà della motivazione e travisamento degli atti. Violazione di legge e in particolare dell'articolo 3 della legge 898/1986 e dell'art. 2033 c.c. .

2° MOTIVO: Erroneità della sentenza per contraddittorietà con le altre statuizioni non gravate.

3° MOTIVO: Illogicità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto le doglianze della ricorrente in merito all'insussistenza dei presupposti oggettivi dell'azione di ripetizione dell'indebito. Travisamento degli atti.

4° MOTIVO: Illogicità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui respinge l'eccezione di incompetenza della Regione Emilia-Romagna rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito. Violazione di legge e in particolare dell'articolo 5 ter del Regolamento Comunitario n. 885/2006. ”.

La Società cooperativa “-OMISSIS-” si è costituita nel presente giudizio d’appello il 10 settembre 2014.

Con atto notificato il 25 settembre 2014 (data di spedizione) all’appellante, ad Agrea - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, alla Società cooperativa “-OMISSIS-” e deposito il 15 ottobre 2014 la Regione Emilia-Romagna ha prodotto controricorso per resistere all’appello, nonché appello incidentale per contestare la sentenza appellata laddove essa ha annullato la statuizione impugnata in primo grado nella parte in cui il provvedimento affermava l'obbligo della Società cooperativa agricola “-OMISSIS-” di provvedere all'ulteriore pagamento della sanzione di cui dall'art. 18 della suddetta legge regionale n. 15/1997, da quantificarsi in misura pari agli interessi sull'importo di euro 1.000.000,00 calcolati al tasso legale vigente maggiorato di quattro punti, con decorrenza dal 10 ottobre 2006 alla data di adozione dell’atto.

In esito ad avviso di perenzione comunicato il 3 settembre 2019 parte appellante ha deposito, il 13 febbraio 2020, domanda di fissazione di udienza.

L’appellante e la Regione Emilia-Romagna hanno depositato documenti e una memoria.

La Regione Emilia-Romagna ha replicato alla memoria dell’appellante.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2021.

DIRITTO

Sono da respingere sia l’appello principale sia l’appello incidentale.

1.- La scansione di fatti risulta essere, in sintesi, la seguente.

La Società cooperativa “-OMISSIS-” (in seguito anche “-OMISSIS-”) ha presentato il 10 marzo 2004 alla Regione Emilia-Romagna (in seguito anche “Regione”), con riferimento ad un avviso pubblico per l'accesso agli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1257/99, la relativa domanda;
ciò in relazione al progetto di realizzazione di un nuovo stabilimento enologico per la produzione di vini di qualità in -OMISSIS- - via -OMISSIS-.

Con determinazione del Responsabile Servizio aiuti alle imprese n. -OMISSIS- veniva concesso a favore della -OMISSIS- un contributo in conto capitale di € 1.000.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 2.500.000,00, per la realizzazione del suddetto stabilimento.

Con determinazione del medesimo organo n. -OMISSIS-, a fronte di specifica richiesta di -OMISSIS- in data 27 aprile 2006, veniva prorogato al 31 maggio 2006 il termine di ultimazione lavori.

La -OMISSIS-, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente pro tempore resa il 31 maggio 2006, comunicava la conclusione dei lavori effettuati;
e con successiva nota del 15 giugno 2006 richiedeva la verifica dello stato finale di lavori eseguiti, allegando la documentazione relativa.

In esito all’istruttoria la Agrea - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (in seguito anche (“Agrea”), Organismo pagatore, erogava a -OMISSIS- la somma di Euro 1.000.000,00 (pagamento n. -OMISSIS- incassato dal beneficiario il 10 ottobre 2006).

Seguivano i seguenti due mutamenti societari:

- la -OMISSIS-, nell’Assemblea straordinaria del 18 gennaio 2008, approvava il progetto di scissione redatto il 31 luglio 2007·ai sensi dell'art. 2506- bis del Codice civile per la scissione parziale non proporzionale del ramo d’azienda ·afferente la Cantina condotta da essa -OMISSIS-, con costituzione di una Società cooperativa beneficiaria;

- la suddetta scissione parziale non proporzionale era poi deliberata con atto del 7 aprile 2008 registrato a -OMISSIS- il 18 aprile 2008, e con cui la -OMISSIS- scorporava il ramo di azienda relativo all'attività viticola attribuendolo ad una nuova società denominata “-OMISSIS- Società cooperativa agricola” (in seguito anche “-OMISSIS-”), con sede al medesimo indirizzo di -OMISSIS-, via -OMISSIS- n. 11 sede dello stabilimento per il quale Terrenerse aveva ottenuto il citato finanziamento pubblico;
l’atto di scissione prevedeva, all’art. 1, terzo periodo: “ La scissione avviene sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale della Cooperativa riferita alla data del 31 (trentuno) luglio 2007 (duemilasette), redatta e depositata ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., richiamato, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c. ”;

- con atto di fusione avente Repertorio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, registrato a -OMISSIS- il 4 settembre 2008, -OMISSIS- veniva incorporata nella ora appellante -OMISSIS- Società cooperativa agricola (in seguito anche “-OMISSIS-”) con sede a -OMISSIS- nella medesima via -OMISSIS- n. 11, e che assumeva tutti gli obblighi e i diritti della società incorporata, subentrando in tutti i rapporti anteriori alla fusione, come sancito all'art. 2 dell'atto di fusione medesimo, di cui si riporta il testo:

Per effetto della fusione, e alla data di efficacia della medesima, la società incorporata si estingue e la società incorporante ne assume tutti i diritti e gli obblighi proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione.

Conseguentemente la società -OMISSIS- - società cooperativa agricola subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società -OMISSIS- - Società cooperativa agricola ed in tutte le sue ragioni azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni, attività e passività di qualsiasi natura.

Ogni persona, ente od ufficio, pubblico o privato è fin d’ora autorizzato senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità a trasferire ed intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati alla società incorporata ”.

Vi erano poi gli accadimenti, di seguito indicati, dai quali è derivata la determinazione regionale di revoca oggetto del presente contenzioso.

Con comunicazione prot. n. 0426999/11 del 3 novembre 2011 la Guardia di finanza (Nucleo di polizia tributaria - Gruppo tutela spesa pubblica - Sezione spesa pubblica nazionale e frodi comunitarie) di -OMISSIS- ha notificato alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale agricoltura, le risultanze di un'attività di indagine di polizia giudiziaria svolta nel periodo dal 21 gennaio 2010 al 17 dicembre 2010 nei confronti della -OMISSIS- in relazione ai suddetti finanziamenti comunitari per la realizzazione dello stabilimento enologico di via -OMISSIS- in -OMISSIS-.

Dalle relative verifiche, e dalla documentazione acquisita rispettivamente il 17 febbraio 2012 dalla Guardia di Finanza e il 5 marzo 2012 dal Comune di -OMISSIS-, l’Amministrazione regionale ha riscontrato che le immagini fotografiche prodotte dal Direttore del cantiere presso la suddetta via -OMISSIS- all'epoca dei lavori rappresentavano una situazione dello stato di avanzamento dei lavori non compatibile con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ultimazione dei lavori resa al 31 maggio 2006 dal Presidente pro tempore di -OMISSIS-, e tantomeno coerente con la dichiarazione di inizio lavori presentata il 30 maggio 2006 al Comune di -OMISSIS- per gli stessi lavori;
e che pertanto le suddette dichiarazioni erano state tali da indurre l’Amministrazione in grave errore in ordine all'ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento enologico in argomento.

In considerazione degli accadimenti testé indicati la Regione - dopo comunicazione di avvio del procedimento alla ora appellante -OMISSIS- (individuata come destinataria per effetto delle suddette vicende societarie) e relative controdeduzioni ed opposizioni - ha emesso la determinazione n. -OMISSIS- impugnata in primo grado, la quale ha statuito:

a) la revoca della suddetta somma percepita dal -OMISSIS- e pari a € 1.000.000,00;

b) l'obbligo, da parte dell’appellante -OMISSIS- di restituire ad Agrea la suddetta somma di € 1.000.000,00 aumentata degli interessi legali al tasso del 2,5% e decorrenti dal giorno della notifica sino alla data di effettiva restituzione;
ciò in virtù della successione dei rapporti intervenuti in relazione alle operazioni di scissione e fusione per incorporazione ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 (“ Revoche e sanzioni ”) della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 1997, n. 15 (“ Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 ”);

c) sanzioni amministrative.

La determinazione è stata impugnata dinanzi al T per l’Emilia-Romagna con il ricorso n. -OMISSIS-.

La sentenza appellata, compensate le spese, ha accolto quel ricorso limitatamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative alla ricorrente, respingendolo invece quanto alle censure che denunciavano:

- erronea individuazione del soggetto passivo del rapporto alla base del recupero di somme;

- carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito;

- il non avere mai la -OMISSIS- assunto la sopravvenienza passiva trasferita in capo alla ricorrente in primo grado, e ora appellante, -OMISSIS-;

- contrasto della impugnata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con le norme regolanti la materia ed il finanziamento in questione;

- assenza dei presupposti oggettivi del provvedimento di revoca del contributo;

- incompetenza, almeno parziale, della Regione all’adozione del provvedimento impugnato.

1.1 - L’appello afferma in primo luogo che la sentenza gravata si appalesa del tutto illogica ed incomprensibile nella parte in cui ritiene che la Regione Emilia-Romagna abbia correttamente individuato nella società odierna appellante il soggetto legittimato passivo rispetto all'azione restitutoria del contributo pubblico.

Erroneamente il T avrebbe ravvisato la legittimazione passiva di -OMISSIS- affermando che il progetto di scissione di -OMISSIS- in -OMISSIS- aveva " espressamente considerato la pendenza del rapporto avente ad oggetto la concessione del contributo (. . .) e quindi determinato il subentro della società beneficiaria alla società scissa nelle relative vicende giuridiche " (così la sentenza appellata).

Invece l'equazione " pendenza del rapporto - subentro della società beneficiaria della scissione " sarebbe errata perché muoverebbe dal non veritiero presupposto che quel rapporto fosse ancora pendente, ovvero che il beneficio fosse, alla data della efficacia della scissione, non definitivamente acquisito: allorquando la scissione era divenuta attuale il contributo sarebbe stato ormai definitivamente acquisito da -OMISSIS-.

Il T, individuando come data di riferimento il 31 luglio 2007 (data di redazione del progetto di scissione), sarebbe stato indotto in errore dalla seguente frase contenuta in quel progetto: " Si evidenzia che per la realizzazione di tale investimento è stato richiesto ed ottenuto un contributo pubblico che non essendo- alla data del 31 luglio 2007 liquidato definitivamente viene considerato nei risconti passivi ".

Il T avrebbe invece dovuto tener conto che al momento in cui la scissione diveniva definitiva, vale a dire all’iscrizione dell'atto di scissione nell'Ufficio del registro delle imprese il 21 aprile 2008 (art. 2506- quater , comma 1, primo periodo, del codice civile: ” La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie ”) il contributo era stato definitivamente liquidato a -OMISSIS-, tanto che la Regione, con determinazione del 15 febbraio 2008 comunicata il 29 febbraio 2008, aveva anche svincolato la fidejussione a garanzia: alla data della redazione del progetto (31 luglio 2007) non era stato ancora disposto lo svincolo della garanzia fideiussoria, avvenuto con determinazione n. -OMISSIS-.

Aggiunge l’appello, a supporto della tesi, ora esposta, diffusi argomenti inerenti agli effetti contabili e fiscali decorrenti dalla riferita data di efficacia del 21 aprile 2008.

Si osserva in primo luogo che il T non si è appuntato sulla singola data del 31 luglio 2007 (di redazione del progetto di scissione) ma ha effettuato una più ampia valutazione sulla pendenza del rapporto avente ad oggetto la concessione del contributo: considerando (come rileva espressamente la sentenza appellata) l’intera “ operazione societaria di scissione che aveva condotto all’acquisizione in capo alla Società cooperativa “-OMISSIS-” (poi incorporata per fusione nella società ricorrente) del ramo d’azienda comprendente lo stabilimento enologico di via -OMISSIS- ad -OMISSIS- ”;
rilevando (così pure espressamente indica la sentenza appellata) che “ la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che in simili casi, seppure il progetto debba recare un’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie, l’eventuale omessa indicazione specifica di un particolare elemento del patrimonio non è tuttavia di ostacolo alla ricerca della volontà desumibile dal progetto di scissione, nel senso che, per ritenere trasferiti gli elementi dell’attivo e del passivo, è sufficiente che ciò sia ricavabile dal progetto e non anche che gli stessi figurino puntualmente tra gli elementi ivi descritti in modo analitico (v. Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 2003 n. 6526) ”;
e ponendo il T l’accento su come “ nella fattispecie risultasse chiaramente dal progetto di scissione la volontà di attribuire alla società beneficiaria (cooperativa “-OMISSIS-”) il ramo d’azienda comprendente lo stabilimento enologico di via -OMISSIS- ”.

Comunque su questa espressa volontà, tale da comportare, a prescindere dai formali adempimenti di contabilità successivi, la successione - fra società scissa (-OMISSIS-) e società beneficiaria (-OMISSIS-) – in tutti i rapporti (ivi compreso quello inerente la procedura relativa al beneficio di cui si discute) appare decisiva l’espressa affermazione negoziale contenuta nel formale atto di scissione parziale del 7 aprile 2008 il quale prevedeva, all’art. 1, terzo periodo: “ La scissione avviene sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale della Cooperativa riferita alla data del 31 (trentuno) luglio 2007 (duemilasette), redatta e depositata ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., richiamato, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c. ”.

Questa volontà negoziale di successione - fra società scissa (-OMISSIS-) e società beneficiaria (-OMISSIS-) – in tutti i rapporti appare conforme, nella ratio , alla previsione di cui al successivo terzo periodo del suddetto art. 2506- quater , primo comma, del Codice civile, sugli effetti della scissione: “ Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori ”;
ciò, come si è detto, quanto alla ratio , essendo quelle richiamate previsioni di cui al citato articolo 2501- ter , numeri 5) e 6), riferite ad altre specifiche e diverse fattispecie (della fusione e non della scissione di società): la possibile retroattività della data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili, e alla data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

Gli ampi argomenti d’appello relativi alla contabilità d’impresa non sono applicabili alla particolare vicenda giuridico-fattuale, in cui aveva rilievo la specifica volontà espressa dalla società scissa e dalla società beneficiaria quanto alle risultanze della situazione patrimoniale della Cooperativa riferita alla data del 31 luglio 2007;
situazione patrimoniale che comprendeva anche il contributo erogato e la sua possibile revoca – ai sensi della normativa indicata nell’atto impugnato (il punto 16 - " Revoche e sanzioni " - del Programma operativo Misura l G - " Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ";
l’Allegato "B" della deliberazione di Giunta regionale n. 2639/2003;
la legge regionale n. 15/1997) – in caso di “ indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore ”.

Quanto testé esposto circa la decisiva valenza dell’espresso richiamo negoziale nell’atto di scissione alle “ risultanze della situazione patrimoniale della Cooperativa riferita alla data del 31 (trentuno) luglio 2007 (duemilasette), redatta e depositata ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., richiamato, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c . ” (e dunque alla successione nella situazione patrimoniale che comprendeva anche il contributo erogato e la sua possibile revoca) esclude la rilevanza, pure sostenuta dall’appello, dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo ” (dall’art. 3 citato, comma 1: “ il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito ”) e ai principi sull’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 del Codice civile. Si tratta infatti di disposizioni che esprimono fattispecie generali, che non sono omogenee, e dunque non sono applicabili, alla specifica disciplina pattizia che governava l’atto di scissione.

L’appello aggiunge che in ogni caso il Giudice di primo grado avrebbe potuto al più ritenere -OMISSIS- e -OMISSIS- coobbligati alla restituzione, e non già confermare la debenza esclusivamente a carico dell'odierna appellante -OMISSIS-;
e richiama l’appello sul punto una pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2001 n. 15088: " L'art. 2504-decies c.c. (art. 2506-bis testo novellato) prevede la responsabilità solidale di tutte le società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, che per le società a cui il debito fa carico secondo il progetto di scissione è illimitata, e invece per le altre società è limitata ai valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto e sussidiario, presupponendo l'escussione della società cui fa carico e il non soddisfacimento del proprio credito da parte del creditore ”).

Il rilievo non è fondato;
sia perché la stessa richiamata pronuncia della Corte di cassazione afferma comunque la “ responsabilità solidale di tutte le società, beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione ”;
sia perché la sentenza appellata non ha affermato una estraneità di -OMISSIS- alla restituzione: la sentenza appellata ha invece correttamente affermato, non contestata sullo specifico punto, “ la -OMISSIS- Soc. coop., in quanto società scissa, ha conservato una responsabilità sussidiaria ex art. 2506-quater, comma 3, cod.civ. ”.

Da ultimo il motivo d'appello lamenta una illegittima duplicazione della richiesta risarcitoria, rilevando che nel giudizio penale a carico del legale rappresentante della cooperativa -OMISSIS- (n. -OMISSIS- R.G.N.R.) pendente avanti il Tribunale di -OMISSIS- ed avente ad oggetto gli stessi fatti che costituiscono il presupposto della revoca qui contestata, la Regione si è costituita parte civile, chiedendo anche il risarcimento, fra le altre voci di danno, del danno patrimoniale in senso stretto, quantificato nella misura di euro 1.000.000,00, pari al finanziamento in contestazione.

Il fatto che la Regione abbia agito per il risarcimento del danno nei confronti del legale rappresentante di -OMISSIS- confermerebbe sia che il soggetto eventualmente responsabile dell'illecito è -OMISSIS-, sia che quest'ultima è anche il soggetto tenuto a ristorare la Regione dell'eventuale indebito contributo erogato;
e in tale situazione il mantenimento del provvedimento impugnato comporterebbe un indebito arricchimento a favore della resistente Regione -OMISSIS-.

La censura è assente nel ricorso di primo grado, sicché in questa sede è inammissibile per violazione del divieto di nova di cui all'articolo 104, comma 1, del codice del processo amministrativo.

1.2 – Il mezzo successivo sostiene la contraddittorietà, nella sentenza appellata, fra le statuizioni qui appellate e le altre statuizioni invece non appellate.

L’appello rileva che il T da un lato ha ravvisato la legittimazione passiva di -OMISSIS- rispetto alla obbligazione restitutoria e dall'altro ha escluso che alla ricorrente possano essere irrogate anche le sanzioni di carattere amministrativo previste dalla lex specialis (articolo 16 dell'avviso pubblico allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 2639 del 15 dicembre 2003) e dalla normativa regionale (art. 18 della legge regionale n. 15 del 1997): gli interessi al tasso maggiorato di quattro punti e l'esclusione della società da ogni agevolazione in materia di agricoltura per mesi tre;
ciò, ha rilevato il T, sul presupposto del carattere personale della responsabilità punitiva e della non trasmissibilità delle misure di tipo afflittivo e degli oneri che trovano il loro fondamento in una presunta condotta illecita.

L’assunto del T sarebbe illogico e contraddittorio perché anche la revoca del contributo avrebbe natura prettamente sanzionatoria, trovando motivazione nell'avvenuto rilascio da parte del beneficiario di una dichiarazione mendace, ascrivibile unicamente al legale rappresentante della società -OMISSIS- e non alla società ricorrente.

La censura è infondata poiché, come correttamente ritenuto dal T, la revoca del contributo e la relativa pretesa restitutoria, pur afflittive, traggono origine non da ratio sanzionatoria ma dalla ritenuta non debenza del contributo perché ottenuto in base a presupposti poi rivelatisi inesistenti.

1.3 – Il terzo motivo d’appello affermava che il carattere indebito della percezione era tuttora al vaglio del Giudice penale;
e che del resto lo stato dei luoghi non era affatto incompatibile, come invece ritenuto dall’atto impugnato in primo grado, con l'ultimazione dell'intervento entro la data del 31 maggio 2006;
né, secondo l’appello, l’Amministrazione avrebbe sul punto fatto corretta applicazione dei canoni in materia di prova per presunzioni semplici, pure richiamati dalla stessa sentenza impugnata.

Il motivo, a prescindere da ogni altra considerazione, va respinto perché - come rilevato dalla Regione nella memoria depositata il 23 settembre 2021 (peraltro senza successive contestazioni dell’appellante) - sul punto specifico si è espressa nella motivazione, con ampia disamina della vicenda in fatto, la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, la quale ha affermato potersi “ escludere con tranquilla sicurezza che le opere finanziate potessero dirsi completate alla data prorogata ”.

1.4 – Da ultimo l’appello contesta il rigetto del motivo di primo grado che affermava l’incompetenza della Regione Emilia-Romagna ad azionare la ripetizione dell'indebito.

Anche quest’ultima censura non è fondata.

Già nel ricorso di primo grado la Cantina ha riconosciuto che la Regione Emilia-Romagna, ex art. 18 della citata legge regionale n. 15 del 1997 è “ certamente competente, in quanto ente concedente, ad adottare il provvedimento di revoca delle determinazioni dirigenziali di concessione e liquidazione del contributo ”.

Pertanto la revoca statuita nella impugnata determinazione al punto 2) del dispositivo è riconosciuta come di competenza della Regione dalla stessa appellante.

Quanto alla parte della impugnata determinazione relativa alla restituzione del contributo essa non comporta esercizio di potestà amministrative regionali, ma, come rilevato dal primo giudice, indica gli effetti automatici, in favore del soggetto erogatore Agrea, della revoca del contributo.

Infatti non risultano determinazioni autoritative quelle in cui l’atto impugnato, oltre statuire la revoca del contributo:

- ha affermato l'obbligo da parte di -OMISSIS- di restituire ad Agrea il revocato contributo di € 1.000.000,00 aumentato degli interessi legali (punto 3 del dispositivo);

- ha formulato l’invito al relativo pagamento (punto 5 del dispositivo);

- ha dato atto del relativo diritto Agrea di procedere al recupero (punto 6 del dispositivo).

2. - Nell’atto notificato il 25 settembre 2014 e depositato 15 ottobre 2014 la Regione Emilia-Romagna contesta con impugnazione incidentale la sentenza appellata laddove essa ha annullato la statuizione impugnata in primo grado nella parte in cui il provvedimento ha affermato l'obbligo della -OMISSIS- di provvedere all'ulteriore pagamento della sanzione amministrativa di cui al citato art. 18 della legge regionale n. 15/1997, da quantificarsi in misura pari agli interessi sull'importo di euro 1.000.000,00 calcolati al tasso legale maggiorato di quattro punti, con decorrenza dal 10 ottobre 2006 alla data di adozione del provvedimento.

La sentenza appellata ha accolto la relativa censura di primo grado rilevando che la sanzione indicata, così come la sanzione dell’esclusione temporale da ogni agevolazione in materia di agricoltura, costituivano misure di tipo afflittivo e non già ripristinatorio, e dunque incorrevano inevitabilmente nel divieto di trasmissione dei relativi oneri agli aventi causa dal soggetto autore dell’illecito.

L’appello incidentale sostiene che, quantomeno per quanto riguarda il rapporto di natura pubblica avente ad oggetto il contributo de quo , C C Romagnoli e -OMISSIS-, come rilevato dallo stesso T, coincidono a tutti gli effetti di legge, formali e sostanziali;
e che è la stessa norma a prescrivere che le anzidette misure debbono essere applicate al medesimo soggetto interessato dal provvedimento di revoca.

Si osserva che la norma che prevedeva la sanzione prevedeva quest’ultima, appunto, a titolo di sanzione amministrativa (art. 18, comma 3, della citata legge regionale n. 15/1997: “ La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura ”);
e le sanzioni amministrative soggiacciono ai principi di personalità della responsabilità da illecito e di individualità della pena ( idest : della sanzione in generale), i quali – conformemente ai principi espressi dall’art. 27 della Costituzione e dagli artt. 3 e 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, correttamente citati dalla sentenza appellata - escludono dalle sanzioni chi non abbia commesso l’illecito (v., per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 342).

3. – Sono dunque da respingere sia l’appello principale sia l’appello incidentale.

Spese compensate, in considerazione delle caratteristiche della vicenda e della soccombenza reciproca dell’appellante principale e dell’appellante incidentale.

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